Cassazione Civile, Sentenza n. 2591/2022 del 28/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione degli avvisi di accertamento emessi ex art. 38, co. 4, 5 e 6, d.P.R. n. 600/1973 per gli anni 2004 e 2005, con determinazione sintetica di redditi molto superiori a quelli dichiarati. La contribuente ha prodotto documentazione per dimostrare la disponibilita' finanziaria e ha censurato la disvalutazione probatoria degli atti di vendita di sei immobili (ritenuti smobilizzo di cespiti societari e non personali). In appello la CTP aveva rilevato difetto di motivazione ma la CTR ha riformato in favore dell'Amministrazione. In Cassazione la ricorrente proponeva tre motivi di censura.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, dato che la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119/2018 e versato la prima rata, producendo tale documento prima della camera di consiglio. Le spese sono compensate. La Corte ha inoltre rilevato che non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 38, co. 4, 5 e 6, d.P.R. n. 600/1973
Norma richiamata quale base legale per gli avvisi di accertamento emessi con determinazione sintetica del reddito; nel caso di specie e' il titolo dell'accertamento impugnato.
d.M. 10.09.1992
Decreto ministeriale richiamato a supporto delle modalita' di accertamento sintetico (richiamato negli avvisi).
d.M. 19.11.1992
Ulteriore decreto ministeriale citato come base tecnica per l'accertamento sintetico richiamato negli avvisi.
art. 6 d.l. n. 119/2018
Norma della cosiddetta definizione agevolata; l'adesione e il versamento della prima rata hanno determinato la sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente a proseguire il giudizio, rendendo il ricorso inammissibile.
art. 372 c.p.c.
Norma procedurale relativa alla comunicazione di atti/documenti: nel caso il documento attestante l'adesione alla definizione agevolata non era stato comunicato ex art. 372 c.p.c., ma comunque la sua produzione ha avuto efficacia ai fini della dichiarazione di carenza d'interesse.
art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Norme relative al contributo unificato: la Corte ha rilevato l'assenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso principale ai sensi del comma 1-bis, quando opera il comma 1-quater.
Massime di principio
- L'adesione alla definizione agevolata che riguarda l'oggetto della controversia determina, se completa o con pagamento della prima rata, una sopravvenuta carenza di interesse e puo' rendere inammissibile il ricorso pendente.
- Anche se il documento di definizione agevolata non e' stato precedentemente comunicato ex art. 372 c.p.c., la sua produzione in corso di causa puo' essere efficace per far dichiarare la cessazione dell'interesse al giudizio.
- Quando la controversia viene estinta o definita tramite istituti deflativi (es. definizione agevolata), il giudice puo' compensare le spese di lite.
- Prima di proseguire con impugnazioni, valutare l'opportunita' di definizione agevolata: puo' produrre esiti processuali che rendono vano il ricorso ma anche evitare ulteriori oneri e contenziosi.
- Verificare gli effetti sul contributo unificato: condizioni particolari previste dal d.P.R. 115/2002 possono esonerare dal versamento di importi aggiuntivi in caso di sopravvenute vicende intervenute sulla controversia.
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