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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2599/2022 del 28/01/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche che aveva confermato l'avviso di accertamento per l'anno 2008. L'Agenzia aveva disconosciuto come non inerenti spese di pubblicità per complessivi €199.880 versate al Sig. Pietro Piccoli per l'esposizione del marchio su cataloghi, locandine e materiale promozionale in occasione di mostre d'arte; la società deduceva integralmente tali spese in bilancio. In primo grado la CTP di Ascoli Piceno aveva accolto la società annullando l'accertamento; il CTR ha riformato accogliendo l'Agenzia. In Cassazione la società ha proposto quattro motivi: nullità della motivazione e manifesta contraddittorietà (art.36 d.lgs. 546/1992), violazione delle norme sull'inerenza dei costi (artt. 108 e 109 DPR 917/1986 e art.19 DPR 600/1973), vizio di sottoscrizione dell'atto d'appello dell'Agenzia (artt. 11 e 53 d.lgs. 546/1992) ed omesso esame di un fatto decisivo circa l'erronea imputazione percentuale dei costi sui ricavi.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il CTR abbia adeguatamente motivato il disconoscimento delle spese come non inerenti, richiamando i principi giurisprudenziali sull'inerenza (giudizio qualitativo della spesa; incongruità e antieconomicità sono indici rilevanti). Ha escluso nullità o manifesta contraddittorietà della motivazione e ha osservato che la rilevazione di rapporti percentuali tra costi e ricavi è valutazione economico-giuridica non assimilabile a fatto storico rilevante ai fini del rimedio di cassazione. Quanto all'eccezione di sottoscrizione dell'atto di appello, la Corte ha ribadito la presunzione di legittimità degli atti provenienti dall'Ufficio periferico dell'Agenzia, e ha ritenuto insufficiente la doglianza dato che non è stata contestata l'appartenenza del sottoscrittore all'ufficio o un'usurpazione di poteri. Condannata la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (processo tributario)

    Richiamato per i profili processuali: art.36 invocato dalla ricorrente per motivare la presunta nullità della sentenza per motivazione apparente; artt.11 e 53 invocati in relazione alla sottoscrizione e rappresentanza degli atti dell'Agenzia. La Corte ha applicato i principi di presunzione di legittimità degli atti degli uffici fiscali salvo prova contraria.

  • d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    Art.109 (in particolare comma 5) ed art.108 richiamati in tema di inerenza dei costi: la Corte discute il concetto di inerenza richiamando giurisprudenza che ne sottolinea natura qualitativa e la possibilità di valu tare incongruità e antieconomicità come indici rilevanti.

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato tra le norme tributarie pertinenti alla determinazione del reddito imponibile; utilizzato nella critica sulla inerenza e nella struttura dell'accertamento.

  • codice di procedura civile

    art.360 c.p.c.; art.384 c.p.c.; art.132 secondo comma n.4 c.p.c.

    Art.360 utilizzato per individuare i motivi di cassazione ammessi (n.3, n.4, n.5 citati dalla ricorrente); la Corte ha ricordato i limiti del sindacato di legittimità su motivazione di merito (omesso esame di fatto storico decisivo) e ha corretto la motivazione ai sensi dell'art.384 c.p.c. quando necessario.

  • Costituzione

    Riferimento al 'minimo costituzionale' di motivazione richiesto per le decisioni giurisdizionali, limite al sindacato di legittimità sulla motivazione di merito.

  • d.l. 22 giugno 2012, n. 83 conv. con mod. dalla L. 7 agosto 2012, n. 134

    Richiamato per la riformulazione dell'art.360 c.p.c., circa la non più ammissibilità delle censure generiche sulla motivazione in cassazione salvo i casi tassativi indicati.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Norma citata in relazione alla liquidazione delle spese processuali a carico della soccombente; applicata nella liquidazione delle competenze.

Massime di principio

  • In tema di deducibilità dei costi, l'inerenza è valutazione di carattere qualitativo: il contribuente deve fornire la prova della riferibilità della spesa all'attività d'impresa e dell'utilità del servizio remunerato, anche se l'utilità può essere potenziale o mediata.
  • L'incongruità o l'antieconomicità della spesa costituiscono indici rivelativi della mancanza di inerenza ma non si identificano automaticamente con essa; vanno considerati nel quadro complessivo della gestione aziendale e della finalità imprenditoriale.
  • In sede di Cassazione non è consentito un sindacato di fatto libero sulle valutazioni economiche e sulle rivalutazioni dei dati di merito: le critiche che riguardano interpretazioni economico-giuridiche o rivalutazioni di prova sono inammissibili se non denunciano omissione di un fatto storico decisivo indicato negli atti.
  • Gli atti difensivi dell'Agenzia delle Entrate provenienti dagli uffici periferici godono di una presunzione di legittimità circa la rappresentanza e la sottoscrizione; la mera mancanza documentale di una specifica delega non è sufficiente a invalidare l'atto salvo prova dell'usurpazione o dell'estraneità del sottoscrittore all'ufficio.
  • La percentuale di incidenza tra costi e ricavi è un elemento di valutazione economica che può essere contestato in fatto nei gradi di merito, ma non costituisce di per sé un "fatto storico" idoneo a fondare la cassazione per omesso esame se la questione è una valutazione economica interpretativa.
  • Quando si sollevano vizi di motivazione in cassazione, occorre inquadrare la censura nei limiti del "minimo costituzionale" di motivazione: sono rilevanti la mancanza totale di motivazione, la motivazione apparente, la manifesta ed irriducibile contraddittorietà o l'omesso esame di un fatto storico decisivo.

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