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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36180/2023 del 28/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un credito per rimborso IRPEG emerso da dichiarazione presentata nel 1976 dall’originario titolare del credito, poi in parte rimborsato, in parte compensato e in parte disconosciuto, con residuo ancora vantato dalla società ricorrente. Dopo un’istanza amministrativa del 2009 rimasta senza risposta e il conseguente silenzio-rifiuto, la domanda di rimborso è stata esaminata prima dalla CTP e poi dalla CTR. La CTR ha accolto la domanda quanto al capitale, ma ha negato gli interessi maturati fino a dicembre 2014 per mancanza di prova delle precedenti richieste, ha respinto la rivalutazione ex art. 1224 c.c. e la domanda ex art. 96 c.p.c. La ricorrente ha impugnato la sentenza con tre motivi: 1) violazione degli artt. 44 e 44-bis d.P.R. 602/1973, sostenendo che gli interessi sul rimborso di imposte dirette decorrono ex lege dal secondo semestre successivo alla presentazione della dichiarazione e non dalla domanda; 2) violazione dell’art. 1224 c.c., assumendo che il maggior danno da ritardato pagamento debba essere riconosciuto in via presuntiva nella differenza tra rendimento medio dei titoli di Stato e tasso legale, senza ulteriori prove; 3) violazione dell’art. 96 c.p.c., contestando il diniego del risarcimento per lite temeraria e sostenendo che l’inerzia amministrativa e il comportamento della fase precontenziosa avrebbero integrato mala fede o colpa grave. L’Agenzia, con ricorso incidentale, ha dedotto violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla sussistenza del credito, sostenendo che la CTR non avrebbe esaminato adeguatamente la documentazione e i presupposti del rimborso.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso incidentale dell’Agenzia, ritenendo insussistente il vizio di omessa pronuncia, perché la CTR aveva espressamente esaminato la questione e considerato generiche le difese dell’Amministrazione, traendone la conseguenza dell’accertamento dei fatti costitutivi del credito. Sul ricorso principale ha accolto il primo motivo e, per quanto di ragione, il secondo: ha affermato che gli interessi sul rimborso di imposte dirette decorrono, per legge, dal secondo semestre successivo al versamento e non dalla domanda, essendo compensativi e non moratori; ha inoltre riconosciuto la possibilità di liquidare il maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. anche nei crediti tributari da rimborso, parametrandolo in via presuntiva alla differenza tra rendimento medio netto dei titoli di Stato e tasso legale, con decorrenza dalla mora che, nei crediti esposti in dichiarazione, coincide con il termine di cui all’art. 36-bis d.P.R. 600/1973. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché mirava a una rivalutazione di merito sulla sussistenza della mala fede o colpa grave ex art. 96 c.p.c., valutazione riservata al giudice di merito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per rideterminare interessi e rivalutazione e per regolare anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Negli indennizzi o rimborsi di imposte dirette, gli interessi hanno funzione compensativa del mancato godimento della somma e decorrono automaticamente secondo la disciplina speciale, non dalla mera domanda amministrativa o giudiziale.
  • Nel credito tributario da rimborso esposto in dichiarazione, il maggior danno da ritardato pagamento può essere liquidato in via presuntiva sulla differenza tra rendimento medio netto dei titoli di Stato a breve scadenza e saggio degli interessi legali, senza necessità di prova ulteriore del pregiudizio quando il danno sia contenuto in tale differenza.
  • Per i crediti tributari dichiarati, la mora dell’Amministrazione e il decorso degli accessori vanno ancorati ai termini fissati dalla disciplina fiscale speciale, senza che le contestazioni dell’Ufficio o i termini per l’istanza di rimborso alterino il regime legale della decorrenza.
  • La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. richiede un accertamento specifico di dolo o colpa grave nel comportamento processuale della parte e non può essere desunta, di per sé, dalla sola inerzia amministrativa precedente al giudizio.
  • Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice di merito affronta la questione in motivazione, anche se in forma sintetica, e trae da essa conseguenze sul piano probatorio o decisorio.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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