Cassazione Civile, Ordinanza n. 27852/2025 del 20/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento di sfratto per morosità relativo a una locazione abitativa. Il locatore intimava lo sfratto e otteneva la convalida in assenza di comparizione dell’intimato. Dopo l’avvio dell’esecuzione per rilascio, il conduttore proponeva opposizione successiva ex art. 668 c.p.c., deducendo di non avere avuto tempestiva conoscenza dell’intimazione e della citazione; in subordine chiedeva la rimessione in termini. I giudici di merito ritenevano l’opposizione tardiva, insussistenti i presupposti dell’opposizione successiva per mancata prova del caso fortuito o forza maggiore, e condannavano l’opponente alle spese in base alla soccombenza virtuale, qualificando la causa come di valore indeterminabile. In cassazione il conduttore articolava cinque motivi: 1) violazione dell’art. 668, comma 2, c.p.c., sostenendo che il termine per l’opposizione non dovesse decorrere dal preavviso di rilascio ex art. 608 c.p.c. perché questo sarebbe stato inefficace per invalidità derivata dall’ordinanza di convalida; contestava anche l’asserita insussistenza originaria dei presupposti dell’opposizione successiva; 2) omessa pronuncia sulla richiesta subordinata di rimessione in termini; 3) violazione degli artt. 447-bis e 420, comma 5, c.p.c. per mancata ammissione delle prove testimoniali volte a dimostrare la mancata conoscenza degli atti; 4) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per mancata compensazione delle spese; 5) violazione dell’art. 5 d.m. n. 55/2014 e dell’art. 12 c.p.c. per erronea determinazione del valore della causa, che secondo il ricorrente avrebbe dovuto essere parametrato ai soli canoni scaduti e non pagati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché fondati, in parte, su questioni nuove non dedotte nel giudizio di merito e, in parte, su censure di fatto precluse in presenza di doppia conforme; ha inoltre osservato che, comunque, il termine per l’opposizione tardiva decorre dalla notifica del preavviso di rilascio ex art. 608 c.p.c. e che l’eventuale illegittimità dell’ordinanza di convalida non impedisce tale decorrenza. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché investiva una valutazione di rilevanza delle prove riservata al giudice di merito. Il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile perché la compensazione delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice e la parte non ha un diritto alla compensazione; la condanna alle spese può essere confermata anche senza specifica motivazione sul mancato uso di tale facoltà. Il quinto motivo è stato ritenuto inammissibile perché il valore della causa, ai fini della liquidazione delle spese nel giudizio di impugnazione dell’ordinanza di rilascio, non coincide con l’ammontare della sola morosità ma con il valore della parte di rapporto controversa; nel caso concreto la qualificazione della causa come di valore indeterminabile non è stata censurata utilmente. Il ricorrente è stato condannato a rimborsare le spese del giudizio di legittimità e a versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
preavviso di rilascio / "sloggio"
A seguito delle modifiche del 2005, il preavviso di rilascio costituisce l’inizio dell’esecuzione per rilascio e fa decorrere il termine per l’opposizione tardiva ex art. 668 c.p.c.
L’ordinanza di convalida emessa in assenza dell’intimato presuppone la mancata conoscenza dell’intimazione o l’irregolarità della notificazione, il caso fortuito o la forza maggiore; tali presupposti rilevano per l’opposizione successiva.
secondo comma; primo comma
Il termine di dieci giorni per l’opposizione successiva decorre dall’inizio dell’esecuzione; l’opponente ha l’onere di provare la mancata conoscenza dell’intimazione per caso fortuito o forza maggiore.
Richiamato per la disciplina processuale del rito locatizio, ma la doglianza istruttoria è stata ritenuta inammissibile perché attinente a valutazioni riservate al merito.
Richiamato a sostegno dell’istanza istruttoria, ma senza incidere sull’esito poiché l’ammissione delle prove è riservata al giudice di merito.
La regola generale delle spese segue la soccombenza; la parte soccombente, anche solo virtualmente, può essere condannata al rimborso delle spese.
La compensazione delle spese è facoltà discrezionale del giudice di merito, non un diritto della parte, e la sua mancata applicazione non è di regola censurabile in cassazione.
Le censure ex n. 5 sono inammissibili in presenza di doppia conforme; l’asserita omessa pronuncia avrebbe dovuto essere dedotta, se del caso, come vizio ex n. 4.
In caso di doppia conforme preclude il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. sulle questioni di fatto.
art. 54, comma 2, d.l. n. 83/2012, conv. in L. n. 134/2012
La preclusione al motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. si applica ai giudizi d’appello introdotti dopo l’11 settembre 2012.
art. 5 d.m. 10 marzo 2014, n. 55
La liquidazione delle spese va operata secondo il valore della causa correttamente individuato, che nel giudizio di impugnazione dell’ordinanza di rilascio non coincide con la sola morosità.
Il valore della causa non si determina automaticamente in base ai soli canoni scaduti e non pagati, ma secondo la parte del rapporto controverso rilevante ai fini della lite.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Sussiste l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione tardiva alla convalida di sfratto, il termine di dieci giorni per proporre opposizione decorre dalla notifica del preavviso di rilascio ex art. 608 c.p.c., che integra l’inizio dell’esecuzione per rilascio; non assume rilievo, ai fini della decorrenza del termine, l’asserita invalidità dell’ordinanza da opporre.
- L’opposizione successiva alla convalida richiede la prova, a carico dell’opponente, della mancata tempestiva conoscenza dell’intimazione per irregolarità della notificazione, caso fortuito o forza maggiore; la valutazione delle prove sul punto è di merito e non è rivalutabile in cassazione.
- In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non vengono indicate e messe a confronto le diverse rationes fattuali poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
- Non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione questioni di diritto o di fatto non devolute nel giudizio di appello; il ricorso deve investire questioni già comprese nel thema decidendum del grado di merito.
- La mancata ammissione di mezzi istruttori è censurabile solo nei limiti in cui si traduca in un vizio giuridicamente rilevante; la valutazione della rilevanza delle prove richieste appartiene al giudice di merito.
- La compensazione delle spese è rimessa al prudente apprezzamento del giudice e non costituisce un diritto della parte soccombente; la condanna alle spese può essere confermata anche senza una specifica motivazione sul mancato esercizio della compensazione.
- Nel giudizio di impugnazione di un’ordinanza di rilascio o di una convalida di sfratto, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese non coincide con la sola morosità contestata, ma con il valore della parte di rapporto controversa, secondo i criteri applicabili alla concreta struttura della lite.
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