Cassazione Civile, Ordinanza n. 33951/2025 del 24/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La vicenda riguarda un immobile industriale sito in Aprilia, già concesso in comodato da una società poi fallita a favore della società occupante. Il Tribunale aveva dichiarato l'occupazione senza titolo dopo la cessazione del comodato, aveva ritenuto cessata la materia del contendere sulla domanda di rilascio e aveva condannato l'occupante al pagamento di una consistente indennità di occupazione, oltre spese. In appello l'occupante aveva chiesto, tra l'altro, di dichiarare inammissibile la domanda di merito perché proposta oltre il termine dell'art. 669-octies c.p.c., di escludere o ridurre l'indennità di occupazione e di accogliere domande riconvenzionali per lavori di manutenzione eseguiti sull'immobile e per il valore di materiali e attrezzature non restituiti. La Corte d'appello ha ridotto l'importo dell'indennità ma ha respinto le altre censure. In cassazione la società occupante ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2056 e 1223 c.c. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che il danno da ritardato rilascio fosse stato riconosciuto senza prova specifica e in modo sostanzialmente in re ipsa; 2) violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per asserita contraddittorietà della motivazione, perché la sentenza avrebbe da un lato escluso la locabilità dell'immobile per carenze igienico-sanitarie e di sicurezza e dall'altro liquidato un canone mensile; 3) violazione dell'art. 1150 c.c. per il rigetto della domanda riconvenzionale relativa al valore delle migliorie e riparazioni. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi e inammissibile il terzo, osservando che il danno da occupazione senza titolo non è in re ipsa ma può essere provato anche in via presuntiva e liquidato equitativamente, eventualmente assumendo il canone locativo di mercato quale parametro; inoltre ha rilevato che la censura sulla manutenzione non colpiva tutte le rationes decidendi autonome della sentenza impugnata e che la doglianza sull'indebito arricchimento non era adeguatamente prospettata né localizzata nel giudizio di merito. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione di merito nella parte in cui aveva riconosciuto un danno da occupazione senza titolo, precisando che il pregiudizio derivante dalla perdita del godimento dell'immobile può essere provato anche per presunzioni e liquidato equitativamente, utilizzando come parametro il canone locativo di mercato. Ha inoltre escluso la sussistenza della dedotta contraddittorietà motivazionale e ha dichiarato inammissibile la censura relativa ai lavori di manutenzione, perché non aggrediva tutte le autonome rationes decidendi poste a base del rigetto in appello. Nessuna statuizione sulle spese di legittimità è stata adottata, poiché la parte intimata non ha svolto difese. È stato disposto, infine, l'obbligo per la ricorrente del versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 669-octies c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per sostenere l'inammissibilità della domanda di merito proposta dopo il procedimento cautelare; la Corte non accoglie la censura perché il ricorso viene comunque rigettato sul merito delle ulteriori questioni
art. 2056 c.c.
richiamato in tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo, quale norma sul risarcimento del danno nelle obbligazioni extracontrattuali
art. 1223 c.c.
richiamato per delimitare il danno risarcibile come conseguenza immediata e diretta dell'illecito
art. 2697 c.c.
richiamato per contestare la ripartizione dell'onere probatorio; la Corte ribadisce che il danneggiato deve allegare e provare il pregiudizio, anche mediante presunzioni
art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4
invocato per censurare una pretesa contraddittorietà della motivazione; la Corte esclude che la sentenza presenti il vizio denunciato
art. 1150 c.c.
richiamato per la domanda riconvenzionale relativa al valore delle migliorie e riparazioni effettuate dal detentore/occupante sull'immobile
art. 2041 c.c.
richiamato dalla ricorrente per sostenere un diritto a indennizzo per lavori eseguiti; la Corte rileva che la censura non è adeguatamente prospettata e non incide sulle autonome rationes decidendi
art. 366, n. 6, c.p.c.
richiamato per l'onere di specifica indicazione e localizzazione degli atti e delle questioni dedotte nei gradi di merito, pena l'inammissibilità
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso in Cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma richiamata quale fonte dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel caso di occupazione senza titolo di un immobile, il danno risarcibile non coincide automaticamente con la mera occupazione del bene: occorre la concreta perdita della possibilità di godimento diretto o indiretto del cespite, che integra il fatto costitutivo della pretesa.
- Se il danno da perdita del godimento non è dimostrabile nel suo esatto ammontare, il giudice può liquidarlo equitativamente, anche assumendo come parametro il canone locativo di mercato o altri elementi desumibili dalle nozioni di comune esperienza.
- La prova del danno da occupazione abusiva e del lucro cessante può essere data anche per presunzioni; non è necessario un accertamento analitico di un contratto di locazione già in trattativa o di una vendita concreta, purché emerga la concreta possibilità perduta di utilizzare economicamente il bene.
- La censura di legittimità che deduca un fatto non trattato dalla sentenza impugnata è inammissibile se non indica specificamente dove quel fatto sia stato dedotto nei precedenti gradi di giudizio, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso.
- Quando la decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a sorreggerla, il ricorrente deve censurarle tutte; l'omessa impugnazione anche di una sola rende definitiva quella motivazione e preclude la cassazione.
- La doglianza di vizio motivazionale non può risolversi nella mera contrapposizione di una diversa lettura del fatto rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, se la motivazione impugnata è logicamente coerente e non presenta effettive antinomie interne.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 24 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33948/2025 del 24/12/2025
- ordinanza_civile · 24 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33953/2025 del 24/12/2025
- ordinanza_civile · 24 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33954/2025 del 24/12/2025
- ordinanza_civile · 24 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33957/2025 del 24/12/2025
- ordinanza_civile · 24 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33958/2025 del 24/12/2025
- ordinanza_civile · 24 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33960/2025 del 24/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →