Cassazione Civile, Ordinanza n. 03232/2024 del 05/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia origina dal licenziamento disciplinare intimato a un dipendente bancario, preposto di filiale, per una serie di addebiti connessi all’apertura e gestione di un conto corrente intestato a una società. Al lavoratore veniva contestato, tra l’altro, di aver aperto il conto senza adeguate verifiche sui soggetti coinvolti, di aver consegnato libretti di assegni in assenza di liquidità, di non aver correttamente compilato il questionario antiriciclaggio, di aver continuato a gestire il rapporto anche dopo il trasferimento ad altra filiale e di aver omesso di attivarsi rispetto a una segnalazione interna/CAI relativa a insoluti. In appello la Corte territoriale ha confermato la legittimità del licenziamento, pur riconoscendo al lavoratore una somma di euro 2.593,89. Il ricorso per cassazione si fonda su due motivi: con il primo si denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il travisamento della prova e l’erronea valorizzazione di molteplici risultanze documentali, ritenute decisive ai fini della conferma del recesso; con il secondo si deduce motivazione apparente e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la Corte d’appello non avrebbe adeguatamente scrutinato la proporzionalità della sanzione espulsiva rispetto alle condotte addebitate.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché formulato come vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di "doppia conforme", senza indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado; ha inoltre osservato che la doglianza mirava in realtà a una nuova valutazione del merito e delle prove, preclusa in sede di legittimità. Il secondo motivo è stato respinto perché la motivazione della sentenza impugnata è stata considerata esistente, intellegibile e idonea a consentire il controllo sul ragionamento decisorio; la Corte ha condiviso la valutazione di gravità delle condotte e la conclusione circa la sussistenza della giusta causa di licenziamento, anche in ragione del ruolo apicale del lavoratore e della conseguente maggiore intensità del vincolo fiduciario. Sono state inoltre poste a carico del ricorrente le spese di lite e dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato; è stata invece esclusa la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame o travisamento della prova non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito; è inoltre precluso in presenza di doppia conforme, se non si indicano le diverse rationes facti delle decisioni di primo e secondo grado.
La doppia conforme preclude il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale nei limiti indicati dalla norma, quando le decisioni di merito coincidono nella ricostruzione dei fatti.
L’illegittima utilizzazione di prove inesistenti o non riferibili a fonti processuali può integrare una violazione dell’art. 115 c.p.c.; non è invece censurabile in cassazione la semplice diversa lettura delle prove acquisite.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione è apparente solo se non consente alcun controllo sull’esattezza e logicità del ragionamento decisorio, non bastando una motivazione sintetica ma intellegibile.
La gravità delle condotte e la lesione del vincolo fiduciario possono integrare la giusta causa di licenziamento, specie se il lavoratore riveste una posizione apicale e di maggiore responsabilità.
La condanna per responsabilità aggravata non è automatica e richiede presupposti che, nel caso concreto, la Corte non ha ravvisato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 44 CCNL
La disposizione collettiva richiamata è stata letta nel senso che contempla il licenziamento per giusta causa nelle ipotesi di gravità degli addebiti contestati.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio o per sostituire la propria lettura dei fatti a quella compiuta dal giudice di merito.
- Quando vi è "doppia conforme", il vizio motivazionale è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le differenti ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- La motivazione è apparente solo se, pur esistente graficamente, non consente di ricostruire l’iter logico-giuridico della decisione; non basta che sia sintetica o non condivisibile.
- In materia disciplinare, la giusta causa di licenziamento può essere ravvisata quando le condotte addebitate siano gravi e idonee a compromettere il vincolo fiduciario, con valutazione tanto più rigorosa ove il lavoratore ricopra una posizione apicale o di particolare responsabilità.
- In cassazione non è consentito censurare la mera selezione e valorizzazione delle prove compiuta dal giudice di merito, salvo il caso di utilizzazione di prove inesistenti o estranee al processo.
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