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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2630/2022 del 28/01/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della cartella di pagamento n. 05720070036261865 emessa per recupero di maggiore Irpef anno 2003. Il ricorrente deduceva: inesistenza/invalidità della notifica (relata apposta sul frontespizio e non in calce), omesso preventivo invio dell'avviso bonario, vizio di motivazione della cartella (mancata specificazione dei presupposti e del quadro di rettifica, richiamo a comunicazione non ricevuta) e omessa sottoscrizione da parte del responsabile del procedimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e ha rigettato il ricorso proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e di Equitalia Sud S.p.A. (ossia ha confermato l'esito favorevole ad Equitalia/Agenzia). La Corte ha ritenuto: 1) esclusa la legittimazione passiva del MEF a seguito del trasferimento delle competenze alle agenzie fiscali; 2) infondata la censura sulla notifica quando la cartella è stata eventualmente inviata dal concessionario tramite raccomandata con avviso di ricevimento (modalità ammessa dal comma 1 dell'art.26 DPR 603/1972) e, comunque, ogni eventuale irritualità è stata sanata ai sensi dell'art.156 c.p.c. per la tempestiva opposizione del contribuente; 3) la cartella che rinvia ad un precedente atto di controllo formale può considerarsi motivata per relationem se il contribuente ha effettivamente conosciuto e contestato i presupposti dell'imposizione; 4) plurime doglianze introdotte in cassazione per la prima volta sono inammissibili. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese, liquidate in favore di Equitalia Sud in euro 2.300,00 per compensi, oltre accessori.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 300 del 1999, art. 57, comma 1

    trasferimento alle agenzie fiscali di tutti i «rapporti giuridici», i «poteri» e le «competenze» facenti capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze

    Per effetto del trasferimento, l'Agenzia delle Entrate è il soggetto passivamente legittimato nel contenzioso tributario, rendendo inammissibili le impugnazioni promosse esclusivamente contro il MEF

  • D.P.R. n. 603 del 1972, art. 26

    La seconda parte del comma 1 prevede una modalità alternativa di notifica affidata al concessionario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento: la consegna con AR costituisce mezzo valido di notifica e l'avviso di ricevimento ha efficacia probatoria ai sensi dell'art.2700 c.c.

  • cod. proc. civ., art. 156

    L'irritualità della notificazione è sanabile quando l'atto ha comunque raggiunto lo scopo e il destinatario è venuto a conoscenza dell'atto; la tempestiva opposizione dimostra il raggiungimento dello scopo e può sanare la nullità formale

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 19

    L'impugnazione della cartella può essere inammissibile se l'atto è successivo a un avviso notificato non opposto (principio richiamato dalla giurisprudenza): la mancata opposizione dell'avviso bonario può precludere l'impugnazione della cartella

  • D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 36-bis, 36-ter e connessi

    Il controllo formale ex art.36-ter può costituire il presupposto dell'iscrizione a ruolo; la cartella può ritenersi motivata per relationem se indica gli estremi dell'atto che ha determinato l'imposizione e il contribuente ha avuto conoscenza dei presupposti

  • L. n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), art. 7

    Imposizione di chiarezza e motivazione degli atti tributari; tuttavia la corretta applicazione consente motivazione per relationem se il contribuente è in grado di conoscere i presupposti e contestarli

  • cod. civ., art. 2700

    L'avviso di ricevimento della raccomandata ha natura di atto pubblico e valore probatorio sull'esecuzione della notifica

  • cod. civ., art. 2697

    Onere della prova: la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia specificamente provato il pregiudizio o la inesistenza della pretesa fiscale rispetto alle doglianze sollevate

  • L. n. 241 del 1990, art. 3

    Principio generale di trasparenza e motivazione degli atti amministrativi richiamato, ma il giudice ha ritenuto che le contestazioni generiche non soddisfino i requisiti per l'annullamento quando il contribuente ha effettivamente conosciuto e contestato i presupposti

Massime di principio

  • La notifica della cartella esattoriale effettuata dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento è in linea di principio valida: l'AR ha efficacia probatoria e l'atto è considerato notificato alla data risultante dall'avviso
  • Un'irritualità formale della notifica può essere sanata ai sensi dell'art.156 c.p.c. se il destinatario ha comunque avuto conoscenza dell'atto e ha esercitato tempestivamente i rimedi opportuni (es. opposizione)
  • La cartella che rinvia a un precedente atto di accertamento o comunicazione può considerarsi motivata per relationem, purché indichi gli estremi del presupposto e il contribuente dimostri di averne avuto conoscenza e di averli contestati; la mera genericità delle doglianze sulla motivazione è insufficiente
  • Se l'avviso bonario (o altra comunicazione preventiva) non è stato opposto, l'impugnazione successiva della cartella può essere inammissibile ai sensi dell'art.19 d.lgs.546/1992; è essenziale contestare tempestivamente gli atti preliminari quando prescritti
  • Dopo il trasferimento delle competenze alle agenzie fiscali, le impugnazioni devono essere dirette contro l'Agenzia delle Entrate: azioni promosse solo contro il MEF risultano inammissibili
  • Questioni nuove o ragioni non prospettate in sede di merito non possono essere introdotte per la prima volta in Cassazione: i motivi inammissibili saranno rigettati

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