Cassazione Civile, Ordinanza n. 27846/2025 del 20/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione avverso una sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio. Nel corso del giudizio di legittimità il contribuente depositava documentazione attestante l'avvenuto perfezionamento della definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.L. n. 119 del 2018, con pagamento di quanto dovuto. L'Amministrazione finanziaria, preso atto del perfezionamento della procedura e dell'assenza di un formale diniego di definizione, depositava istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. La questione trattata dalla Corte riguardava quindi gli effetti processuali della definizione agevolata sul giudizio pendente e, incidentalmente, il regime delle spese e del contributo unificato.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, prendendo atto che la definizione agevolata si era perfezionata con il pagamento del dovuto e che non risultava notificato alcun diniego. Ha inoltre disposto che le spese di lite restassero a carico delle parti che le avevano anticipate, richiamando l'art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992 e l'art. 6, comma 13, del d.L. n. 119 del 2018. Ha escluso altresì l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, poiché tale misura sanzionatoria non è estensibile oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Norme richiamate
art. 6 d.L. n. 119 del 2018
La definizione agevolata, una volta perfezionata con il pagamento del dovuto, determina l'assorbimento della controversia pendente e legittima la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
art. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
In caso di estinzione del giudizio, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
art. 6, comma 13, d.L. n. 119 del 2018
Il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente, con conseguente regolazione delle spese secondo il criterio dell'anticipazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica fuori dai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, essendo misura eccezionale e sanzionatoria.
Massime di principio
- La sopravvenuta definizione agevolata della controversia tributaria, quando risulti perfezionata con il pagamento e non sia intervenuto un diniego, comporta la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio pendente.
- Nei giudizi tributari estinti per effetto della definizione agevolata, le spese restano a carico di chi le ha anticipate, salvo diversa previsione normativa.
- L'ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni soccombenti ha natura eccezionale e sanzionatoria e non può essere applicato in via analogica oltre i casi espressamente previsti.
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