Cassazione Civile, Sentenza n. 22538/2021 del 10/08/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR che aveva rigettato o solo parzialmente accolto le doglianze sulla validità di varie cartelle di pagamento; il ricorrente contestava la mancata notifica e la prescrizione/decadenza per tardività della notifica delle cartelle n. 06820110186817622 (anno 2007, notificata 19.01.2012), n. 06820100267872601 (anno 2006, notificata 20.12.2010) e n. 06820120015886433 (anno 2008, notificata 22.10.2013). Sosteneva che alcune notifiche fossero inefficaci e che i termini di notifica previsti dalle norme di settore (DPR 602/1973 e successive modifiche) fossero stati violati, con conseguente estinzione del credito per prescrizione/decadenza; inoltre contestava l'uso della PEC per la notifica e la rilevanza temporale di tale mezzo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha confermato la CTR che aveva ritenuto inammissibili, per difetto di specificità e per violazione dell'art. 19 D.Lgs. n. 546/1992, le censure rivolte alle cartelle che erano atti autonomamente impugnabili e non erano state tempestivamente impugnate singolarmente. La documentazione prodotta dall'ente di riscossione (relate di notifica e ricevute PEC) è stata ritenuta idonea a dimostrare l'effettuazione delle notifiche; la contestazione della "prescrizione" è stata considerata, in concreto, come questioni attinenti alla decadenza dell'azione amministrativa ma comunque inammissibili nelle modalità svolte. La Corte ha inoltre disposto l'ulteriore versamento del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del DPR 115/2002. Non si è pronunciata sulle spese processuali per mancata costituzione della resistente.
Norme richiamate
"ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri"
La Corte ha interpretato la norma nel senso che le cartelle di pagamento, essendo atti autonomamente impugnabili, devono essere impugnate ciascuna per i propri vizi; le censure generiche rivolte con un unico ricorso rispetto ad atti diversi sono inammissibili
Richiamata dalla parte ricorrente in relazione ai termini di notifica e alla "prescrizione"; la Corte osserva che la doglianza è stata svolta come evidente decadenza dell'azione amministrativa ma, per le modalità di impugnazione adottate, risulta inammissibile
Richiamato in relazione all'effetto della notifica: la Corte rileva che la parte non disconosce di aver ricevuto gli atti e quindi che l'operazione ha raggiunto lo scopo previsto dalla norma sulla efficacia della notificazione
art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002
La Corte ha disposto l'applicazione della norma che prevede l'ulteriore versamento del contributo unificato da parte del ricorrente in caso di determinate condizioni, riconoscendone l'obbligo
Corte Costituzionale, sent. n. 280/2005; Decreto-Legge n. 106/2005; Legge 31 luglio 2005, n. 156
Richiamati nella discussione sulla riforma delle notifiche delle cartelle e sui termini decadenziali; servono a ricordare le modifiche normative che hanno inciso sui termini di notifica e decadenza
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 86-bis
Citato dalla ricorrente in relazione ai termini collegati alla liquidazione e ai termini di notifica relativi a somme dovute a seguito di liquidazione
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 19 e 20
Riferiti dalla ricorrente per questioni connesse ai termini di decadenza/prescrizione per somme dovute dal sostituto d'imposta
Richiamato come postulato delle doglianze in cassazione (errori di diritto, violazioni di norme di procedura e motivazione), ma la Corte ha ritenuto infondati i motivi e il ricorso inammissibile/infondato
art. 23 comma 8-bis DL n. 137/2020 (conv. legge n.176/2020)
Norma procedurale che ha consentito la trattazione in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore Generale presente in udienza; rilevante per il rito/forma della trattazione
Massime di principio
- Le cartelle di pagamento sono atti autonomamente impugnabili e devono essere contestate singolarmente per i vizi propri: un unico ricorso generico contro più cartelle rischia di essere dichiarato inammissibile per violazione dell'art. 19 D.Lgs. 546/1992
- La contestazione della "prescrizione" va formulata con precisione: spesso si tratta di decadenza dell'azione amministrativa e va distinta dalla prescrizione civile; il difensore deve indicare esattamente il termine invocato e l'atto la cui scadenza si deduce
- La documentazione di notifica (relata di notifica, ricevuta di avvenuta consegna, ricevute PEC) è decisiva: se l'ente di riscossione prova la consegna nei modi previsti, il giudice può ritenere perfezionata la notifica e respingere la doglianza
- Se si contesta la validità di notifiche effettuate con PEC, è necessario valutare la normativa temporale: la PEC come mezzo ordinario di notifica ha efficacia in relazione alla disciplina vigente al momento della notifica; tuttavia la mera eccezione formale sulla PEC può risultare irrilevante se la parte non disconosce la ricezione
- Per evitare l'inammissibilità, impugnare tempestivamente la singola cartella che si ritiene nulla è la via corretta; soluzioni cumulate o questioni preliminari sollevate tardivamente sono a rischio di rigetto
- In cassazione non saranno accolti motivi generici di nullità o di violazione dei termini se la documentazione contraria (relate, ricevute) dimostra l'effettiva ricezione; pertanto è fondamentale contestare subito e con prove le notifiche
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