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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03200/2024 del 05/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento disciplinare intimato da una banca a un proprio dipendente. In sede di rinvio, la Corte d'appello di Napoli ha confermato l'illegittimità del recesso e ha ordinato la reintegrazione del lavoratore, con condanna della banca al pagamento dell'indennità risarcitoria, oltre contributi e spese. La banca ha quindi proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) nullità della sentenza per asserita inammissibilità del ricorso in riassunzione, ritenuto troppo prolisso e non rispettoso dei canoni di sinteticità e chiarezza; 2) violazione dell'art. 384, co. 2, c.p.c. per avere la Corte di rinvio deciso in modo ritenuto contrastante con la precedente sentenza di cassazione n. 34421/2021, qualificando la "Dichiarazione dipendente banca" come non riferibile all'attività di identificazione e adeguata verifica della clientela; 3) violazione del d.lgs. 231/2007, artt. 18 e 30, assumendo che l'obbligo di adeguata verifica potesse essere adempiuto tramite terzi e che il modulo sottoscritto dal dipendente costituisse valida attestazione utilizzata dalla società finanziaria; 4) ulteriore violazione dell'art. 384, co. 2, c.p.c. per avere la Corte di rinvio affermato che la cliente si era recata in banca e il dipendente l'aveva identificata, in supposto contrasto con la sentenza rescindente; 5) ancora violazione dell'art. 384, co. 2, c.p.c. e carenza assoluta di motivazione, per aver ritenuto che il dipendente avesse il potere di sottoscrivere la dichiarazione e per non aver motivato adeguatamente; 6) violazione dell'art. 2119 c.c. e dell'art. 3 L. 604/1966, per non avere valutato globalmente gli addebiti e la loro gravità ai fini della giusta causa o del giustificato motivo. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati il primo e il sesto motivo, ha ritenuto infondati anche i motivi secondo, quarto e quinto, escludendo che la precedente sentenza rescindente avesse vincolato il giudice di rinvio su specifici accertamenti di fatto, e ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché tendeva a rimettere in discussione accertamenti di fatto e introduceva una nuova tesi difensiva non prospettata nei gradi di merito. Il ricorso è stato quindi rigettato integralmente, con condanna della banca alle spese e con distrazione in favore dei difensori della parte vittoriosa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della banca. Ha ritenuto infondati i motivi che denunciavano violazioni del giudicato rescindente e carenze motivazionali della sentenza di rinvio, chiarendo che la precedente cassazione per vizio di motivazione non aveva enunciato un principio di diritto vincolante su specifici fatti, ma aveva solo imposto un nuovo esame della vicenda. Ha inoltre escluso che il ricorso in riassunzione fosse inammissibile per difetto di sinteticità e ha respinto la censura sulla proporzionalità della sanzione disciplinare, poiché la Corte territoriale aveva accertato in modo ampio e logico l'insussistenza dei fatti contestati. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con distrazione in favore dei difensori anticipatari della parte resistente.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione ai canoni di chiarezza/sinteticità e al minimo costituzionale di motivazione; la Corte afferma che la sinteticità può rilevare solo se l'esposizione renda oscure o lacunose le questioni o impedisca di comprendere le censure.

  • art. 360 c.p.c.

    Usato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione: violazione di legge, nullità della sentenza e vizi di motivazione.

  • art. 384 c.p.c.

    Il giudice di rinvio non è vincolato, in caso di cassazione per vizio di motivazione, da accertamenti di fatto specifici non cristallizzati da un principio di diritto; deve solo riesaminare la controversia secondo le direttive della sentenza rescindente.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per la dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente o inesistente; la Corte esclude il vizio perché la motivazione del giudice di rinvio è ampia e logica.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. e all'art. 111 Cost. quale parametro della motivazione sufficiente.

  • d.lgs. 231/2007

    Le norme sull'adeguata verifica della clientela e sull'eventuale ricorso a terzi sono richiamate nel dibattito sul fatto contestato; la Corte però reputa inammissibile la tesi dell'adempimento per conto terzi perché introdotta solo in cassazione e comunque non decisiva per rovesciare l'accertamento di fatto compiuto in rinvio.

  • art. 2119 c.c.

    Invocato per la giusta causa di licenziamento; la Corte ribadisce che la valutazione deve tener conto dei fatti contestati e del loro accertamento, ma qui i fatti addebitati sono stati ritenuti insussistenti.

  • art. 3 L. 604/1966

    Richiamato dal ricorrente in tema di giustificato motivo; la censura viene respinta perché l'accertamento in fatto esclude la base stessa del recesso disciplinare.

  • art. 44 CCNL Banche di Credito Cooperativo

    Richiamato dalla Corte d'appello per qualificare eventuali mere leggerezze o mancanze lievi come punibili con sanzioni conservative (rimprovero o biasimo scritto), non con licenziamento.

  • art. 2697 c.c.

    Cita indirettamente il tema dell'onere della prova: la banca non ha fornito prova del fatto contestato e dell'obbligo a carico del dipendente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio conseguente a cassazione per vizio di motivazione, il giudice di rinvio non è vincolato da accertamenti di fatto specifici non accompagnati da un principio di diritto; può riesaminare liberamente i fatti già acquisiti, nei limiti delle preclusioni maturate, purché motivi in modo completo e coerente.
  • La violazione del dovere di sinteticità degli atti processuali non determina automaticamente l'inammissibilità dell'impugnazione: ciò accade solo se l'esposizione è tale da rendere oscuri i fatti di causa o da impedire l'intelligibilità delle censure.
  • In tema di licenziamento disciplinare, il datore di lavoro deve provare con precisione il fatto contestato; in mancanza di prova del fatto storico addebitato, il recesso non può reggere, a prescindere dalla qualificazione astratta della condotta.
  • Nel ricorso per cassazione non possono essere introdotte nuove tesi difensive che richiedano accertamenti di fatto non svolti nei gradi di merito; la censura che mira a rivalutare il merito o a sostituire una diversa ricostruzione fattuale è inammissibile.
  • La valutazione della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento richiede un apprezzamento complessivo delle condotte contestate e del contesto, ma tale giudizio presuppone l'effettiva dimostrazione dei fatti posti a base del recesso.
  • Se il giudice accerta che il comportamento del lavoratore integra, al più, una lieve negligenza non contestata come illecito grave, la sanzione espulsiva non è proporzionata e può residuare soltanto una sanzione conservativa prevista dalla contrattazione collettiva.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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