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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22756/2021 del 12/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della cartella di pagamento n. 29120100004410481 per euro 10.940,03. Il ricorrente deduceva: inesistenza della pretesa a seguito di definizione della lite fiscale; difetto/inesistenza della notificazione dell'atto presupposto (avviso di accertamento) e della cartella; mancanza di chiamata in causa dell'ente impositore (litisconsorzio necessario ai sensi art. 39 d.lgs. 112/1999 e legge n. 111/2011); carenza del valore probatorio della documentazione prodotta dall'agente della riscossione (estratto di ruolo, copia della relata), per assenza di data, identità, qualifica e sottoscrizione del notificatore e per mancata legalizzazione/attestazione di conformità ai sensi dell'art. 18 d.P.R. 445/2000; omessa sottoscrizione del ruolo d'imposta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che: il contribuente può agire tanto contro il concessionario quanto contro l'ente impositore e non sussiste in generale l'obbligo di litisconsorzio necessario; i vizi formali della relata e della documentazione della riscossione (mancanza di data, firma ecc.) rientrano nella categoria delle nullità sanabili e possono essere curate dal principio del raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.) quando l'atto abbia comunque raggiunto il destinatario e sia stato tempestivamente impugnato; l'assenza di sottoscrizione del ruolo non comporta di per sé una sanzione prevista dall'art. 12 d.P.R. 602/1973 e opera la presunzione di riferibilità dell'atto all'organo che lo ha emanato, con onere della prova a carico del contribuente che deve essere specifico e circostanziato; l'agente della riscossione, in talune ipotesi, può attestare conformità di documenti di cui è formalmente depositario; il disconoscimento delle copie ai sensi dell'art. 2719 c.c. richiede contestazioni specifiche e puntuali. In definitiva il ricorso è stato rigettato e sono state poste a carico del ricorrente le spese.

Norme richiamate

  • art. 39 d.lgs. 112/1999

    Il concessionario ha il dovere di chiamare l'ente impositore nelle controversie non limitate alla validità formale degli atti, ma la mancata chiamata non implica sempre un litisconsorzio necessario; la chiamata ha natura sostanziale di 'litis denuntiatio' e può farsi con modalità idonee a informare l'ente

  • art. 156 c.p.c.

    Principio del raggiungimento dello scopo: le nullità per inosservanza di forme sono sanabili quando l'atto ha comunque raggiunto lo scopo cui era destinato; applicato anche alle notifiche e agli atti sostanziali tributari (cartelle, avvisi) quando il destinatario ha comunque ricevuto e ha impugnato l'atto

  • art. 148 c.p.c.

    La relata deve contenere elementi identificativi della notificazione; tuttavia la mera assenza di alcuni elementi formali non determina automaticamente l'inesistenza della notificazione se l'atto ha raggiunto lo scopo

  • art. 2697 c.c.

    Onere della prova: chi deduce fatti ha l'onere di provare; il contribuente che contesta la notificazione deve fornire elementi specifici per ribaltare la presunzione di validità

  • art. 2719 c.c.

    Disconoscimento delle copie: la mera contestazione generica non è sufficiente; il disconoscimento richiede indicazioni chiare e specifiche sulle difformità rispetto all'originale

  • art. 12 d.P.R. 602/1973

    Non è prevista una sanzione automatica per l'omessa sottoscrizione del ruolo; opera la presunzione di riferibilità dell'atto e l'onere probatorio grava sul contribuente

  • art. 26 d.P.R. 602/1973

    Disciplina della notificazione della cartella richiamata alla normativa sulle notificazioni del processo civile; i vizi possono essere valutati con i principi processuali richiamati

  • art. 60 d.P.R. 600/1973

    Rinvio alle norme sulle notificazioni nel processo civile per la disciplina dell'avviso di accertamento; i difetti formali sono valutati con riguardo alla loro incidenza sull'efficacia dell'atto

  • art. 18 d.P.R. 445/2000

    Stabilisice i requisiti di conformità delle copie: la mancata indicazione di elementi essenziali può essere censurata, ma la Corte ha riconosciuto che il concessionario, in talune ipotesi, può attestare conformità di documenti di cui è formalmente depositario

  • art. 5 comma 5 d.l. 669/1996

    Richiamato in tema di produzione documentale e valore probatorio, nella decisione è stato valutato in connessione con le regole sull'attestazione di conformità e la prova della notificazione

  • Sentenza Sezioni Unite n. 14916/2016

    Definisce in modo restrittivo la categoria dell'inesistenza della notificazione, riservandola a casi marginali (assenza materiale dell'atto o attività priva degli elementi costitutivi della notificazione); molte difformità rientrano nella nullità sanabile

Massime di principio

  • Il contribuente può impugnare la cartella direttamente contro il concessionario senza che sia sempre necessario chiamare in causa l'ente impositore; la mancata chiamata non costituisce di per sé causa di inammissibilità
  • I vizi formali della relata di notifica (mancanza di data, firma o qualifica) sono, di regola, nullità sanabili: se l'atto ha raggiunto il destinatario e questi ha tempestivamente impugnato, il principio del raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.) opera in favore della validità dell'atto
  • Per contestare efficacemente la documentazione prodotta dall'agente della riscossione (estratto di ruolo, copia della relata) il contribuente deve formulare contestazioni specifiche e circostanziate; le asserzioni generiche sono insufficienti
  • L'assenza di sottoscrizione del ruolo non determina automaticamente l'annullamento: vige la presunzione di riferibilità dell'atto all'organo che lo ha emesso e l'onere probatorio ricade sul contribuente
  • L'agente della riscossione può, nei limiti della sua qualifica e delle produzioni di cui è depositario, attestare conformità di copie; tuttavia eventuali vizi di attestazione possono essere esaminati e contestati in giudizio
  • La categoria di vera inesistenza della notificazione è ristretta: solo nei casi di totale mancanza materiale o di attività priva degli elementi essenziali della notificazione la posizione del ricorrente resta priva di sanatoria
  • Chi intende disconoscere copie prodotte in giudizio ai sensi dell'art. 2719 c.c. deve indicare chiaramente il documento contestato e le specifiche difformità rispetto all'originale

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