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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03227/2024 del 05/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditori)

La controversia

La controversia origina da un incidente mortale sul lavoro verificatosi il 25 maggio 1997. In primo grado il Tribunale aveva escluso la responsabilità risarcitoria del Ministero ritenendola prescritta, mentre la Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma, ha dichiarato la responsabilità solidale del Ministero insieme a due funzionari già condannati in sede penale per violazione delle norme di sicurezza sul lavoro. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) ha denunciato la proposizione in appello di una domanda nuova, sostenendo che gli eredi avessero mutato il titolo della pretesa; 2) ha contestato la possibilità di affermare la sua responsabilità diretta ex art. 28 Cost. e l'efficacia nei suoi confronti del giudicato penale formatosi senza la sua partecipazione; 3) ha censurato l'applicazione dell'art. 1306 c.c. e l'estensione del giudicato penale al Ministero; 4) ha contestato il termine di prescrizione applicato, sostenendo che, per effetto della L. 251/2005, il termine dovesse essere più breve e che non potesse operare l'effetto interruttivo/prolungato nei suoi confronti; 5) ha dedotto omessa pronuncia sulla mancata partecipazione al giudizio penale e sull'inopponibilità della sentenza penale. La Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo e infondati sul merito il quarto, ma ha dichiarato inammissibili il secondo, il terzo e il quinto perché non colpivano la reale ratio decidendi della sentenza d'appello, la quale non aveva esteso automaticamente il giudicato penale al Ministero, ma aveva autonomamente imputato all'amministrazione la responsabilità per la condotta dei propri funzionari operanti nell'attività istituzionale, in base al principio di immedesimazione organica. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del Ministero al pagamento delle spese di legittimità e dell'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del Ministero. Ha confermato la decisione della Corte d'appello di Napoli che aveva riconosciuto la responsabilità solidale del Ministero per l'incidente mortale sul lavoro, escludendo che la questione della mancata partecipazione al processo penale o l'inopponibilità del giudicato penale fossero decisive, perché la responsabilità della P.A. era stata affermata sulla base dell'autonoma imputazione della condotta dei funzionari all'amministrazione in virtù dell'immedesimazione organica. Ha inoltre confermato la correttezza della disciplina sulla prescrizione: il termine applicabile è stato individuato secondo la legge vigente al momento del fatto illecito e l'effetto interruttivo della prescrizione, derivante dal giudizio penale e dalla costituzione di parte civile, si è esteso anche ai condebitori solidali estranei a quel giudizio. Il Ministero è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 28 Cost.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la responsabilità diretta della pubblica amministrazione; la Corte non accoglie tale lettura come decisiva, valorizzando invece l'imputazione della condotta dei funzionari all'amministrazione tramite immedesimazione organica.

  • art. 2049 c.c.

    Invocato nel ricorso per contestare la configurabilità della responsabilità del Ministero; la decisione impugnata è confermata nella parte in cui attribuisce alla P.A. la responsabilità per il fatto dei propri funzionari operanti nell'attività istituzionale.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato nel ricorso in relazione al giudicato; la Corte precisa che la sentenza d'appello non ha fatto un'applicazione automatica del giudicato penale al Ministero.

  • art. 651 c.p.p.

    Invocato per negare l'opponibilità del giudicato penale al Ministero non partecipante; la Corte rileva che la decisione di merito non si è fondata su tale estensione.

  • art. 1306 c.c.

    La Corte afferma che l'eccezione del Ministero è inammissibile perché la sentenza di merito non ha esteso al ricorrente gli effetti del giudicato penale in modo incompatibile con la norma.

  • art. 1310 c.c.

    L'interruzione della prescrizione compiuta nei confronti di uno dei condebitori solidali si estende agli altri, senza necessità che conoscano l'atto interruttivo.

  • art. 2945 c.c.

    Se l'atto interruttivo deriva da domanda giudiziale o costituzione di parte civile, l'effetto interruttivo si prolunga per tutta la durata del giudizio anche verso i condebitori solidali.

  • art. 2947 c.c.

    Per l'illecito civile costituente reato, il termine di prescrizione va individuato secondo la disciplina vigente al momento della consumazione del fatto; nel caso concreto, trattandosi di fatto del 1997, si applica il termine previsto dalla normativa allora vigente.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo per sostenere l'inammissibilità di una nuova domanda in appello; la Corte esclude che in appello sia stato introdotto un tema di indagine diverso da quello di primo grado.

  • art. 437 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 345 c.p.c. nel dedurre la novità della domanda in appello; la Corte ritiene il motivo infondato.

  • art. 360 c.p.c.

    Norma processuale che delimita i vizi denunciabili in cassazione; la Corte dichiara alcuni motivi inammissibili per non aver colpito la ratio decidendi.

  • art. 366 c.p.c.

    Richiamato incidentalmente per la necessità di specificità e completezza del ricorso.

  • artt. 375, secondo comma, e 380 bis.1, c.p.c.

    Norme sul rito camerale di trattazione del ricorso in Cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

  • L. 251/2005

    Invocata dal ricorrente per sostenere l'applicazione del termine di prescrizione più favorevole; la Corte afferma che, agli effetti civilistici, rileva la disciplina vigente al momento del fatto e non il regime più favorevole sopravvenuto.

Massime di principio

  • In tema di ricorso per cassazione, il motivo è inammissibile quando non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a criticare una motivazione diversa da quella effettivamente posta a fondamento della decisione.
  • La responsabilità della pubblica amministrazione per il fatto illecito dei propri funzionari può essere affermata mediante imputazione della condotta all'amministrazione, quando i funzionari abbiano agito nell'ambito dell'attività istituzionale, secondo il principio di immedesimazione organica.
  • L'eventuale giudicato penale formatosi nei confronti di alcuni corresponsabili non si estende automaticamente ad altro soggetto se la decisione civile non abbia fatto applicazione di tale automatica estensione; occorre verificare quale sia stata la concreta ratio della sentenza civile.
  • Nell'illecito civile costituente reato, il termine di prescrizione civile va determinato in base alla disciplina penale vigente al momento della consumazione del fatto, non potendo il danneggiante invocare retroattivamente il termine più favorevole introdotto successivamente.
  • L'interruzione della prescrizione compiuta nei confronti di uno dei condebitori solidali produce effetto anche verso gli altri, senza che sia necessaria la loro conoscenza dell'atto interruttivo; se l'interruzione deriva da domanda giudiziale o costituzione di parte civile, l'effetto resta permanente per la durata del giudizio anche nei confronti degli altri solidali.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioniProve
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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