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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20490/2023 del 17/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)

La controversia

L’amministrazione finanziaria aveva emesso, per l’anno d’imposta 2006, un avviso di accertamento nei confronti di una società poi fallita, recuperando a tassazione costi ritenuti non documentati e costi riferiti a operazioni qualificate come oggettivamente inesistenti. La società aveva impugnato l’atto; in primo grado il ricorso era stato respinto, mentre in appello la decisione era stata riformata solo in parte: la CTR aveva confermato il recupero dei costi non documentati, ma aveva annullato il recupero relativo alle operazioni inesistenti, valorizzando la sentenza penale di assoluzione dell’amministratore e la documentazione emersa nel processo penale, ritenendo che tali elementi, insieme ad altri prodotti dalla contribuente, fossero sufficienti a smentire gli indizi dell’ufficio. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell’art. 654 c.p.p., dell’art. 7 d.lgs. 546/1992 e dell’art. 116 c.p.c., per avere la CTR attribuito rilievo probatorio alle testimonianze rese nel processo penale e alla sentenza assolutoria; 2) violazione dell’art. 109 d.P.R. 917/1986, dell’art. 19 d.P.R. 633/1972, degli artt. 2697, 2727 ss., 2702 e 2704 c.c., per avere la CTR attribuito efficacia probatoria a documenti e mezzi di pagamento non idonei, secondo la giurisprudenza, a dimostrare l’effettività di operazioni oggettivamente inesistenti.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha chiarito che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione non fa automaticamente stato nel giudizio tributario, ma può soltanto essere valutata come fonte di prova, da esaminare insieme agli altri elementi acquisiti nel processo fiscale. Nel caso concreto, però, la CTR ha svolto una motivazione ritenuta erronea e perplessa: ha sostanzialmente valorizzato in modo improprio risultanze penali e documenti che, in materia di operazioni oggettivamente inesistenti, non sono di per sé idonei a provare l’effettività delle operazioni, perché fatture, contratti, scritture contabili e pagamenti possono essere strumenti usati proprio per simulare operazioni fittizie. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti delle censure accolte e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 654 cod. proc. pen.

    La sentenza penale irrevocabile di assoluzione non spiega automatica efficacia di giudicato nel processo tributario; può al più costituire fonte di prova da valutare autonomamente.

  • art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel processo tributario il giudice può valutare liberamente le prove, ma deve farlo secondo corretti canoni logico-giuridici e in modo autonomo rispetto al giudizio penale.

  • art. 116 cod. proc. civ.

    Il giudice deve apprezzare le prove secondo il proprio prudente convincimento, senza attribuire efficacia vincolante impropria a elementi probatori non vincolanti.

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    È il parametro di legittimità invocato per denunciare la violazione di legge nella valutazione probatoria della CTR.

  • art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    La deducibilità dei costi presuppone l’effettività dell’operazione sottostante; in caso di operazioni inesistenti il costo non è riconoscibile.

  • art. 19, comma 1, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    La detrazione IVA richiede operazioni effettive; l’inesistenza oggettiva delle operazioni impedisce la detrazione.

  • art. 2697 cod. civ.

    Una volta che l’ufficio abbia provato, anche per presunzioni, l’oggettiva inesistenza delle operazioni, grava sul contribuente l’onere di provare l’effettiva esistenza delle stesse.

  • art. 2727 cod. civ. e seguenti

    L’amministrazione può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni semplici idonee a dimostrare l’inesistenza dell’operazione.

  • art. 2702 cod. civ.

    La regolarità formale di documenti e scritture non basta, da sola, a dimostrare la realtà dell’operazione contestata.

  • art. 2704 cod. civ.

    La mera documentazione prodotta non è sufficiente a superare la prova dell’inesistenza oggettiva dell’operazione.

  • art. 380 bis.1 cod. proc. civ.

    Norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso in Cassazione.

Massime di principio

  • La sentenza penale irrevocabile di assoluzione non fa stato nel giudizio tributario, anche se riguarda i medesimi fatti, ma può essere utilizzata solo come elemento di prova da apprezzare unitamente agli altri elementi acquisiti nel processo fiscale.
  • In materia di operazioni oggettivamente inesistenti, l’amministrazione finanziaria può provare l’inesistenza anche mediante presunzioni semplici; una volta assolto tale onere, spetta al contribuente provare l’effettiva esistenza dell’operazione.
  • La prova dell’effettività dell’operazione non può essere desunta automaticamente dalla sola documentazione formale, dalle fatture, dai contratti, dalle scritture contabili o dai pagamenti, poiché tali elementi possono essere strumentali alla simulazione dell’operazione.
  • Il giudice tributario deve compiere una valutazione complessiva e autonoma delle risultanze probatorie, evitando di attribuire valore decisivo a elementi che acquistano rilevanza solo per il loro riflesso con la sentenza penale o con documenti privi di autonomi riscontri.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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