Cassazione Civile, Ordinanza n. 27849/2025 del 20/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che definiva una controversia tributaria. Nel corso del giudizio di legittimità il contribuente ha depositato memoria e documentazione attestanti l'avvenuto perfezionamento della definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, con pagamento di quanto dovuto. A fronte di ciò, l'Agenzia ha presentato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, riferendo anche che non era stato notificato alcun diniego di definizione e che la direzione provinciale competente aveva comunicato l'avvenuto pagamento da parte del contribuente. La Corte ha quindi verificato la sopravvenuta definizione della lite e la conseguente inutilità della prosecuzione del processo.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, prendendo atto del perfezionamento della definizione agevolata da parte del contribuente ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018. Ha inoltre disposto che le spese di lite restassero a carico delle parti che le avevano anticipate. Ha escluso, infine, l'obbligo per la ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, richiamando il carattere eccezionale e sanzionatorio della norma e la sua non estensibilità oltre i casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
Il perfezionamento della definizione agevolata, con pagamento del dovuto, comporta la cessazione della materia del contendere e la conseguente estinzione del giudizio pendente.
art. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
In presenza di definizione agevolata della lite, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018
La definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente, giustificando la regolazione delle spese secondo il criterio dell'anticipazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto quando il giudizio si estingue, poiché la norma si applica solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Il perfezionamento della procedura di definizione agevolata della lite tributaria determina la cessazione della materia del contendere e impone la declaratoria di estinzione del giudizio pendente.
- Quando la controversia si estingue per effetto della definizione agevolata, le spese di lite restano a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo la disciplina speciale richiamata.
- La previsione sull'ulteriore contributo unificato ha natura eccezionale e sanzionatoria e non può essere applicata in via estensiva oltre le ipotesi espressamente previste di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 27846/2025 del 20/10/2025
- ordinanza_civile · 20 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 27847/2025 del 20/10/2025
- ordinanza_civile · 20 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 27848/2025 del 20/10/2025
- ordinanza_civile · 20 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 27852/2025 del 20/10/2025
- ordinanza_civile · 20 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 27853/2025 del 20/10/2025
- ordinanza_civile · 20 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 27856/2025 del 20/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →