Cassazione Civile, Ordinanza n. 33954/2025 del 24/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (assicurato)
La controversia
La controversia nasce da un sinistro marittimo: un motoryacht assicurato riportava danni dopo aver urtato uno scoglio nei pressi di Portoferraio. In sede di accertamento tecnico preventivo il danno veniva stimato in circa 43.617,80 euro, ma l'assicurata sosteneva di avere sopportato costi di riparazione molto più elevati, superiori a 172.000 euro, e agiva in giudizio per ottenere dall'assicuratrice l'integrale ristoro delle spese sostenute. Il Tribunale, espletata consulenza tecnica d'ufficio, riconosceva solo parte della domanda, liquidando un ulteriore importo rispetto a quanto già corrisposto in corso di causa. In appello l'assicurata deduceva che il danno andasse liquidato in misura maggiore e che le spettassero anche le spese del consulente di parte, l'IVA e i costi dell'accertamento tecnico preventivo e della consulenza tecnica d'ufficio. La Corte d'appello accoglieva solo in minima parte il gravame, rideterminando in modo marginale l'importo dovuto e ricalcolando gli interessi. Con il ricorso per cassazione, la ricorrente deduceva, in primo luogo, violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e dell'art. 111, comma 6, Cost., lamentando motivazione assente o apparente e, in sostanza, omessa pronuncia sul motivo d'appello: la questione non era la 'congruità' delle spese, ma il fatto che la polizza prevedesse l'indennizzo delle spese documentate, e le spese di riparazione erano state documentate tramite fatture. La Corte d'appello avrebbe quindi deciso su un tema diverso da quello devoluto, trattando le spese come se dovesse valutarne la congruità, e non già la riferibilità al sinistro e la loro documentazione. Il secondo motivo denunciava, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. e comunque delle stesse norme sulla motivazione, l'omesso esame di un fatto decisivo: il confronto tra i preventivi di tre imprese, già emerso in causa e discusso con i consulenti, oltre all'omessa ammissione di una CTU integrativa, per sostenere l'erroneità della valutazione di incongruità delle spese di riparazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, qualificandolo ex officio come censura per omessa pronuncia su un motivo d'appello, ritenendo che la Corte territoriale avesse esaminato una questione non pertinente rispetto al thema decidendum e alla critica svolta dall'appellante. Ha osservato che, nel caso di spese di riparazione del bene danneggiato, il problema non era la 'congruità' in astratto delle spese, ma la loro riferibilità al sinistro e la documentazione, e ha rilevato inoltre che l'eventuale colpa dell'assicurato non esclude l'indennizzo se non è grave; tale profilo, però, non risultava utilmente dedotto e provato nei gradi di merito dalla compagnia assicuratrice, sulla quale gravava il relativo onere. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese della fase di legittimità.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione della sentenza deve essere effettiva; una decisione che non risponda al motivo d'appello o che si fondi su argomenti non pertinenti può integrare nullità per motivazione assente o apparente.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato quale parametro della sufficienza della motivazione, insieme all'art. 111 Cost., per censurare una motivazione meramente apparente o inesistente.
art. 111, comma 6, Cost.
La decisione deve essere sorretta da motivazione; la sua mancanza o apparenza determina nullità.
art. 1914 c.c.
Le spese di riparazione sono state ricondotte alle spese di salvataggio; per esse non si discute di mera congruità, ma della loro imprudenza o sconsideratezza.
art. 1900 c.c.
Nell'assicurazione contro i danni la colpa dell'assicurato non esclude di per sé l'indennizzo; opera come causa ostativa solo la colpa grave (o il dolo), se dedotta e provata.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il motivo era formulato anche come omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione, ma è stato assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
Massime di principio
- In sede di appello la decisione deve confrontarsi con il reale contenuto della censura devoluta; se il giudice decide su una questione diversa da quella posta dall'impugnante, la sentenza può essere cassata per omessa pronuncia o motivazione solo apparente.
- Quando la pretesa dell'assicurato riguarda il rimborso di spese documentate per il ripristino del bene danneggiato, il giudice deve verificare la riferibilità delle spese al sinistro e la loro documentazione, non impropriamente un giudizio astratto di congruità se il contratto prevede l'indennizzo delle spese documentate.
- Nell'assicurazione danni, la condotta colposa dell'assicurato non è di per sé sufficiente a escludere l'indennizzo; l'esclusione richiede, nei casi previsti dalla legge, la prova del dolo o della colpa grave da parte dell'assicuratore.
- L'onere di allegare e provare le condizioni ostative all'indennizzo, come il dolo o la colpa grave dell'assicurato, grava sulla compagnia assicuratrice che le invoca.
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