Cassazione Civile, Ordinanza n. 36180/2023 del 28/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un credito per rimborso IRPEG emerso da dichiarazione presentata nel 1976 dall’originario titolare del credito, poi in parte rimborsato, in parte compensato e in parte disconosciuto, con residuo ancora vantato dalla società ricorrente. Dopo un’istanza amministrativa del 2009 rimasta senza risposta e il conseguente silenzio-rifiuto, la domanda di rimborso è stata esaminata prima dalla CTP e poi dalla CTR. La CTR ha accolto la domanda quanto al capitale, ma ha negato gli interessi maturati fino a dicembre 2014 per mancanza di prova delle precedenti richieste, ha respinto la rivalutazione ex art. 1224 c.c. e la domanda ex art. 96 c.p.c. La ricorrente ha impugnato la sentenza con tre motivi: 1) violazione degli artt. 44 e 44-bis d.P.R. 602/1973, sostenendo che gli interessi sul rimborso di imposte dirette decorrono ex lege dal secondo semestre successivo alla presentazione della dichiarazione e non dalla domanda; 2) violazione dell’art. 1224 c.c., assumendo che il maggior danno da ritardato pagamento debba essere riconosciuto in via presuntiva nella differenza tra rendimento medio dei titoli di Stato e tasso legale, senza ulteriori prove; 3) violazione dell’art. 96 c.p.c., contestando il diniego del risarcimento per lite temeraria e sostenendo che l’inerzia amministrativa e il comportamento della fase precontenziosa avrebbero integrato mala fede o colpa grave. L’Agenzia, con ricorso incidentale, ha dedotto violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla sussistenza del credito, sostenendo che la CTR non avrebbe esaminato adeguatamente la documentazione e i presupposti del rimborso.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso incidentale dell’Agenzia, ritenendo insussistente il vizio di omessa pronuncia, perché la CTR aveva espressamente esaminato la questione e considerato generiche le difese dell’Amministrazione, traendone la conseguenza dell’accertamento dei fatti costitutivi del credito. Sul ricorso principale ha accolto il primo motivo e, per quanto di ragione, il secondo: ha affermato che gli interessi sul rimborso di imposte dirette decorrono, per legge, dal secondo semestre successivo al versamento e non dalla domanda, essendo compensativi e non moratori; ha inoltre riconosciuto la possibilità di liquidare il maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. anche nei crediti tributari da rimborso, parametrandolo in via presuntiva alla differenza tra rendimento medio netto dei titoli di Stato e tasso legale, con decorrenza dalla mora che, nei crediti esposti in dichiarazione, coincide con il termine di cui all’art. 36-bis d.P.R. 600/1973. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché mirava a una rivalutazione di merito sulla sussistenza della mala fede o colpa grave ex art. 96 c.p.c., valutazione riservata al giudice di merito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per rideterminare interessi e rivalutazione e per regolare anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 44 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Gli interessi dovuti per il ritardato rimborso delle imposte dirette hanno natura compensativa e decorrono ex lege, non dalla domanda di rimborso, ma dal secondo semestre successivo al versamento.
art. 44-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della decorrenza legale degli interessi sul credito di rimborso.
art. 38, quinto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato in combinato con l’art. 44 per applicare ai versamenti diretti la disciplina dei rimborsi semestrali.
Il maggior danno da ritardo nell’adempimento di un’obbligazione pecuniaria può essere riconosciuto in via presuntiva, nei limiti della differenza tra rendimento medio dei titoli di Stato e interessi legali; tale criterio è applicabile anche ai crediti da rimborso tributario.
La responsabilità aggravata presuppone un comportamento processuale connotato da dolo o colpa grave; non può fondarsi sulla sola inerzia amministrativa precontenziosa.
Non vi è omessa pronuncia se il giudice d’appello ha espressamente esaminato la questione e ritenuto generiche le difese della parte, traendone conseguenze sul merito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro per le censure di violazione di legge proposte sul ricorso principale e incidentale.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Usato per il motivo incidentale di omessa pronuncia.
art. 1219, secondo comma, n. 3, c.c.
La mora del debitore si determina ex lege quando il termine è fissato dalla legge; nel credito esposto in dichiarazione il dies a quo è collegato alla presentazione della dichiarazione.
art. 36-bis, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Indica il termine dal quale, per i crediti da rimborso esposti in dichiarazione, l’Amministrazione deve considerarsi in mora ai fini del maggior danno ex art. 1224 c.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La norma sull’ulteriore contributo unificato non si applica alle Amministrazioni dello Stato, esentate tramite prenotazione a debito.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Richiamata in relazione all’introduzione del comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. 115/2002.
art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato solo per escluderne la rilevanza nel caso, poiché il termine di 90 giorni riguarda le istanze di rimborso non collegate alla dichiarazione.
Massime di principio
- Negli indennizzi o rimborsi di imposte dirette, gli interessi hanno funzione compensativa del mancato godimento della somma e decorrono automaticamente secondo la disciplina speciale, non dalla mera domanda amministrativa o giudiziale.
- Nel credito tributario da rimborso esposto in dichiarazione, il maggior danno da ritardato pagamento può essere liquidato in via presuntiva sulla differenza tra rendimento medio netto dei titoli di Stato a breve scadenza e saggio degli interessi legali, senza necessità di prova ulteriore del pregiudizio quando il danno sia contenuto in tale differenza.
- Per i crediti tributari dichiarati, la mora dell’Amministrazione e il decorso degli accessori vanno ancorati ai termini fissati dalla disciplina fiscale speciale, senza che le contestazioni dell’Ufficio o i termini per l’istanza di rimborso alterino il regime legale della decorrenza.
- La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. richiede un accertamento specifico di dolo o colpa grave nel comportamento processuale della parte e non può essere desunta, di per sé, dalla sola inerzia amministrativa precedente al giudizio.
- Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice di merito affronta la questione in motivazione, anche se in forma sintetica, e trae da essa conseguenze sul piano probatorio o decisorio.
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