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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27082/2023 del 22/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (costruttore)

La controversia

La controversia riguarda un capannone industriale, poi distrutto da un incendio sviluppatosi nella notte tra l'1 e il 2 aprile 2000. La società attrice sosteneva che l'immobile fosse affetto da gravi difetti costruttivi, in particolare per la mancata conformità ai requisiti di resistenza al fuoco per 120 minuti (REI 120) richiesti dalla normativa antincendio vigente all'epoca della costruzione, e chiedeva la tutela prevista dagli artt. 1667 e 1669 c.c. Il giudice di primo grado aveva escluso l'azione di garanzia ex art. 1667 c.c. per difetto di rapporto contrattuale diretto con la convenuta, essendo il capannone stato acquistato dalla convenuta già costruito da un soggetto diverso, e aveva rigettato anche la domanda ex art. 1669 c.c. per mancanza di prova dei gravi difetti. In appello, la decisione veniva confermata. Nel ricorso per cassazione la società ricorrente deduceva, con due motivi, da un lato violazione dell'art. 116 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la Corte territoriale avesse erroneamente valutato le prove e non avesse considerato che l'incendio sarebbe durato meno di 120 minuti e che, quindi, il capannone non avrebbe rispettato i requisiti REI 120; dall'altro, violazione dell'art. 1669 c.c. e del d.m. 30/11/1983, sostenendo che le risultanze della c.t.u. e dell'accertamento tecnico preventivo dimostrassero la presenza di gravi difetti costruttivi, anche per la presenza di aperture e comunicazioni tra locali che avrebbero consentito la propagazione del fuoco e del fumo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto inammissibili le censure di travisamento della prova e di omesso esame di fatti decisivi, osservando che il travisamento era stato prospettato in modo non conforme all'art. 115 c.p.c. e in modo non autosufficiente, senza specificare il contenuto delle deposizioni e senza dimostrare in che consista l'asserito errore percettivo; inoltre, il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. era inammissibile per effetto dell'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., non essendo state indicate e poste a confronto le rationes decisorie di primo e secondo grado. Ha poi ritenuto infondata la doglianza sulla violazione dell'art. 1669 c.c., valorizzando la motivazione della Corte d'appello e le risultanze peritali, dalle quali non emergeva la prova del grave vizio costruttivo né della non conformità del capannone alla normativa antincendio esigibile al tempo della costruzione. È stato dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato della controricorrente. La ricorrente principale è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1667 c.c.

    richiamato come azione di garanzia contrattuale, ma escluso per difetto di rapporto contrattuale diretto con la convenuta

  • art. 1669 c.c.

    invocato per i gravi difetti dell'opera; la Corte conferma il rigetto perché non risultano provati gravi difetti costruttivi né la non conformità alla normativa antincendio

  • art. 116 c.p.c.

    la censura di travisamento della prova è stata ritenuta non correttamente incardinata su tale norma e comunque non scrutinabile nei termini prospettati

  • art. 115 c.p.c.

    la Corte richiama la corretta nozione di travisamento della prova come errore sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, non sulla sua valutazione

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    il travisamento della prova, se configurabile, va fatto valere come vizio processuale nei limiti indicati dalla giurisprudenza richiamata

  • art. 360 cod. proc. civ., n. 5

    la doglianza di omesso esame è dichiarata inammissibile nel regime applicabile ratione temporis

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    impone, per superare l'inammissibilità del motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., di confrontare le ragioni di fatto della sentenza di primo grado e di quella d'appello dimostrando che siano diverse

  • d.m. 30/11/1983

    richiamato dalla ricorrente come parametro tecnico di prevenzione incendi per la resistenza al fuoco REI 120

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02

    presuppone il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione, se dovuto

Massime di principio

  • Il travisamento della prova è censurabile in cassazione solo quando l'errore investa la ricognizione del contenuto oggettivo della prova e non la sua mera valutazione, e la parte deve indicare in modo specifico quale sia il dato probatorio realmente emerso e perché la decisione sarebbe stata necessariamente diversa.
  • Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando, nel regime dell'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., il ricorrente non confronti le rationes decidendi della sentenza di primo grado e di quella d'appello, dimostrando che esse siano diverse.
  • In tema di responsabilità dell'appaltatore/costruttore ex art. 1669 c.c., non è sufficiente allegare in astratto la mancata conformità dell'opera a requisiti tecnici o antincendio: occorre la dimostrazione concreta del grave difetto costruttivo e del suo rilievo causale.
  • Quando la decisione di merito si fonda su risultanze peritali convergenti che escludono la non conformità dell'opera, il ricorrente che contrappone una diversa lettura delle prove deve rispettare i requisiti di specificità e autosufficienza del ricorso.
  • La deduzione di prove testimoniali o documentali in cassazione richiede la puntuale riproduzione del loro contenuto rilevante, non essendo sufficiente un richiamo generico a fonti istruttorie non trascritte o non pertinenti al punto controverso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResponsabilità da cose e animali
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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