Cassazione Civile, Sentenza n. 22754/2021 del 12/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della cartella di pagamento n. 29120080004152388 notificata il 24/7/2008, per euro 17.730,29 a seguito del diniego di condono ex L. n. 289/2002. Il ricorrente denunciava in particolare: nullità o difetto della notifica della cartella (relata priva di data; modalità di notifica contestata), carenza di valore probatorio dell'estratto di ruolo e delle copie prodotte dall'agente della riscossione (Serit), omessa o insufficiente motivazione della cartella rispetto al recupero somme e al calcolo degli interessi, omessa produzione della matrice/originale della relata, e vizi connessi alla validità dell'istanza di condono e al mancato pagamento delle rate successive alla prima.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Motivazioni principali: (i) la notifica della cartella può avvenire mediante invio diretto del concessionario (raccomandata con avviso di ricevimento) o con consegna a mani del destinatario ai sensi dell'art. 26 DPR 602/1973; la prova della notifica può essere fornita con la relata e l'estratto di ruolo conservati dal concessionario; (ii) l'agente della riscossione, quale gestore di pubblico servizio, può autenticare copie di documenti in suo possesso o di cui è depositario ex lege ai sensi dell'art. 18 DPR 445/2000; (iii) la contestazione della conformità della copia all'originale è disciplinata dall'art. 2719 c.c. e deve essere specifica e circostanziata; il ricorrente non ha fornito contestazioni dettagliate e quindi non ha raggiunto il requisito di autosufficienza per la cassazione; (iv) l'assenza della data nella copia della relata non determina necessariamente nullità insanabile se l'atto ha raggiunto lo scopo e il ricorrente ha proposto tempestivamente l'impugnazione (principio del 'raggiungimento dello scopo', art. 156 c.p.c.); (v) le questioni documentali introdotte tardivamente o non trattate nel merito sono inammissibili in cassazione; (vi) sul punto del condono (L. n. 289/2002) è richiamato il principio secondo cui la definizione agevolata ex art. 9-bis richiede l'integrale pagamento per perfezionarsi. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali in favore di Serit Sicilia S.p.A.
Norme richiamate
d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52
La richiesta di anonimizzazione delle generalità nelle sentenze richiede 'motivi legittimi' dimostrabili; la Corte ha ritenuto insussistenti tali motivi nella specie, valorizzando la pubblicità delle decisioni giudiziali.
d.P.R. n. 602 del 1973, art. 26
Stabilisce le modalità di notifica delle cartelle di pagamento: può prevedersi la consegna a mani o la procedura con raccomandata e avviso di ricevimento; la Cassazione riconosce validità probatoria alla relata/estratto conservati dal concessionario secondo la normativa.
d.P.R. n. 600 del 1973, art. 60
Richiamato in relazione alle modalità di notifica e competenze; conferma l'ambito di applicazione delle regole di notifica per atti tributari.
d.P.R. n. 445 del 2000, art. 18
Consente l'autentica di copie da parte di chi detiene l'originale o è affidatario del documento ex lege; la Corte ammette che l'agente della riscossione possa autenticare estratti di ruolo o copie in suo possesso.
codice civile, art. 2719
La contestazione della conformità delle copie agli originali va effettuata con specificità; dichiarazioni generiche non sono efficaci. Il ricorrente non ha rispettato questo onere.
codice civile, art. 2697
Principio dell'onere della prova: l'agente della riscossione deve fornire la prova della notifica, che può essere assolto mediante la documentazione prevista; contestazioni del contribuente devono essere specifiche.
codice di procedura civile, art. 156
Principio del 'raggiungimento dello scopo': la nullità non è rilevabile se l'atto ha comunque raggiunto lo scopo per cui era destinato; applicato per ritenere sanati alcuni vizi formali della notifica quando l'atto è stato conoscibile e il ricorrente ha impugnato tempestivamente.
codice di procedura civile, art. 148
Regola i requisiti della relata di notifica (data e firma); l'assenza della data non comporta automaticamente nullità se non produce effetti preclusivi e il principio del raggiungimento dello scopo è verificato.
codice di procedura civile, artt. 112 e 360
Riferimenti ai criteri di motivazione e ai limiti del sindacato in cassazione; la Corte ha ritenuto i motivi di doglianza insufficientemente motivati o nuovi rispetto al merito.
L. n. 289 del 2002, artt. 8, 9, 9-bis, 14
Norme sul condono fiscale: la definizione agevolata (art. 9-bis) si perfeziona solo con l'integrale pagamento richiesto; pagamenti parziali non perfezionano il condono e non preludono alla perdita dell'illiceità originaria.
d.l. n. 669 del 1996, art. 5 comma 5 (conv. L. n. 30/1997)
Norme richiamate in tema di valore probatorio di documenti e procedure di riscossione, ma la Corte ha precisato limiti e modalita' di utilizzo probatorio degli estratti di ruolo.
d.lgs. n. 82 del 2005, art. 23 comma 2-bis
Riferimento alle norme tecniche sull'uso di strumenti informatici nella notificazione; la Corte valuta la natura degli estratti informatici e il potere del concessionario di attestare conformità di documenti di cui è depositario.
Massime di principio
- La notifica della cartella esattoriale può considerarsi valida sia quando eseguita tramite raccomandata con avviso di ricevimento sia quando consegnata a mani del destinatario ai sensi dell'art. 26 DPR 602/1973; la prova può essere fornita dall'estratto di ruolo e dalla relata conservati dal concessionario.
- L'agente della riscossione può autenticare copie di documenti originali che detiene o di cui è depositario per legge (art. 18 DPR 445/2000); tali copie hanno valore probatorio salvo che il destinatario non contesti specificamente e circostanziatamente la loro conformità all'originale (art. 2719 c.c.).
- Per contestare la conformità delle copie occorre una dichiarazione specifica che indichi chiaramente quale documento si contesta e le difformità rilevate; affermazioni generiche sono inefficaci in sede di cassazione.
- L'assenza di elementi formali nella relata (es. data) non comporta automaticamente la nullità insanabile della notifica se l'atto ha raggiunto lo scopo e il destinatario ha esercitato tempestivamente i propri diritti (principio del raggiungimento dello scopo, art. 156 c.p.c.).
- Questione nuove o documenti prodotti tardivamente nel merito non possono essere sollevati per la prima volta in cassazione; la corte di legittimità non valuta novità non trattate in sede di merito.
- In materia di condono fiscale ex L. n. 289/2002 la definizione agevolata richiede il pagamento integrale previsto dalla norma (art. 9-bis): pagamenti parziali non perfezionano il beneficio e non eliminano l'inadempimento originario.
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