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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22759/2021 del 12/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di 21 (poi 19) cartelle di pagamento per presunta nullità della costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione (rappresentata da avvocato esterno senza specifica investitura), irregolarità e tardività della documentazione prodotta dall'Agente della Riscossione e disconoscimento delle fotocopie delle cartelle esattoriali con violazione del principio di non contestazione.

La decisione

Il ricorso è stato respinto dalla Corte di Cassazione. La Corte ha ritenuto che: a) l'Agenzia delle Entrate - Riscossione possiede legittimazione a stare in giudizio anche tramite avvocati del libero foro o propri dipendenti secondo la Convenzione e il Protocollo con l'Avvocatura dello Stato (quindi non v'è carenza di legitimatio ad processum); b) la documentazione depositata tardivamente in primo grado, essendo entrata nel fascicolo d'ufficio (art. 25 d.lgs. 546/1992), poteva essere utilizzata in sede di appello; c) le copie fotografiche/fotostatiche, se la conformità è attestata dal pubblico ufficiale competente e non sono state specificamente disconosciute con elementi che ne mettano in dubbio la provenienza o conformità, hanno efficacia probatoria; d) il motivo relativo al mancato esame del disconoscimento delle fotocopie è inammissibile per difetto di autosufficienza del ricorso in cassazione (mancata trascrizione delle parti di atto in cui si sarebbe operato il disconoscimento). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 11 D.Lgs. 546/1992

    Riferimento alla legittimazione a stare in giudizio; la Corte interpreta che la disciplina, integrata dalle successive disposizioni e dalla prassi convenzionale, non impedisce all'Agenzia di avvalersi di avvocati del libero foro o di propri dipendenti per il patrocinio nelle Commissioni tributarie.

  • art. 9 co.1 D.Lgs. 156/2015

    Norma di riforma richiamata dal ricorrente; la Corte ritiene che la riforma non impedisca la rappresentanza dell'Agenzia tramite avvocati esterni nei casi previsti dal protocollo/convenzione.

  • art. 32 D.Lgs. 546/1992

    "termine perentorio di venti giorni liberi prima dell'udienza"

    Stabilisce il termine per la produzione documentale in primo grado; la Corte precisa che documenti tardivi, se finiti nel fascicolo d'ufficio, possono essere utilizzati in appello.

  • art. 58 D.Lgs. 546/1992

    Rinvio alla disciplina sull'ammissibilità e utilizzabilità dei documenti nel processo tributario; la Corte ritiene utilizzabili i documenti depositati e presenti nel fascicolo d'ufficio.

  • art. 25 co.2 D.Lgs. 546/1992

    Principio per cui i fascicoli di parte restano inseriti in modo definitivo nel fascicolo d'ufficio fino al passaggio in giudicato; da ciò deriva la possibilità per l'appello di utilizzare documenti depositati in primo grado anche se tardivi.

  • art. 360 c.p.c. co.1 n.3

    Fondamento della censura in cassazione per violazione di norme processuali ovvero per omesso esame di un fatto decisivo; la Corte valuta e rigetta i motivi prospettati ai sensi di questa norma.

  • art. 115 c.p.c.

    Principio della formazione e valutazione della prova; invocato dal ricorrente in relazione al principio di non contestazione delle prove e delle copie prodotte.

  • Protocollo d'intesa Avvocatura dello Stato - Agenzia di Riscossione n. 36437 del 5 luglio 2017

    "punto 3.4.1: l'Avvocatura assume il patrocinio dell'Ente nei seguenti casi..."; "punto 3.4.2: L'Ente sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro... nelle controversie relative a... Commissioni Tributarie."

    Il Protocollo disciplina i casi in cui l'Avvocatura dello Stato patrocina e quelli in cui l'Agenzia si avvale di avvocati interni o del libero foro; la Corte lo ritiene idoneo a giustificare la costituzione processuale dell'Agenzia tramite avvocato esterno nelle Commissioni tributarie.

  • art. 54 co.1 lett. b) D.L. n.83/2012

    Richiamata nella parte introduttiva del ricorso in relazione alla disciplina dei motivi e oneri probatori; non ha però determinato accoglimento del motivo relativo al disconoscimento per carenza di autosufficienza.

  • art. 210 c.p.c.

    Norma sull'istanza di esibizione di documenti; il ricorrente aveva richiesto l'esibizione delle cartelle esattoriali, ma la mancata riproduzione integrale degli atti nelle censure in cassazione ha reso inammissibile il relativo motivo.

  • Cass. S.C. n. 30008/2019 (giurisprudenza)

    Giurisprudenza di riferimento secondo cui la costituzione in giudizio dell'Agenzia tramite avvocati del libero foro è ammissibile e implica la presunzione del relativo presupposto di legge senza bisogno di allegazione e prova.

  • Cass. n. 24906/2018 e Cass. n. 5429/2018 (giurisprudenza)

    Precedenti richiamati per il principio che i documenti tardivamente prodotti in primo grado, se acquisiti al fascicolo d'ufficio, possono essere utilizzati in appello; e che i fascicoli di parte restano nel fascicolo d'ufficio fino al passaggio in giudicato.

  • DPR 115/2002 art. 13

    Norma richiamata nella parte finale per il regime del contributo unificato e per i relativi adempimenti in caso di soccombenza del ricorrente.

Massime di principio

  • La legittimazione processuale dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione a stare in giudizio tramite avvocati del libero foro è riconosciuta e, quando prevista dalla convenzione/protocollo, la sua costituzione è posta come legittima senza necessità di ulteriore prova da parte dell'Amministrazione.
  • I documenti depositati tardivamente in primo grado, una volta inseriti nel fascicolo d'ufficio ai sensi dell'art. 25 d.lgs. 546/1992, possono essere utilizzati dalla Commissione Tributaria Regionale in sede d'appello; la tardività non impedisce automaticamente la valutazione degli stessi in gravame.
  • Le copie fotografiche o fotostatiche, se la conformità agli originali è attestata dal pubblico ufficiale competente e non vi sono contestazioni specifiche e fondate sulla loro provenienza o conformità, hanno efficacia probatoria equivalente alle copie autentiche.
  • In cassazione un motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza se il ricorrente non riporta integramente nel ricorso le parti degli atti in cui ha formulato le censure, rendendo impossibile la verifica della fondatezza senza esame degli atti di causa.
  • Per contestare efficacemente in giudizio la conformità delle copie di documenti occorre specificare e documentare il disconoscimento; mere asserzioni generiche non sono sufficienti a escludere la validità probatoria delle copie attestante conformità.

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