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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03212/2024 del 05/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla risoluzione, da parte del Ministero della salute, della convenzione con un medico convenzionato con il SSN. La risoluzione era stata disposta perché la professionista era stata cancellata dall'albo dei medici per morosità contributiva e perché aveva reso all'amministrazione dichiarazioni non veritiere sulla propria iscrizione. Successivamente la ricorrente aveva sanato la morosità ed era stata reiscritta all'albo con decorrenza ritenuta retroattiva dall'Ordine professionale, che poi aveva anche revocato la precedente delibera di reiscrizione. La professionista aveva quindi chiesto la revoca della cessazione della convenzione, poi agendo in giudizio per far accertare l'illegittimità o inefficacia della risoluzione, il diritto a proseguire il rapporto, il risarcimento del danno pari ai compensi perduti e l'inesistenza del diritto del Ministero alla ripetizione dei compensi già percepiti nel periodo successivo alla cancellazione. In Cassazione ha dedotto: 1) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la Corte d'appello considerato gli effetti della reiscrizione retroattiva sull'originario presupposto della risoluzione; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 2231 c.c., sostenendo che, venuta meno la cancellazione con effetto retroattivo, la iscrizione doveva ritenersi continua dal 1985 e quindi il Ministero non avrebbe potuto ripetere i compensi corrisposti.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, perché la Corte d'appello aveva espressamente esaminato il tema della retroattività della reiscrizione, escludendo che tale effetto potesse incidere sul rapporto tra il medico convenzionato e il Ministero. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, osservando che esso non riportava il contenuto minimo della convenzione, non contestava in modo adeguato il fatto che la cancellazione dall'albo comportasse la risoluzione del rapporto convenzionale e non confrontava correttamente la distinzione tra provvedimento di reiscrizione e fatto storico della cancellazione, posto a base della risoluzione. Di conseguenza il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con l'ulteriore importo per il contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il motivo di ricorso per cassazione per omesso esame di un fatto decisivo è stato ritenuto non fondato perché il fatto dedotto era stato comunque esaminato dalla Corte territoriale.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    La censura per violazione di legge è stata dichiarata inammissibile per difetto di adeguato confronto con la ratio decidendi e con il contenuto della convenzione.

  • art. 2231 c.c.

    La Corte richiama la regola per cui l'esercizio di una professione protetta richiede l'iscrizione all'albo; se il requisito viene meno in corso di rapporto, il professionista ha diritto al compenso solo fino al momento della perdita del titolo, non oltre.

  • art. 2126 c.c.

    La Corte d'appello, richiamata dalla Cassazione, ha escluso la sua applicabilità perché il rapporto non era di lavoro subordinato.

  • art. 1418 c.c.

    Il giudice di primo grado aveva affermato la nullità assoluta del rapporto convenzionale per carenza del requisito dell'iscrizione all'albo, ma tale passaggio non è stato oggetto di accoglimento in cassazione.

  • art. 11 D. Lgs. C.P.S. n. 233/1946

    Richiamato nei gradi di merito per escludere la retroattività dei provvedimenti di nuova iscrizione all'albo.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Nel rapporto tra professionista abilitato e terzo estraneo all'ordinamento professionale, il giudice può valutare gli effetti del titolo abilitativo solo nei limiti in cui esso rileva come elemento della fattispecie, senza sostituirsi all'ordine professionale nella disapplicazione dell'atto di iscrizione.
  • La reiscrizione all'albo, quand'anche disposta con decorrenza retroattiva dall'ente professionale, non è automaticamente idonea a travolgere gli effetti che, per legge o per contratto, sono già derivati nei confronti del terzo dalla precedente cancellazione, se il fatto storico della cancellazione resta accertato e rilevante.
  • In sede di legittimità, la censura di omesso esame di un fatto decisivo è infondata se il fatto risulta comunque esaminato dal giudice di merito.
  • Il motivo di ricorso per violazione di legge è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, omette di trascrivere o riprodurre gli elementi contrattuali essenziali e trascura i fatti posti a base della decisione.
  • Nel caso di esercizio di professione subordinato all'iscrizione in albo, la perdita del requisito in corso di rapporto comporta il diritto al compenso soltanto per l'attività svolta fino alla perdita del titolo, non per il periodo successivo.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpiego a convenzione?Impugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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