Cassazione Civile, Ordinanza n. 03291/2024 del 05/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente/debitore previdenziale, di un estratto di ruolo dal quale aveva appreso l'esistenza di avvisi di addebito INPS che assumeva non essergli stati validamente notificati. In primo grado l'opposizione era stata respinta; la corte territoriale aveva confermato la decisione ritenendo valide le notifiche e reputando generico e tardivo il disconoscimento delle copie degli atti rispetto agli originali, senza attivare il giudizio di verificazione. Nel ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto, con due motivi, la violazione degli artt. 214, 215 e 216 c.p.c. e dell'art. 2702 c.c.: con il primo ha censurato la ritenuta tardività del disconoscimento delle copie, sostenendo che esso fosse tempestivo e che nessuna controparte ne avesse eccepito la tardività; con il secondo ha denunciato nullità della sentenza e violazione dell'art. 112 c.p.c. per il mancato avvio del procedimento di verificazione, che avrebbe dovuto essere disposto ove il disconoscimento fosse stato tempestivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha dichiarati inammissibili per carenza di interesse ad impugnare. Ha rilevato che l'azione di merito era stata proposta come impugnazione dell'estratto di ruolo e che, alla luce dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, l'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo è consentita solo se il debitore dimostri uno dei tre pregiudizi tipizzati dalla norma: pregiudizio alla partecipazione a una procedura di appalto, alla riscossione di somme dovute da soggetti pubblici o perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione. Richiamando Cass. S.U. n. 26283/2022 e la successiva Cass. n. 7348/2023, la Corte ha affermato che tale disciplina si applica anche ai debiti previdenziali e che, fuori dai casi indicati, manca l'interesse all'opposizione. Poiché nel caso concreto non era stata allegata alcuna delle tre ipotesi e l'impugnazione era rivolta solo contro l'estratto di ruolo, in assenza di successivi atti esecutivi, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Le spese sono state compensate nei rapporti con l'ente previdenziale per la sopravvenienza normativa e giurisprudenziale; nulla è stato disposto verso l'agente della riscossione rimasto intimato. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come norma sulla forma e sugli effetti del disconoscimento della scrittura privata, ma le censure sono state ritenute irrilevanti per difetto di interesse all'impugnazione.
Richiamato con riferimento al disconoscimento della scrittura privata; la relativa doglianza è stata assorbita dall'inammissibilità del ricorso.
Richiamato in tema di verificazione della scrittura privata; la Corte non ha esaminato nel merito la denunciata omissione del procedimento per mancanza di interesse.
Richiamato in relazione all'efficacia probatoria della scrittura privata; la censura è stata superata dalla declaratoria di inammissibilità.
Richiamato per denunciare omessa pronuncia/provvedimento sulla verificazione; la doglianza è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse.
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973
"nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto ... oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici ... o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione"
L'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo è ammessa solo nelle tre ipotesi tipizzate; al di fuori di esse manca l'interesse ad agire.
art. 30, comma 14, d.l. n. 78/2010
Richiamato per l'equiparazione dell'avviso di addebito alla cartella esattoriale ai fini della disciplina sull'estratto di ruolo.
Norma che ha introdotto l'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, rilevante come sopravvenienza applicabile al giudizio in corso.
Richiamata come legge di conversione del d.l. n. 146/2021.
art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016
Richiamato come una delle ipotesi di pregiudizio tipizzate che consentono l'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo.
art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973
Richiamato come ulteriore ipotesi di pregiudizio tipizzata dalla norma per la tutela anticipata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- L'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo è ammissibile solo se il debitore alleghi e dimostri uno dei pregiudizi tipizzati dalla legge; in mancanza, difetta l'interesse ad agire.
- La disciplina limitativa dell'impugnazione dell'estratto di ruolo si applica anche ai crediti previdenziali e agli avvisi di addebito equiparati alla cartella esattoriale.
- La verifica dell'interesse ad impugnare va compiuta con riguardo alla situazione esistente al momento della decisione, tenendo conto delle sopravvenienze normative applicabili.
- Quando il ricorso investe soltanto l'estratto di ruolo e non vi sono atti esecutivi successivi, la censura su notifiche, disconoscimento di copie e verificazione resta irrilevante se manca il presupposto dell'interesse all'azione.
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