Cassazione Civile, Sentenza n. 22758/2021 del 12/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR Sicilia che aveva accolto parzialmente il ricorso della cooperativa Next Project ritenendo inesistente la notifica della cartella di pagamento n.296120150016375390 (recapito via PEC di un file .pdf privo dell'estensione .p7m e assenza di prova dell'originale/della firma digitale). La ricorrente deduceva: 1) vizio per errata valutazione della contumacia e dei documenti depositati in primo grado; 2) errata interpretazione delle norme sulla notifica via PEC (art.26 DPR 602/1973, DPR 68/2005, CAD) ritenendo non necessaria la trasmissione esclusiva in formato .p7m e rilevando la possibilità di sanatoria per raggiungimento dello scopo; 3) censura della statuizione sulle spese.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (nullità per contumacia) perché non è stato dimostrato alcun concreto pregiudizio alla difesa. Ha invece accolto il secondo motivo: ha affermato che la notificazione della cartella a mezzo PEC con allegato in formato PDF (copia per immagine o duplicato informatico) è compatibile con la disciplina vigente e non richiede necessariamente l'estensione .p7m; inoltre ha richiamato l'applicabilità dell'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo (art.156 c.p.c.) qualora la notifica, anche se irrituale, abbia comunque determinato la conoscenza dell'atto. Il terzo motivo è stato ritenuto assorbito. La sentenza impugnata è cassata e il procedimento rinviato ad altra sezione della CTR Sicilia per il riesame delle questioni non esaminate e per la decisione sulle spese del grado.
Norme richiamate
la notifica della cartella di pagamento "può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge... Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile"
Consente la notifica delle cartelle via PEC e esclude l'applicabilità dell'art.149-bis c.p.c.; pertanto la trasmissione telematica è prevista e disciplinata specificamente per le cartelle di pagamento
D.P.R. 68/2005, art.1 lett. f)
definisce il messaggio di posta elettronica certificata come "un documento informatico composto dal testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti informatici allegati"
La PEC è un documento informatico comprensivo degli allegati; l'allegato può essere copia informatica o duplicato informatico dell'atto originario
Stabilisce il valore probatorio delle copie e dei duplicati informatici (copia per immagine, duplicato informatico) se conformi alle regole tecniche o attestati da pubblico ufficiale; pertanto una copia informatica allegata in PEC può avere efficacia probatoria anche se non sottoscritta con firma digitale .p7m, salvo contestazione precisa della conformità
Codice di Procedura Civile, art.156
Principio di sanatoria del vizio della notificazione per raggiungimento dello scopo: un'irritualità della notifica non comporta nullità se l'atto ha comunque prodotto la conoscenza del destinatario
Codice di Procedura Civile, art.149-bis
Norma sulle notifiche a mezzo PEC nel processo civile: la sua applicabilità è esclusa, per le cartelle, dall'art.26 DPR 602/1973, comma 2, con effetti interpretativi sulla modalità operativa
Massime di principio
- La notifica delle cartelle di pagamento via PEC è ammissibile sia con allegati che siano duplicato informatico dell'atto nativo digitale sia con copie per immagine (file .pdf) di documenti cartacei: non è sempre obbligatoria l'estensione .p7m
- Una notifica telematica irrituale può essere sanata se ha effettivamente raggiunto lo scopo della conoscenza dell'atto (art.156 c.p.c.); la tempestiva impugnazione da parte del destinatario è indicativa della conoscenza
- Chi contesta la validità di una notifica via PEC deve indicare il concreto pregiudizio subito o la mancanza effettiva di conoscenza; la sola affermazione di irregolarità formale senza pregiudizio concreto non è sufficiente
- Il notificante (concessionario/ufficio) dovrebbe, per evitare contestazioni, conservare e poter produrre la prova della conformità dell'allegato (originale digitale, firma digitale, estensione .p7m o attestazioni previste dalle regole tecniche), ma l'assenza di tali elementi non determina automaticamente l'invalidità se è dimostrabile la conoscenza
- La dichiarazione di contumacia erronea non comporta automaticamente la cassazione della sentenza: occorre dimostrare che abbia impedito l'attività difensiva con un pregiudizio concreto
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