Cassazione Civile, Ordinanza n. 03213/2024 del 05/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente aveva agito contro la società datrice per ottenere l’accertamento di avere svolto, dal 1° febbraio 2012, mansioni superiori rispetto a quelle formalmente assegnate, con conseguente diritto all’inquadramento nel VI livello del CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazioni e al pagamento delle differenze retributive. La Corte d’appello aveva confermato il rigetto della domanda, ritenendo che dalla disamina delle declaratorie contrattuali e dalla prova testimoniale non emergessero elementi idonei a dimostrare attività riconducibili alla direzione di attività complesse, autonomia decisionale e di iniziativa, guida e controllo di settori operativi e contributo professionale e innovativo propri del livello richiesto. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto, con un unico motivo, violazione di legge e del CCNL, difetto o apparenza di motivazione e omesso esame di fatti decisivi, censurando la valutazione svolta dai giudici di merito e chiedendo anche la rimessione in termini per il deposito telematico del ricorso, asseritamente rifiutato dal sistema.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto, in applicazione della ragione più liquida, di non dover affrontare le questioni processuali preliminari relative al deposito e alla rimessione in termini, perché il ricorso era comunque inammissibile per plurimi profili: il motivo cumulava in modo promiscuo violazioni di norme di legge, del CCNL e vizi motivazionali senza specifica distinzione; le censure ex art. 360, n. 5, c.p.c. non indicavano fatti storici realmente omessi ma si risolvevano in una rivalutazione del materiale probatorio; inoltre, le doglianze miravano sostanzialmente a ottenere un nuovo apprezzamento del merito, precluso in sede di legittimità. La richiesta della società resistente di condanna per პასუხისმგabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. è stata respinta perché non è stata ravvisata una condotta processuale oggettivamente abusiva o pretestuosa. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
richiamato come parametro del dedotto vizio di motivazione apparente o mancante, ma le censure sono state ritenute inammissibili per cumulo eterogeneo e per improprio tentativo di rivalutazione del merito
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato per la dedotta violazione di norme di diritto sostanziale, ma il motivo non ha consentito di individuare in modo chiaro gli specifici errori di diritto
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato per il dedotto vizio processuale/motivazionale, ma usato in modo promiscuo con altre censure
art. 360, n. 5, c.p.c.
la Corte ha ribadito che il vizio è configurabile solo per omesso esame di fatti storici decisivi, non per contestazioni sulla valutazione delle prove
art. 23 CCNL
richiamato dal ricorrente quale base del preteso superiore inquadramento, ma la censura è stata ritenuta inammissibile anche perché non era indicato il luogo processuale di produzione integrale del contratto collettivo
artt. 1362 e 1363 c.c.
richiamati come canoni di interpretazione del contratto collettivo, ma inseriti in un motivo cumulativo e non specificamente articolato
art. 96, comma 3, c.p.c.
la sanzione per abuso del processo richiede una condotta oggettivamente abusiva o pretestuosa, non essendo sufficiente il solo rigetto o l’infondatezza della domanda
art. 369 c.p.c.
richiamato con riferimento al possibile profilo di improcedibilità per mancato rispetto degli oneri di deposito, profilo non esaminato per applicazione della ragione più liquida
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
presuppone il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di esito sfavorevole del ricorso
art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012
richiamato quale norma che ha modificato l’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
art. 96 c.p.c.
la Corte ha distinto la responsabilità aggravata ordinaria dalla sanzione pubblicistica del comma 3, subordinando quest’ultima alla prova di un abuso dello strumento processuale
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che cumuli in modo promiscuo censure eterogenee di violazione di legge, vizi motivazionali e contestazioni sulla ricostruzione del fatto, senza consentire la chiara individuazione del devolutum e dello specifico errore denunciato.
- Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione delle prove o per censurare apprezzamenti di merito, ma solo per denunciare l’omesso esame di un fatto storico decisivo realmente trascurato dalla sentenza impugnata.
- In sede di legittimità non è consentito sostituire alla valutazione del giudice di merito una diversa lettura del compendio istruttorio, quando le doglianze si risolvono in una richiesta di riesame del merito.
- La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede una condotta processuale oggettivamente abusiva o pretestuosa; non basta la mera soccombenza della parte o l’infondatezza del ricorso.
- La Corte può applicare il criterio della ragione più liquida ed evitare l’esame di questioni processuali preliminari quando il ricorso è comunque destinato a essere definito in rito per una ragione assorbente.
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