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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27900/2025 del 20/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia origina dall’impugnazione, da parte di un contribuente, di una cartella di pagamento e della successiva intimazione riferite a Irpef, Irap e Iva per l’anno d’imposta 2005. Nel giudizio di merito la Commissione tributaria regionale ha dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato l’appello contro la sentenza di primo grado, che aveva già respinto il ricorso. Il punto centrale era la querela di falso proposta contro la sottoscrizione apposta sulla relata di notifica della cartella: la CTR l’ha ritenuta tardiva e comunque irrituale perché priva degli elementi e delle prove richiesti dall’art. 221 c.p.c., inoltre ha osservato che non era stata adeguatamente contrastata l’affermazione circa l’irrilevanza della sottoscrizione nel caso di notifica effettuata alla parte personalmente. In cassazione il ricorrente ha dedotto due motivi: con il primo, violazione degli artt. 295 c.p.c., 221 c.p.c., 654 c.p.p., 211 disp. att. c.p.p. e 39 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la pendenza di una querela di falso in sede penale imponeva la sospensione del processo tributario; con il secondo, violazione degli artt. 115 c.p.c., 26, comma 3, d.P.R. 602/1973 e delle norme sulle notificazioni, lamentando che la CTR avesse confuso mancata contestazione dei fatti e mancata contestazione di una qualificazione giuridica, e che la querela fosse stata erroneamente reputata non risolutiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di interesse, poiché lo stesso ricorrente aveva indicato l’intervenuta archiviazione del procedimento penale, e comunque lo ha giudicato infondato: l’art. 39 d.lgs. 546/1992 richiama la querela di falso in senso civilistico e la sospensione necessaria per pregiudizialità penale richiede la contemporanea pendenza del processo penale con esercizio dell’azione penale, non essendo sufficiente la sola denuncia o l’apertura di indagini. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché la CTR aveva fondato la decisione su due rationes concorrenti, una delle quali era la mancanza dei requisiti formali della querela ex art. 221 c.p.c.; poiché tale ratio non era stata censurata, la doglianza era comunque improduttiva. La Corte ha quindi confermato la soccombenza del ricorrente e lo ha condannato alle spese in favore della sola Agenzia delle entrate, oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 295 c.p.c.

    La sospensione necessaria per pregiudizialità non opera sulla base della sola presentazione di una querela o denuncia di falso, ma richiede i presupposti propri della contemporanea pendenza del giudizio pregiudicante; nel caso trattato non risultavano integrati i presupposti per sospendere il processo tributario.

  • art. 221 c.p.c.

    La querela di falso deve contenere gli elementi su cui si fonda e le prove della falsità; la mancanza di tali requisiti rende la querela irrituale/inammissibile.

  • art. 654 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente, ma la Corte ne esclude l’utilizzo nel senso prospettato perché la querela di falso civilistica resta distinta dalla denuncia di falso in sede penale.

  • art. 211 disp. att. c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente nel contesto della querela di falso penale, senza accoglimento della tesi della sospensione automatica del processo tributario.

  • art. 39 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Il riferimento alla querela di falso va inteso in senso civilistico; la norma non consente di assimilare automaticamente la denuncia/querela in sede penale alla querela di falso rilevante nel processo tributario.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato a sostegno della censura sulla non contestazione, ma la Corte lo ritiene non decisivo perché la CTR aveva fondato la decisione su una diversa e autonoma ratio.

  • art. 26, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Norma richiamata dal ricorrente sulle notificazioni della cartella, ma non decisiva nel giudizio di legittimità per la ratio assorbente dell’inammissibilità della querela.

  • art. 137, secondo comma, c.p.c.

    Richiamato tra le norme sulle notificazioni, senza rilievo decisivo ai fini della decisione.

  • art. 138 c.p.c.

    Richiamato tra le norme sulle notificazioni, senza rilievo decisivo ai fini della decisione.

  • art. 148 c.p.c.

    Richiamato tra le norme sulle notificazioni, senza rilievo decisivo ai fini della decisione.

  • art. 160 c.p.c.

    Richiamato tra le norme sulle notificazioni, senza rilievo decisivo ai fini della decisione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma sul rito camerale in Cassazione richiamata per la trattazione del ricorso.

  • art. 372 c.p.c.

    Richiamato per delimitare i documenti producibili in cassazione ai fini della querela di falso incidentale.

  • art. 395, primo comma, n. 2, c.p.c.

    Una volta accertata con giudicato la falsità degli atti, il mezzo per rimuovere la sentenza fondata su tali atti è la revocazione.

  • art. 398, secondo comma, c.p.c.

    La revocazione presuppone specifici motivi e una cognizione piena, con possibilità di approfondimento istruttorio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la querela di falso incidentale è proponibile solo entro limiti rigorosi: rispetto agli atti del procedimento di legittimità, ai documenti producibili ex art. 372 c.p.c. o ai vizi che colpiscono direttamente la sentenza impugnata; non può invece investire atti e documenti posti a base della decisione di merito, per i quali la falsità va fatta valere con querela di falso principale.
  • Se la falsità di atti del giudizio di merito è dedotta in sede di legittimità, il rimedio corretto è la querela di falso in via principale; una volta accertata con giudicato la falsità, il mezzo per rimuovere la sentenza fondata su tali atti è la revocazione ex art. 395, n. 2, c.p.c.
  • Nel processo tributario il giudice deve attenersi ai vizi specificamente dedotti nel ricorso introduttivo e non può annullare l’atto per ragioni diverse e non contestate dalla parte, poiché il thema controversum è delimitato dalle censure formulate dal contribuente.
  • La querela di falso deve indicare gli elementi su cui si fonda e le prove della falsità; l’omissione di tali indicazioni integra un vizio formale che giustifica l’inammissibilità della querela.
  • La sospensione necessaria del processo per pregiudizialità penale richiede la contemporanea pendenza del processo penale con effettivo esercizio dell’azione penale; non basta la sola denuncia, la mera apertura delle indagini o un procedimento poi archiviato.
  • Quando una sentenza di merito poggia su più rationes autonome, il ricorso per cassazione è inammissibile se non vengono censurate tutte le basi decisorie idonee a sorreggere la pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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