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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27847/2025 del 20/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, in una controversia in materia tributaria indicata come relativa a definizione agevolata. Nel corso del giudizio di legittimità è stata depositata memoria e documentazione attestante che il contribuente aveva perfezionato la definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, con pagamento del dovuto. L'Amministrazione ha quindi depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, rappresentando che la Direzione Provinciale competente aveva comunicato l'avvenuto pagamento e che non risultava notificato alcun diniego di definizione.

La decisione

La Corte ha preso atto dell'avvenuto perfezionamento della definizione agevolata e, non essendo emerso alcun diniego dell'istanza di definizione, ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Ha inoltre disposto che le spese restino a carico delle parti che le hanno anticipate. Ha escluso l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, richiamando la natura eccezionale e sanzionatoria di tale previsione e la sua inestensibilità ai casi di estinzione del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 6 d.l. n. 119 del 2018

    La definizione agevolata, una volta perfezionata con il pagamento dovuto, determina l'assorbimento del costo del processo pendente e consente la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

  • art. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Le spese del processo tributario restano a carico delle parti che le hanno anticipate quando il giudizio si estingue per effetto della definizione agevolata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, trattandosi di previsione eccezionale e sanzionatoria.

Massime di principio

  • Il perfezionamento della definizione agevolata con il pagamento del dovuto comporta la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio pendente, purché non risulti un diniego dell'Amministrazione.
  • Nelle ipotesi di estinzione del processo tributario conseguente a definizione agevolata, le spese di lite restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
  • La disciplina dell'ulteriore contributo unificato ha natura eccezionale e sanzionatoria e non può essere estesa in via interpretativa ai casi diversi da rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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