Cassazione Civile, Ordinanza n. 34089/2025 del 24/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Ufficio aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno 2014 nei confronti della società contribuente, rettificando IRES, IRAP e IVA, recuperando a tassazione un costo di euro 176.750 e irrogando anche una sanzione per omissioni connesse al reverse charge su fatture passive di un fornitore residente in Indonesia. Il costo recuperato era qualificato come provvigione che la contribuente assumeva di avere corrisposto a una società italiana per l'intermediazione nella conclusione di un contratto di fornitura con una società bielorussa. La CTP aveva respinto il ricorso della contribuente; la CGT di secondo grado aveva invece annullato la ripresa sul costo, confermando la sanzione. In cassazione l'Agenzia deduceva: 1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 115, 132 c.p.c. e norme del processo tributario, lamentando che il giudice di merito avesse deciso su una circostanza non realmente controversa, cioè l'esistenza di rapporti commerciali tra la contribuente e la società intermediaria, senza verificare invece la concreta esecuzione della prestazione di intermediazione fatturata; 2) violazione dell'art. 109 TUIR e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto provata l'esistenza e l'inerenza del costo senza adeguata documentazione di supporto, attribuendo rilievo a fatture e a 37 e-mail senza accertarne il contenuto e la reale idoneità a dimostrare la prestazione di intermediazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo. Ha affermato che, in tema di costi deducibili contestati dall'Amministrazione finanziaria, grava sul contribuente l'onere di provare l'esistenza, la natura e l'inerenza del costo con idonea documentazione, non essendo sufficiente la sola fattura o la mera contabilizzazione della spesa se manchi riscontro ulteriore. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame uniformandosi ai principi espressi, demandando al giudice di rinvio anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c.
Norma richiamata come base del primo motivo di ricorso per dedurre nullità della sentenza per errori processuali e motivazionali.
art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.
Norma richiamata come base del secondo motivo di ricorso per violazione di legge sostanziale e dell'onere della prova.
Richiamato quale parametro violato per l'asserita decisione su fatto non contestato e per l'erronea valutazione del materiale probatorio.
art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c.
Richiamato per sostenere la nullità della sentenza per motivazione apodittica o apparente.
Richiamato in combinazione con le norme sulla motivazione della sentenza.
art. 36, comma 2, n. 4) d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato per denunciare vizi della motivazione della sentenza tributaria.
art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato nel primo motivo con riferimento alle regole del giudizio tributario.
art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986
Interpretato come norma che impone, ai fini della deduzione, la prova dell'inerenza e della riconducibilità del costo all'attività d'impresa.
Interpretato nel senso che, in presenza di contestazione dell'Ufficio, l'onere della prova dei costi deducibili grava sul contribuente.
art. 24 Cost.
Richiamato, insieme all'art. 111 Cost., a fondamento del principio della ragione più liquida.
art. 111 Cost.
Richiamato, insieme all'art. 24 Cost., a fondamento del principio della ragione più liquida.
Richiamato per disporre la cassazione con rinvio.
art. 384, comma 2, prima parte, c.p.c.
Richiamato per il rinvio al giudice di merito e per la decisione secondo i principi di diritto enunciati.
art. 62, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato per il giudizio di rinvio nel processo tributario e per la liquidazione delle spese.
art. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c.
Richiamato per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità da parte del giudice di rinvio.
art. 17 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato solo in fatto come norma sull'inversione contabile (reverse charge).
art. 6, comma 9-bis, d.lgs. n. 471 del 1997
Richiamato solo in fatto come base della sanzione amministrativa per omissioni connesse al reverse charge.
Massime di principio
- In tema di deducibilità dei costi d'impresa contestati dal Fisco, l'onere di provare l'esistenza, la natura, la giustificazione e l'inerenza del costo grava sul contribuente.
- La sola fattura, se contenente descrizioni generiche o non corroborata da ulteriore documentazione, non è di regola sufficiente a dimostrare la concreta prestazione dedotta in costo.
- Il giudice di merito deve verificare il contenuto concreto della documentazione prodotta e la sua specifica idoneità probatoria rispetto alla prestazione contestata; non basta richiamare in modo apodittico l'esistenza di rapporti tra le parti.
- Quando il motivo di ricorso denuncia un errore di diritto sull'attribuzione dell'onere della prova, esso è ammissibile anche se la ricostruzione dei fatti di merito non viene direttamente messa in discussione.
- Nel giudizio di legittimità può essere applicato il principio della ragione più liquida, esaminando prima il motivo che consente la decisione più immediata e assorbente.
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