Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 33958/2025 del 24/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto, da parte del tribunale e poi della corte d'appello, della domanda di risarcimento danni proposta da una società in liquidazione e da un soggetto a essa collegato contro la banca, per una presunta illegittima segnalazione alla Centrale Rischi. I ricorrenti sostenevano che la corte territoriale avesse erroneamente fondato la decisione sulla legittimità del recesso bancario, mentre il fatto generatore del danno sarebbe stata la segnalazione alla Centrale Rischi, effettuata prima del recesso; deducevano inoltre una violazione dei doveri di buona fede e correttezza e contestavano la valutazione di non provata esistenza del danno, lamentando che il giudice avesse negato rilievo a prove testimoniali offerte per dimostrare la possibilità di rientro dall'esposizione debitoria, anche tramite l'intervento di un fideiussore e grazie a una futura entrata di importo rilevante derivante da un preliminare di vendita immobiliare. La banca ha resistito con controricorso. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, osservando che la corte d'appello aveva motivato in modo analitico l'inammissibilità o irrilevanza di diversi capitoli di prova e, soprattutto, aveva fondato il rigetto su una ratio decidendi autonoma e non attinta dal ricorso: la mancata prova del danno risarcibile, inteso come perdita o mancato guadagno causalmente riconducibile alla segnalazione, ai sensi dell'art. 1223 c.c. Pertanto è rimasta ferma la decisione di merito e il ricorso è stato respinto con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso perché non ha attinto una delle rationes decidendi poste a fondamento della sentenza impugnata: la corte d'appello aveva infatti escluso sia la decisività delle prove testimoniali invocate, sia la prova del danno risarcibile derivante dalla segnalazione alla Centrale Rischi. Poiché quest'ultima autonoma ratio non è stata censurata efficacemente, la decisione di merito è rimasta ferma. È stata quindi confermata la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di legittimità e disposto, ricorrendone i presupposti, il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso per denunciare asserita ultrapetizione o erronea impostazione della decisione di merito; la Corte non accoglie la censura perché il ricorso è comunque inammissibile per difetto di attacco alla ratio decisiva sulla prova del danno.

  • art. 1373 c.c.

    Richiamato insieme agli artt. 1334 e ss. c.c. in tema di recesso e atti unilaterali recettizi; la censura è assorbita dalla declaratoria di inammissibilità.

  • art. 1334 c.c.

    Richiamato nel primo motivo con riferimento agli atti unilaterali recettizi; nessun arresto specifico sul punto perché il motivo resta assorbito.

  • artt. 53 e ss. d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385

    Richiamati in tema di Centrale Rischi e segnalazioni bancarie; la Corte non entra nel merito della legittimità della segnalazione, perché il ricorso è inammissibile.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato per dedurre violazione dei doveri di correttezza e buona fede; la censura resta assorbita.

  • art. 1366 c.c.

    Richiamato per la buona fede nell'interpretazione/esecuzione del rapporto; la censura resta assorbita.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo per contestare la valutazione della prova; la Corte ribadisce che non le è consentito sindacare l'apprezzamento delle prove libere del giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo; la Corte richiama il limite del sindacato di legittimità sulla valutazione probatoria, salvo anomalie motivazionali radicali.

  • art. 188 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo in relazione all'ammissione della prova; la Corte conferma la discrezionalità del giudice di merito nel valutare l'ammissibilità delle prove, se motivata in modo non apparente.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per la ripartizione dell'onere probatorio; la Corte ribadisce che il danneggiato deve allegare e provare il danno conseguente alla segnalazione.

  • art. 1223 c.c.

    La Corte richiama espressamente la nozione di danno risarcibile come perdita subita e mancato guadagno causalmente conseguenti al fatto illecito, affermando che tale danno non era stato provato.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico della parte ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il ricorso è inammissibile se non censura tutte le rationes decidendi autonome poste a base della decisione impugnata: basta che una ratio decisiva resti intatta perché la sentenza di merito debba essere confermata.
  • In tema di risarcimento da illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, il danno non può considerarsi in re ipsa: il danneggiato deve allegare e provare, o almeno fornire indizi seri e precisi, dell'effettivo pregiudizio patrimoniale subito e del nesso causale con la segnalazione.
  • La prova testimoniale può essere legittimamente esclusa dal giudice di merito per superfluità, irrilevanza o genericità, e tale valutazione è insindacabile in cassazione salvo violazioni di legge o motivazione radicalmente viziata.
  • Il ricorrente per cassazione che contesti il diniego di una prova istruttoria deve dimostrarne la decisività in termini controfattuali, cioè che la prova, se ammessa e positiva, avrebbe con certezza potuto condurre a un esito diverso della lite.
  • La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nell'apprezzamento delle prove libere né nella selezione del materiale probatorio, salvo anomalie motivazionali che superino il minimo costituzionale.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteProveImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.