Cassazione Civile, Ordinanza n. 32108/2024 del 12/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti di una società di persone, contestando maggiori ricavi non dichiarati e omessa fatturazione di operazioni imponibili IVA, sulla base di movimentazioni rilevate sui conti correnti intestati alla società e ai soci. Il maggior reddito accertato veniva poi imputato per trasparenza ai soci. La CTP aveva annullato gli atti ritenendo idonea la documentazione prodotta dai contribuenti a escludere che le movimentazioni bancarie fossero extra-contabili; la CTR, invece, aveva accolto gli appelli dell'Ufficio, ritenendo corretta l'applicazione dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973. In Cassazione la società e i soci hanno dedotto, in sintesi, violazione degli artt. 2697, 2727, 2729 c.c. e dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che, poiché le operazioni erano emerse dai conti personali dei soci, l'Ufficio avrebbe dovuto prima dimostrarne la riferibilità alla società; inoltre hanno lamentato violazione degli artt. 112, 342 e 346 c.p.c. e dell'art. 2702 c.c., assumendo che la CTR avesse travalicato i limiti dei motivi di appello e rivalutato il materiale probatorio. Uno dei ricorrenti ha poi rinunciato al ricorso per adesione alla definizione agevolata.
La decisione
La Corte ha riunito i giudizi connessi. Ha dichiarato estinto il giudizio relativo al ricorso rinunciato, compensando le spese tra le parti. Ha rigettato integralmente i ricorsi della società e della socia, ritenendo infondati o inammissibili i motivi: la giurisprudenza consente di presumere, in presenza di un nucleo familiare ristretto o di stretta compagine sociale e di rapporti di collaborazione, la riferibilità alla società delle movimentazioni sui conti dei soci, salvo prova contraria; tale prova deve essere analitica per ogni singola movimentazione, non generica. La censura sulla pretesa ultrapetizione o sul travalicamento dei limiti dell'appello è stata ritenuta, in sostanza, una richiesta di nuova valutazione del merito, non consentita in cassazione. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti soccombenti, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Le movimentazioni bancarie non giustificate consentono presunzioni fiscali; la prova contraria grava sul contribuente ed è richiesta in modo analitico per ciascun versamento o prelievo.
Richiamato quale base normativa dell'accertamento dei maggiori ricavi della società.
Richiamato nell'atto impositivo unitamente alle altre norme sull'accertamento dei redditi.
Richiamato come base dei poteri istruttori e di verifica ai fini IVA.
Richiamato quale norma di rettifica della dichiarazione IVA.
Il reddito della società di persone viene imputato per trasparenza ai soci.
Il contribuente, una volta operante la presunzione bancaria, è gravato dell'onere della prova contraria.
Richiamato per la disciplina delle presunzioni semplici a sostegno dell'accertamento fiscale.
Le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti; nel caso concreto la CTR le ha ritenute integrate dal contesto familiare/sociale ristretto.
La censura di ultrapetizione è stata respinta perché la CTR si è mantenuta entro i limiti dell'oggetto del giudizio tributario.
Richiamato dai ricorrenti per contestare l'ampiezza dell'appello, ma la doglianza è stata disattesa.
Richiamato dai ricorrenti, ma non è stato ravvisato alcun vizio di devoluzione delle questioni.
Invocato in relazione alla valutazione della documentazione prodotta, senza che la censura sia stata accolta.
Richiamato nel procedimento per la partecipazione all'udienza di discussione.
Richiamato per il deposito di memoria nel giudizio di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto, a carico dei ricorrenti soccombenti.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Norma richiamata come parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto.
Massime di principio
- In tema di accertamento tributario fondato su indagini bancarie, le movimentazioni riscontrate sui conti intestati ai soci possono essere imputate alla società, specie se la compagine è ristretta e vi sono rapporti familiari o di stretta collaborazione, salvo prova contraria del contribuente.
- Quando opera la presunzione derivante dalle indagini bancarie, il contribuente deve fornire una prova contraria specifica e analitica per ciascun versamento o prelievo, non essendo sufficiente una dimostrazione generica o complessiva.
- Nel processo tributario l'oggetto del giudizio è delimitato dai motivi di impugnazione dell'atto impositivo; una censura che miri soltanto a una nuova valutazione del materiale probatorio è inammissibile in cassazione.
- La riferibilità delle movimentazioni bancarie a un'attività societaria può essere desunta anche da elementi presuntivi legati alla ristrettezza del gruppo sociale e ai rapporti tra intestatari dei conti e società, purché resti salva la prova contraria del contribuente.
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