Cassazione Civile, Ordinanza n. 30787/2022 del 19/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Un avvocato, iscritta all'albo ma non alla Cassa nazionale di previdenza forense, aveva ottenuto in primo e secondo grado l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS per l'anno in controversia, perché il reddito professionale prodotto era inferiore a 5.000 euro e la prestazione era stata ritenuta occasionale. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione della disciplina sulla Gestione separata e sostenendo che l'obbligo di iscrizione per i professionisti iscritti ad albo dipende dall'esercizio abituale dell'attività, non dal superamento della soglia reddituale di 5.000 euro, che riguarda invece il lavoro autonomo occasionale. L'Istituto ha inoltre dedotto che l'abitualità doveva desumersi dall'iscrizione all'albo e dalla titolarità di partita IVA.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha chiarito che, per i professionisti iscritti ad albo non tenuti all'iscrizione alla propria cassa di categoria, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata sussiste solo se l'attività è svolta in modo abituale; la soglia dei 5.000 euro è invece rilevante per il lavoro autonomo occasionale e non costituisce, di per sé, il presupposto dell'obbligo contributivo nel caso di attività abituale. La Corte ha osservato che la decisione di merito aveva valorizzato il basso reddito come elemento indiziario della mera occasionalità e, quindi, della mancanza di abitualità, con un apprezzamento di fatto non censurato correttamente dall'INPS. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'Istituto alle spese e statuizione sull'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2, commi 26-31, L. 335/1995
La Corte lo richiama come base dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per i professionisti privi di copertura presso la cassa di categoria, legato all'esercizio abituale dell'attività.
art. 18, commi 1 e 2, D.L. 98/2011 conv. in L. 111/2011
È citato come interpretazione autentica della disciplina della Gestione separata, confermando che il rilievo centrale è l'abitualità dell'attività professionale.
È richiamato solo nel quadro delle norme fiscali invocate dall'INPS; il testo non gli attribuisce una specifica portata decisiva.
art. 44, comma 2, D.L. 269/2003 conv. in L. 326/2003
La Corte lo considera norma riferita alla diversa ipotesi del lavoro autonomo occasionale, con soglia reddituale di 5.000 euro, non applicabile come parametro per escludere l'obbligo in presenza di attività abituale.
È evocato dall'INPS, ma la Corte non ravvisa una violazione dell'onere della prova; il tema viene ricondotto a un accertamento di fatto del giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È la norma processuale richiamata dal ricorrente per denunciare violazione di legge; la Corte ritiene che la censura sia in realtà diretta contro l'accertamento di fatto.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
La Corte osserva che, se si voleva contestare il giudizio di merito sull'abitualità desunta dal reddito e dagli indici fattuali, il motivo avrebbe dovuto essere impostato come vizio motivazionale nei limiti consentiti.
È richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Per i professionisti iscritti ad albo che non siano tenuti all'iscrizione alla cassa di categoria, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS dipende dall'esercizio abituale dell'attività libero-professionale, anche se non esclusiva.
- La soglia di reddito di euro 5.000 ha rilievo per il lavoro autonomo occasionale, ma non costituisce di per sé il presupposto o il limite dell'obbligo contributivo quando l'attività presenti caratteri di abitualità.
- L'abitualità dell'attività professionale va accertata in concreto mediante un apprezzamento di fatto, potendo rilevare indizi come iscrizione all'albo, partita IVA e organizzazione dei mezzi, ma nessuno di tali elementi è di per sé decisivo in modo automatico.
- Il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una mera richiesta di diversa valutazione del materiale probatorio o degli indici fattuali già esaminati dal giudice di merito; una critica del genere deve confrontarsi con i limiti del vizio motivazionale.
- Non è configurabile una presunzione assoluta per cui l'attività libero-professionale soggetta ad iscrizione ad albo debba sempre qualificarsi come abituale ai fini della Gestione separata.
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