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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27853/2025 del 20/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia origina dalla locazione di locali commerciali concessi per attività di ristorazione. Alla cessazione del rapporto, il locatore ha lamentato che i locali gli fossero stati restituiti in cattivo stato e senza la previa rimozione di addizioni, modifiche e migliorie apportate dalla conduttrice. Ha quindi convenuto in giudizio la società conduttrice, chiedendone la condanna al pagamento di oltre 140.000 euro, e il garante personale, nei limiti della garanzia, per circa 40.000 euro, oltre a un'ulteriore somma poi rinunciata. Il Tribunale ha accolto quasi integralmente la domanda; la Corte d'appello ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta dai soccombenti, ritenendo che in primo grado il giudizio, pur originato con rito lavoristico, fosse proseguito in concreto con rito ordinario e che pertanto l'appello dovesse essere proposto con citazione e comunque notificato entro il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c.; il ricorso per cassazione ha censurato tale decisione deducendo, da un lato, la nullità della sentenza d'appello per mancata previa instaurazione del contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio e, dall'altro, l'erroneità della declaratoria di tardività/inammissibilità dell'appello, sostenendo che il primo giudice avesse sempre mantenuto il rito del lavoro e che l'impugnazione, proposta con ricorso e depositata entro sei mesi, fosse tempestiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'obbligo del giudice di attivare il contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c. riguarda le questioni di fatto o miste, non le questioni di puro diritto; la tardività/inammissibilità dell'appello, fondata sul principio di ultrattività del rito e sulla forma dell'atto introduttivo, è stata considerata questione di diritto, quindi rilevabile d'ufficio senza previo termine a difesa. Ha inoltre rigettato il secondo motivo nella parte in cui contestava il principio applicato dalla Corte d'appello: il rito da seguire in appello dipende dal rito concretamente osservato in primo grado, anche se erroneamente, e non dalla mancanza di un formale provvedimento di mutamento; ed è stato dichiarato inammissibile nella parte in cui mirava a rimettere in discussione l'accertamento del giudice di merito sulle concrete modalità processuali adottate, senza adeguata specificazione e localizzazione degli atti processuali ex art. 366, n. 6, c.p.c. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 101, secondo comma, c.p.c.

    Il contraddittorio preventivo sulla questione rilevata d'ufficio è necessario solo per questioni di fatto o miste di fatto e diritto, non per questioni di puro diritto.

  • art. 327 c.p.c.

    Il termine lungo di impugnazione rileva ai fini della tempestività dell'appello; se l'atto introduttivo non è tempestivamente notificato, la sentenza passa in giudicato.

  • art. 190 c.p.c.

    Richiamato per descrivere la fase decisoria adottata in primo grado secondo modalità proprie del rito ordinario.

  • artt. 414 ss. c.p.c.

    Indicati come regole del rito del lavoro che avrebbero dovuto governare il giudizio di primo grado se il rito speciale fosse stato effettivamente seguito.

  • artt. 433 ss. c.p.c.

    Richiamati come regole dell'appello nel rito del lavoro, applicabili solo se in primo grado fosse stato concretamente seguito quel rito.

  • art. 113, primo comma, c.p.c.

    Invocato nel secondo motivo come parametro violato, senza autonoma decisività rispetto alla questione del rito e della tempestività dell'impugnazione.

  • art. 447-bis c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere l'applicabilità del rito lavoristico alla controversia locatizia.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    Usato come norma di riferimento per i motivi di nullità della sentenza e del procedimento.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    L'omessa specifica indicazione e localizzazione degli atti processuali rilevanti ha determinato l'inammissibilità della censura che contestava l'accertamento del giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per porre a carico dei ricorrenti l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Il dovere del giudice di provocare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio ex art. 101, comma 2, c.p.c. non opera per le questioni di puro diritto, ma solo quando la questione implichi elementi fattuali o misti tali da richiedere un apporto difensivo ulteriore delle parti.
  • Ai fini della determinazione del rito da seguire nel grado di impugnazione, rileva il rito concretamente osservato nel giudizio di primo grado, anche se erroneo, e non la sola qualificazione astratta della controversia né l'esistenza di un formale provvedimento di mutamento del rito.
  • Quando il giudice di merito accerta in fatto le concrete modalità processuali seguite nel precedente grado, la censura in cassazione richiede specifica contestazione del contenuto degli atti processuali e la loro puntuale localizzazione nel fascicolo, ai sensi dell'art. 366, n. 6, c.p.c.; in difetto, la doglianza è inammissibile.
  • Se l'appello viene proposto con un atto non conforme al rito concretamente applicato in primo grado e non viene notificato nel termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., la sentenza impugnata passa in giudicato e l'impugnazione è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLocazione commerciale
RamiProcesso civileLocazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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