Cassazione Civile, Ordinanza n. 27848/2025 del 20/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguardava un giudizio di cassazione in materia tributaria originato da una sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio. Nel corso del giudizio è stata prodotta documentazione attestante il perfezionamento, da parte del contribuente, della definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, con pagamento di quanto dovuto. L'Agenzia delle Entrate ha quindi depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, riferendo che non risultava notificato alcun diniego di definizione e che la Direzione Provinciale competente aveva comunicato l'avvenuto pagamento necessario al perfezionamento della definizione. La questione processuale decisa dalla Corte era dunque se dichiarare estinto il giudizio di legittimità per effetto della definizione agevolata intervenuta.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio, prendendo atto dell'avvenuto perfezionamento della definizione agevolata e dell'istanza dell'Amministrazione finanziaria di cessazione della materia del contendere. Ha inoltre disposto che le spese di lite restassero a carico delle parti che le avevano anticipate, richiamando l'art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992 e l'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018. È stato altresì escluso l'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, poiché tale misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
La definizione agevolata, una volta perfezionata con il pagamento del dovuto, determina l'assorbimento del costo del processo pendente e conduce alla cessazione della materia del contendere.
art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018
In tema di definizione agevolata, il contenuto della definizione assorbe il costo del processo pendente, con conseguente regolazione delle spese nei termini indicati dalla norma.
art. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È richiamato quale base per regolare le spese di lite in caso di estinzione del giudizio tributario, ponendole a carico delle parti che le hanno anticipate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, ribadendo che la disposizione ha natura eccezionale e sanzionatoria e non è estensibile oltre i casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato solo per il parametro dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, che non è dovuto nel caso deciso.
Massime di principio
- Quando il contribuente perfeziona la definizione agevolata prevista dalla normativa speciale e risulta il pagamento del dovuto, il giudizio pendente deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, ove non risulti un diniego di definizione.
- In caso di estinzione del giudizio tributario per effetto della definizione agevolata, le spese di lite restano a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo il regime speciale richiamato dalla Corte.
- L'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non può essere esteso analogicamente fuori dai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, trattandosi di misura eccezionale e sanzionatoria.
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