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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22754/2021 del 12/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della cartella di pagamento n. 29120080004152388 notificata il 24/7/2008, per euro 17.730,29 a seguito del diniego di condono ex L. n. 289/2002. Il ricorrente denunciava in particolare: nullità o difetto della notifica della cartella (relata priva di data; modalità di notifica contestata), carenza di valore probatorio dell'estratto di ruolo e delle copie prodotte dall'agente della riscossione (Serit), omessa o insufficiente motivazione della cartella rispetto al recupero somme e al calcolo degli interessi, omessa produzione della matrice/originale della relata, e vizi connessi alla validità dell'istanza di condono e al mancato pagamento delle rate successive alla prima.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Motivazioni principali: (i) la notifica della cartella può avvenire mediante invio diretto del concessionario (raccomandata con avviso di ricevimento) o con consegna a mani del destinatario ai sensi dell'art. 26 DPR 602/1973; la prova della notifica può essere fornita con la relata e l'estratto di ruolo conservati dal concessionario; (ii) l'agente della riscossione, quale gestore di pubblico servizio, può autenticare copie di documenti in suo possesso o di cui è depositario ex lege ai sensi dell'art. 18 DPR 445/2000; (iii) la contestazione della conformità della copia all'originale è disciplinata dall'art. 2719 c.c. e deve essere specifica e circostanziata; il ricorrente non ha fornito contestazioni dettagliate e quindi non ha raggiunto il requisito di autosufficienza per la cassazione; (iv) l'assenza della data nella copia della relata non determina necessariamente nullità insanabile se l'atto ha raggiunto lo scopo e il ricorrente ha proposto tempestivamente l'impugnazione (principio del 'raggiungimento dello scopo', art. 156 c.p.c.); (v) le questioni documentali introdotte tardivamente o non trattate nel merito sono inammissibili in cassazione; (vi) sul punto del condono (L. n. 289/2002) è richiamato il principio secondo cui la definizione agevolata ex art. 9-bis richiede l'integrale pagamento per perfezionarsi. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali in favore di Serit Sicilia S.p.A.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52

    La richiesta di anonimizzazione delle generalità nelle sentenze richiede 'motivi legittimi' dimostrabili; la Corte ha ritenuto insussistenti tali motivi nella specie, valorizzando la pubblicità delle decisioni giudiziali.

  • d.P.R. n. 602 del 1973, art. 26

    Stabilisce le modalità di notifica delle cartelle di pagamento: può prevedersi la consegna a mani o la procedura con raccomandata e avviso di ricevimento; la Cassazione riconosce validità probatoria alla relata/estratto conservati dal concessionario secondo la normativa.

  • d.P.R. n. 600 del 1973, art. 60

    Richiamato in relazione alle modalità di notifica e competenze; conferma l'ambito di applicazione delle regole di notifica per atti tributari.

  • d.P.R. n. 445 del 2000, art. 18

    Consente l'autentica di copie da parte di chi detiene l'originale o è affidatario del documento ex lege; la Corte ammette che l'agente della riscossione possa autenticare estratti di ruolo o copie in suo possesso.

  • codice civile, art. 2719

    La contestazione della conformità delle copie agli originali va effettuata con specificità; dichiarazioni generiche non sono efficaci. Il ricorrente non ha rispettato questo onere.

  • codice civile, art. 2697

    Principio dell'onere della prova: l'agente della riscossione deve fornire la prova della notifica, che può essere assolto mediante la documentazione prevista; contestazioni del contribuente devono essere specifiche.

  • codice di procedura civile, art. 156

    Principio del 'raggiungimento dello scopo': la nullità non è rilevabile se l'atto ha comunque raggiunto lo scopo per cui era destinato; applicato per ritenere sanati alcuni vizi formali della notifica quando l'atto è stato conoscibile e il ricorrente ha impugnato tempestivamente.

  • codice di procedura civile, art. 148

    Regola i requisiti della relata di notifica (data e firma); l'assenza della data non comporta automaticamente nullità se non produce effetti preclusivi e il principio del raggiungimento dello scopo è verificato.

  • codice di procedura civile, artt. 112 e 360

    Riferimenti ai criteri di motivazione e ai limiti del sindacato in cassazione; la Corte ha ritenuto i motivi di doglianza insufficientemente motivati o nuovi rispetto al merito.

  • L. n. 289 del 2002, artt. 8, 9, 9-bis, 14

    Norme sul condono fiscale: la definizione agevolata (art. 9-bis) si perfeziona solo con l'integrale pagamento richiesto; pagamenti parziali non perfezionano il condono e non preludono alla perdita dell'illiceità originaria.

  • d.l. n. 669 del 1996, art. 5 comma 5 (conv. L. n. 30/1997)

    Norme richiamate in tema di valore probatorio di documenti e procedure di riscossione, ma la Corte ha precisato limiti e modalita' di utilizzo probatorio degli estratti di ruolo.

  • d.lgs. n. 82 del 2005, art. 23 comma 2-bis

    Riferimento alle norme tecniche sull'uso di strumenti informatici nella notificazione; la Corte valuta la natura degli estratti informatici e il potere del concessionario di attestare conformità di documenti di cui è depositario.

Massime di principio

  • La notifica della cartella esattoriale può considerarsi valida sia quando eseguita tramite raccomandata con avviso di ricevimento sia quando consegnata a mani del destinatario ai sensi dell'art. 26 DPR 602/1973; la prova può essere fornita dall'estratto di ruolo e dalla relata conservati dal concessionario.
  • L'agente della riscossione può autenticare copie di documenti originali che detiene o di cui è depositario per legge (art. 18 DPR 445/2000); tali copie hanno valore probatorio salvo che il destinatario non contesti specificamente e circostanziatamente la loro conformità all'originale (art. 2719 c.c.).
  • Per contestare la conformità delle copie occorre una dichiarazione specifica che indichi chiaramente quale documento si contesta e le difformità rilevate; affermazioni generiche sono inefficaci in sede di cassazione.
  • L'assenza di elementi formali nella relata (es. data) non comporta automaticamente la nullità insanabile della notifica se l'atto ha raggiunto lo scopo e il destinatario ha esercitato tempestivamente i propri diritti (principio del raggiungimento dello scopo, art. 156 c.p.c.).
  • Questione nuove o documenti prodotti tardivamente nel merito non possono essere sollevati per la prima volta in cassazione; la corte di legittimità non valuta novità non trattate in sede di merito.
  • In materia di condono fiscale ex L. n. 289/2002 la definizione agevolata richiede il pagamento integrale previsto dalla norma (art. 9-bis): pagamenti parziali non perfezionano il beneficio e non eliminano l'inadempimento originario.

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