Cassazione Civile, Ordinanza n. 04879/2026 del 04/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Ufficio aveva emesso avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2011, rideterminando in via analitico-induttiva reddito d'impresa, valore della produzione netta e volume d'affari di una società commerciale, sulla base di una verifica fiscale che aveva contestato irregolarità nella contabilizzazione delle rimanenze di magazzino. Dopo un primo annullamento dell'atto in CTP e il rigetto dell'appello dell'Ufficio in CTR, questa Corte aveva cassato con rinvio la precedente decisione, imponendo al giudice di merito di verificare se la contribuente avesse provato la regolarità delle operazioni e la plausibilità dell'antieconomicità contestata. Nel giudizio di rinvio la CGT regionale ha ritenuto assolto l'onere probatorio della società, valorizzando la cessazione dell'attività commerciale già dal 2009, la vetustà e obsolescenza delle merci di magazzino e la loro successiva vendita in stock negli anni 2013-2015. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha denunciato violazione dell'art. 39 d.P.R. 600/1973, degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e degli artt. 116 e 384 c.p.c., sostenendo che il giudice del rinvio non avrebbe correttamente valutato le prove, avendo ritenuto sufficiente una documentazione di vendita sottocosto senza esaminare in concreto la verosimiglianza e la ragionevolezza commerciale delle cessioni e senza dare adeguata risposta ai rilievi sull'antieconomicità dell'operazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che il giudice di rinvio si fosse attenuto ai principi fissati dalla precedente ordinanza rescindente, verificando proprio il punto demandato: se la contribuente avesse dimostrato la regolarità delle operazioni e fornito una spiegazione plausibile della condotta apparentemente antieconomica. La valutazione di merito della CGT, fondata su cessazione dell'attività, obsolescenza delle merci e fatture di vendita in stock, non integra error in iudicando e non può essere rivalutata sotto la veste formale della violazione di legge. L'Agenzia è stata quindi condannata alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario della controricorrente; è stata invece mantenuta ferma la regolazione delle spese dei gradi di merito.
Norme richiamate
art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
consente l'accertamento analitico-induttivo del reddito d'impresa quando la contabilità è inattendibile o vi siano elementi idonei a fondare presunzioni gravi, precise e concordanti; in presenza di antieconomicità contestata grava sul contribuente l'onere di giustificare le operazioni.
art. 25, comma 1, d.lgs. n. 446 del 1997
richiamato come base normativa della ripresa a tassazione ai fini IRAP.
art. 54, secondo comma, d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato come base normativa della ripresa a tassazione ai fini IVA, in connessione con l'accertamento induttivo.
richiamato per il governo delle presunzioni semplici nella ricostruzione induttiva dei ricavi.
richiamato per la necessità che le presunzioni siano gravi, precise e concordanti e per la valutazione degli indizi di inattendibilità contabile.
richiamato quanto al riparto dell'onere della prova: una volta contestata l'antieconomicità, il contribuente deve fornire giustificazioni e prova della regolarità delle operazioni.
richiamato nel motivo di ricorso come norma sulla valutazione delle prove, ma la Corte ha ritenuto che si intendesse in realtà sollecitare una rivalutazione del merito.
richiamato per la dedotta violazione dei principi di diritto fissati dalla precedente ordinanza di cassazione e del vincolo derivante dal rinvio.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato quale parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione di legge.
richiamato in relazione al precedente giudizio di cassazione che aveva accolto un motivo e rinviato la causa.
artt. 360 c.p.c. e 62, commi 1 e 2, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamati nel precedente giudizio di legittimità in materia tributaria come fondamento dell'impugnazione per cassazione.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c.
richiamato con riferimento al deposito della copia autentica della sentenza impugnata.
richiamato per la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non applicato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, perché l'amministrazione è esentata dal versamento mediante prenotazione a debito.
art. 12, comma 5, d.l. n. 16 del 2012
richiamato quale base dell'esenzione dal pagamento delle imposte e tasse processuali per le amministrazioni pubbliche.
art. 158, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale ulteriore base dell'esenzione processuale per l'amministrazione pubblica.
Massime di principio
- In tema di accertamento analitico-induttivo dei redditi d'impresa, l'Ufficio può fondarsi su elementi presuntivi e sull'inattendibilità complessiva della contabilità anche quando le scritture siano formalmente regolari, purché gli indizi siano specificamente indicati e idonei a rappresentare capacità contributiva non dichiarata.
- Quando l'Amministrazione contesta l'antieconomicità di una condotta d'impresa, l'onere di fornire spiegazioni e prova contraria si sposta sul contribuente, che deve dimostrare la ragionevolezza commerciale delle operazioni e la regolarità delle stesse.
- Se il giudice di rinvio si attiene al principio di diritto fissato dalla cassazione e svolge la verifica demandata sulla prova contraria offerta dal contribuente, la valutazione delle risultanze istruttorie è censurabile in cassazione solo per veri errori di diritto, non come mera richiesta di nuova valutazione del merito.
- La documentazione che attesti vendite sottocosto o in stock può valere a superare la presunzione dell'Ufficio se, nel complesso, spiega in modo plausibile la svalutazione delle rimanenze, la cessazione dell'attività o l'obsolescenza delle merci.
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