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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23786/2025 del 23/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal subentro di una società in un appalto/concessione per il servizio di trasporto pubblico locale del Comune di Potenza, con conseguente passaggio del personale dell’appaltatore uscente alla nuova affidataria in forza di clausola sociale. La Corte d’appello ha ritenuto illegittima la disdetta unilaterale, da parte della società subentrante, degli accordi di secondo livello e l’ha condannata a corrispondere ai dipendenti differenze retributive per il mancato mantenimento di tali trattamenti accessori. In cassazione la società ha proposto cinque motivi: 1) ultrapetizione/extrapetizione, sostenendo che la Corte avesse deciso su una causa petendi diversa da quella allegata; 2) violazione dell’art. 69 d.lgs. 163/2006, dell’art. 12 preleggi, dell’art. 1362 c.c., dell’art. 41 Cost. e dell’art. 16 Carta di Nizza, per avere applicato la clausola sociale in modo da impedire la disdetta; 3) violazione degli artt. 1324 e 1362 c.c., dell’art. 11, comma 3, del capitolato speciale e dell’art. 19 d.lgs. 422/1997, per avere considerato il capitolato parte integrante del contratto e per avere ritenuto imponibile il mantenimento degli accordi aziendali oltre il solo CCNL; 4) omesso esame di un fatto decisivo relativo alla condotta successiva al subentro e alla disdetta del 29 luglio 2016; 5) omesso esame e omessa motivazione in relazione alle contestazioni sulla consulenza tecnica d’ufficio e al recepimento del relativo calcolo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la questione della legittimità della disdetta degli accordi di secondo livello e quella dell’obbligo, per effetto della clausola sociale e del capitolato, di mantenere trattamenti non deteriori per il personale assorbito, costituiscono aspetti della medesima questione controversa, non domande diverse. Ha dichiarato inammissibili o non scrutinabili nel merito i motivi che miravano a rimettere in discussione l’interpretazione di accordi aziendali e del capitolato, richiamando il principio per cui l’interpretazione di accordi sindacali aziendali spetta al giudice di merito ed è censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale o della violazione dei canoni ermeneutici, non mediante una diversa lettura sostanzialmente sostitutiva in cassazione. Ha inoltre respinto il quarto motivo perché fondato sulla stessa impostazione già disattesa, e ha dichiarato non ammissibile il quinto per difetto di autosufficienza, in quanto la società non aveva trascritto integralmente o nei punti salienti gli atti e i documenti rilevanti, segnatamente le critiche alla CTU. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata costituzione degli intimati; è stato altresì dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato come parametro del vizio di motivazione/struttura della sentenza, ma la censura è stata ritenuta infondata perché la decisione di merito non ha mutato la causa petendi.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per denunciare ultrapetizione, ma la Corte ha escluso che vi fosse decisione su domanda diversa, trattandosi della medesima questione controversa.

  • art. 360 c.p.c.

    utilizzato per inquadrare i motivi di ricorso; la Corte ha ribadito che il sindacato di legittimità non consente un riesame del merito o una diversa interpretazione di clausole contrattuali plausibili.

  • art. 69 d.lgs. 163/2006

    richiamato dalla ricorrente per contestare l’applicazione della clausola sociale; la doglianza è stata ritenuta non ammissibile nel modo in cui era proposta.

  • art. 12 preleggi

    richiamato in funzione ermeneutica, ma senza esito favorevole alla ricorrente.

  • art. 1362 c.c.

    richiamato come canone di interpretazione contrattuale; la Corte ha ribadito che non può sostituirsi la propria lettura a quella, plausibile, del giudice di merito.

  • art. 41 Cost.

    invocato per sostenere la libertà di iniziativa economica e la facoltà di disdetta, ma la doglianza è stata superata dalla portata della clausola sociale e del capitolato.

  • art. 16 Carta di Nizza

    richiamato unitamente all’art. 41 Cost. per la libertà d’impresa, ma non tale da prevalere sulla disciplina del subentro e sul mantenimento delle condizioni pattuite.

  • art. 11, comma 3, del Capitolato Speciale

    considerato parte integrante del contratto di affidamento; interpretato come fonte dell’obbligo di mantenere per due anni il CCNL e gli accordi di secondo livello vigenti.

  • art. 19 d.lgs. 422/1997

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che nei contratti di servizio potesse richiamarsi solo il CCNL; la censura non ha superato il vaglio di ammissibilità.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    richiama il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, applicato per dichiarare inammissibile il motivo sulla CTU per mancata trascrizione degli atti rilevanti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002

    usato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto.

Massime di principio

  • La disdetta unilaterale di accordi aziendali da parte dell’impresa subentrante in un appalto non può essere valutata isolatamente quando il subentro sia avvenuto in presenza di una clausola sociale e di un capitolato che impongano il mantenimento, per un determinato periodo, delle condizioni economiche e normative già godute dal personale trasferito.
  • Quando una clausola sociale e il capitolato di gara sono interpretati dal giudice di merito come fonti dell’obbligo di garantire trattamenti non deteriori al personale assorbito, il sindacato di legittimità non può essere trasformato in un nuovo giudizio di merito sulla convenienza o attualità degli accordi aziendali.
  • L’interpretazione degli accordi sindacali aziendali, per la loro efficacia limitata, è riservata al giudice di merito e in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici o per vizio di motivazione, non mediante la mera contrapposizione di una lettura alternativa.
  • Se una clausola contrattuale o di capitolato è suscettibile di più interpretazioni plausibili, la Corte di cassazione non può sostituire la propria opzione interpretativa a quella prescelta dal giudice di merito.
  • Il motivo di ricorso che denunci l’omesso esame di fatti o la critica alla consulenza tecnica d’ufficio deve rispettare il principio di autosufficienza: occorre trascrivere, almeno nei passaggi essenziali, gli atti e i documenti rilevanti, altrimenti la censura è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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