Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2600/2022 del 28/01/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento per omessa dichiarazione di capitali e attivita finanziarie detenuti all'estero (anno 2006, ammontare contestato Euro 170.784,00 circa), fondato su una scheda cliente bancaria acquisita dalla Guardia di Finanza tramite cooperazione internazionale (documentazione proveniente dall'Amministrazione finanziaria francese, eventualmente riconducibile alla cosiddetta lista Falciani). Il ricorrente denunciava il difetto di prova sulla provenienza e riferibilita della scheda, la sua natura 'anonima', nonche l'illegittimita o illiceita della sua acquisizione e quindi l'inutilizzabilita della stessa nel giudizio tributario, oltre a violazioni di norme sul diritto di difesa e sull'onere della prova.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha confermato che la scheda cliente era stata acquisita legittimamente attraverso i canali di cooperazione internazionale (Direttiva 77/799/CEE e Convenzione bilaterale Italia-Francia) e che la CTR aveva motivato adeguatamente la riferibilita della scheda al ricorrente (nome, codici IBAN, collegamento ai conti e presenza del cognome del fratello con dati identificativi). La Corte ha anche ribadito il principio secondo cui, nel procedimento tributario, possono essere utilizzati elementi anche acquisiti in modo irrituale o tramite prove atipiche, salvo specifiche norme di esclusione o la lesione di diritti fondamentali costituzionalmente protetti; pertanto la presunta illiceita dell'acquisizione in Francia non rende automaticamente inutilizzabile la documentazione ai fini fiscali. Ricorso rigettato; condanna del ricorrente alle spese di lite e pagamento del doppio contributo.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 1, commi 1 ss.

    Norma richiamata quale quadro della contestazione per omessa dichiarazione di redditi/capitale estero; Corte conferma che la contestazione fondata sulla scheda cliente integra gli estremi della violazione.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 31-bis, 32, 33, 38, 39, 41

    Richiamate le disposizioni che regolano l'acquisizione di elementi per l'accertamento fiscale e l'uso di presunzioni. La Corte interpreta tali norme nel senso che elementi anomali o atipici possono essere utilizzati come indizi gravi e precisi per fondare accertamenti, salvo specifiche esclusioni.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 51, 52, 54, 55, 63

    Richiamate in relazione ai principi di utilizzabilita degli elementi probatori anche in materia di IVA; la Corte richiama analoghi principi di utilizzabilita delle informazioni trasmesse.

  • Direttiva 77/799/CEE del Consiglio (12.12.1977) e Direttiva 2011/16/UE

    La Corte afferma che la trasmissione di informazioni tra autorita fiscali tramite i canali previsti dalla direttiva costituisce modalità legittima di acquisizione di documentazione utilizzabile ai fini dell'accertamento tributario.

  • Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia (5.10.1989), ratificata con legge n. 20 del 1992

    La cooperazione e la trasmissione di dati dalla Francia all'Italia sono state effettuate nell'ambito di questa convenzione e ritenute conformi, a supporto della legittimita dell'utilizzo della documentazione.

  • Disp. Ispettive e penali: DI n. 429 del 1982 art. 12; d.lgs. n. 74 del 2000 art. 20; art. 220 disp. att. cod. proc. pen.; art. 191 cod. proc. pen.

    La Corte distingue la rilevanza penale dell'illiceita dall'utilizzabilita tributaria: attivita svolte senza osservare formalita previste per il processo penale possono comportare esclusione in sede penale ma non automaticamente in sede tributaria, salvo tutela di diritti fondamentali.

  • Codice civile, art. 2697 (onere della prova); artt. 2727 e segg.

    Rilevata l'applicazione dei principi sull'onere della prova: la CT R ha motivato adeguatamente la riferibilita della scheda al contribuente e la mancata contestazione di omonimia ha rafforzato la valutazione probatoria.

  • Codice di procedura civile, artt. 113, 115, 116

    Richiamati in relazione all'onere di provare fatti decisivi e all'obbligo del giudice di esaminare le questioni dedotte: la Corte ha ritenuto che la CTR abbia esaminato e motivato adeguatamente tali profili.

  • Legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), artt. 6 e 7

    Richiamate le garanzie del contraddittorio e del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto rispettati tali diritti nel procedimento tributario in esame.

  • DI n. 78 del 2009, art. 12, comma 2

    Norma citata tra le disposizioni di garanzia; la Corte non ha ritenuto che il suo contenuto escluda l'utilizzabilita della scheda trasferita tramite canali internazionali.

  • Costituzione, artt. 24 e 111 (richiamati), art. 33 (citato)

    La Corte segnala che la utilizzabilita di elementi acquisiti in modo irrituale rimane consentita salvo che non sia in gioco la tutela di diritti fondamentali costituzionali (es. liberta personale o inviolabilita del domicilio), che comporterebbero diversa valutazione.

Massime di principio

  • La documentazione acquisita tramite canali ufficiali di cooperazione internazionale tra autorita fiscali (es. Direttiva 77/799/CEE e successiva normativa) e trasmessa allo Stato destinatario e' in linea generale utilizzabile dall'Amministrazione finanziaria italiana per accertamenti tributari.
  • In ambito tributario sono utilizzabili anche elementi 'atipici' o acquisiti in modo irrituale, purché costituiscano indizi gravi e precisi; non e' necessaria la pluralita degli indizi quando uno solo risponde ai requisiti di gravita e precisione.
  • L'eventuale illiceita della condotta di terzi che ha prodotto la documentazione (per es. la cosiddetta lista Falciani) non determina automaticamente l'inutilizzabilita degli elementi nel procedimento fiscale italiano se tali elementi sono pervenuti attraverso canali ufficiali e non siano in conflitto con specifiche norme di esclusione o diritti costituzionali.
  • La distinzione tra processo penale e procedimento tributario e' rilevante: prove inutilizzabili in sede penale per violazione di formalita non sono automaticamente escluse nel procedimento tributario, salva la tutela di diritti fondamentali.
  • Il contribuente che contesta la riferibilita di documenti bancari all'origine dell'accertamento deve offrire elementi probatori contrari; la semplice asserzione di anonimato o di incertezza non e' sufficiente se la scheda contiene dati identificativi (nome, IBAN, dati anagrafici) non contestati.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.