Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22757/2021 del 12/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'Agenzia impugnava la sentenza della CTR che aveva ritenuto non provata la notifica di due cartelle esattoriali (n. 01220060005987762001 del 4/10/2006 e n. 01220070001405976002 del 26/7/2007) contestando: (1) vizio di ultrapetizione per aver la CTR deciso sulla mancata notifica nonostante l'appello della contribuente mirasse principalmente a chiedere la declaratoria di prescrizione quinquennale; (2) errata valutazione della prova della notifica, deducendo la violazione degli artt. 26 DPR 602/1973 e 2697 c.c. e sostenendo che l'illeggibilità della firma sull'avviso di ricevimento non annulla la presunzione di avvenuta notifica.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo (inammissibile e comunque infondato, poiché l'atto di appello aveva rimesso al giudice del gravame l'intera controversia) e ha accolto il secondo motivo: ha affermato che l'illeggibilità della firma sul tagliando di ricevimento non è vizio decisivo e che, ove il piego risulti consegnato all'indirizzo del destinatario, opera la presunzione di conoscenza dell'atto. Ne è conseguito l'annullamento della sentenza della CTR e la conferma, nel merito, della decisione di primo grado relativamente alle cartelle del 4/10/2006 e del 26/7/2007 (rivalute come regolarmente notificate); il ricorso originario della contribuente è invece accolto solo per le restanti cartelle non provate. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ricorda i limiti e i poteri del giudice d'appello: se dall'atto di appello emerge la volontà di devolvere l'intera controversia, il giudice d'appello deve riesaminare anche questioni non ripetutamente esposte; il motivo di ultrapetizione è privo di rilievo nel caso in cui l'appello abbia devoluto l'intera controversia.

  • art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c.

    Invocato con riferimento al vizio di ultrapetizione; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile e comunque infondato perché l'appello aveva rimesso la controversia nel suo complesso al giudice di secondo grado.

  • art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.

    Richiamato in relazione alla violazione di norme su onere della prova e notifica postale: la Corte ha ritenuto fondata la censura relativa alla falsa applicazione delle norme sulla prova della notifica.

  • art. 26, comma 1, seconda parte, D.P.R. 29/09/1973, n. 602

    Interpretata in combinato con l'art. 2697 c.c.: la Corte ha affermato che l'illeggibilità della firma sul tagliando di ricevimento non annulla automaticamente la validità della notifica postale quando il plico è consegnato all'indirizzo del destinatario; la prova contraria grava sul destinatario.

  • art. 2697 c.c.

    Richiama l'onere della prova: la Corte ha stabilito che, ove la raccomandata sia risultata pervenuta all'indirizzo del destinatario, incombe al destinatario dimostrare che il plico non conteneva l'atto o che la firma è non autentica/il ricevente non aveva potere di ritirare.

  • art. 160 c.p.c.

    La Corte osserva che non risultano integrate le ipotesi di nullità previste dall'art. 160 c.p.c.; pertanto la mera illeggibilità della firma non equivale a nullità della notifica.

  • art. 7, comma 2, legge 27/12/1982 n. 890

    Riferito alla identificazione delle persone legittimate a ricevere la raccomandata: se non risulta consegnato a persona diversa da quelle previste, si ritiene validamente effettuata la consegna a mani proprie del destinatario fino a querela di falso.

  • art. 1335 c.c.

    Applicata la presunzione di conoscenza dell'atto quando l'atto risulti pervenuto all'indirizzo del destinatario; presunzione superabile solo con prova che il destinatario si è incolpevolmente trovato nell'impossibilità di prenderne conoscenza.

Massime di principio

  • La mera illeggibilità della firma sul tagliando di ricevimento non invalida di per sé la notifica postale; la consegna all'indirizzo del destinatario crea una presunzione di avvenuta notifica e di conoscenza.
  • L'onere di provare che la notifica non è valida (es. firma non autentica, plico non contenente l'atto, consegna a persona non legittimata) grava sul destinatario, non sul mittente.
  • Se la parte nell'appello devolve l'intera controversia al giudice di secondo grado, il giudice d'appello può esaminare anche questioni non espressamente riproposte; il ricorso di ultrapetizione è privo di efficacia quando l'appello è integrale.
  • Per impugnare con successo una notifica postale è necessario allegare e provare fatti specifici (es. luogo di consegna diverso, prova dell'assenza del documento nel plico, querela di falso sulla firma), non bastano contestazioni generiche.
  • Esibire avvisi di ricevimento con firma leggibile e documenti identificativi facilita la prova della notifica; in loro assenza, la giurisprudenza comunque tende a ritenere valida la notifica ove risultino elementi che indicano la consegna all'indirizzo del destinatario.
  • La presunzione di conoscenza prevista dall'art. 1335 c.c. è superabile solo dimostrando l'impossibilità incolpevole di prendere conoscenza dell'atto (es. ricovero, assenza comprovata), quindi è fondamentale allegare prove documentali in tal senso.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.