Cassazione Civile, Ordinanza n. 12172/2026 del 01/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2016, con cui l'Ufficio aveva ripreso a tassazione costi ritenuti indebitamente dedotti ai fini IRES e IRAP e IVA, in relazione a fatture emesse da fornitori per operazioni qualificate come soggettivamente e oggettivamente inesistenti. La società aveva ottenuto in appello l'annullamento dell'atto per asserita decadenza dell'Ufficio dal potere di accertamento, sul presupposto che il termine quinquennale ex art. 43 d.P.R. 600/1973 fosse scaduto il 31 dicembre 2022 e che non fosse applicabile la sospensione/proroga emergenziale di 85 giorni prevista dall'art. 67 d.l. 18/2020, né la disciplina successiva dell'art. 157 d.l. 34/2020. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 67, commi 1 e 4, d.l. 18/2020, 43 d.P.R. 600/1973 e 57 d.P.R. 633/1972. Ha sostenuto che la sospensione emergenziale dei termini comporta uno slittamento in avanti del termine di decadenza per la stessa durata della sospensione, anche per annualità successive al 2020, se l'attività era ancora esercitabile nel marzo 2020; inoltre ha dedotto che l'art. 157 d.l. 34/2020, norma speciale, non elideva la proroga di 85 giorni per gli accertamenti relativi ad annualità diverse dal 2020, ma disciplinava solo gli atti con termini in scadenza tra l'8 marzo e il 31 dicembre 2020.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ritenendo errata la decisione della CGT di secondo grado che aveva dichiarato tardivo l'avviso. Ha affermato che la sospensione di 85 giorni dell'art. 67 d.l. 18/2020, richiamata dall'art. 12 d.lgs. 159/2015, produce uno spostamento in avanti dei termini anche per le annualità successive, se il termine era ancora pendente nel periodo emergenziale. Ha inoltre chiarito che l'art. 157 d.l. 34/2020 è norma speciale, ma opera solo per gli atti con decadenza compresa tra l'8 marzo e il 31 dicembre 2020 e non esclude la disciplina dell'art. 67 per accertamenti relativi ad annualità successive. Nel caso concreto, essendo il termine di decadenza per il 2016 scaduto il 31 dicembre 2022, la sospensione di 85 giorni rendeva tempestiva la notifica del 23 marzo 2023. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
violazione e falsa applicazione
è stato utilizzato come vizio dedotto in cassazione per denunciare la violazione di norme sostanziali sulla decadenza dell'accertamento.
art. 67, commi 1 e 4, d.l. 18/2020
sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 (85 giorni) dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso
la sospensione dei termini degli uffici impositori comporta lo spostamento in avanti del decorso dei termini di decadenza per la stessa durata della sospensione, con effetto anche sulle annualità successive se il termine era ancora pendente durante il periodo emergenziale.
art. 12, commi 1 e 3, d.lgs. 159/2015
comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza
è la norma generale richiamata dall'art. 67 d.l. 18/2020 per determinare la sospensione anche dei termini di prescrizione e decadenza in materia di accertamento e riscossione.
art. 43, comma 1, d.P.R. 600/1973
termine di decadenza ... scaduto il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui era stata presentata la dichiarazione
individua il termine ordinario di decadenza per l'accertamento delle imposte dirette, qui ritenuto non spirato alla data della notifica per effetto della sospensione emergenziale.
richiamato dal ricorrente quale disciplina della decadenza in materia IVA, insieme alla normativa sulle imposte dirette.
atti ... per i quali i termini di decadenza ... scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020
è norma speciale emergenziale che disciplina emissione e notifica di determinati atti impositivi; non assorbe la sospensione dell'art. 67 per le annualità successive al 2020, ma si sovrappone solo per gli atti in scadenza nel proprio arco temporale.
richiamato come disposizione derogata espressamente dalla disciplina emergenziale sulla sospensione/proroga dei termini.
art. 157, comma 1, d.l. 34/2020
sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022
la Corte la qualifica come disciplina speciale della notifica degli atti scadenti nel 2020, non estensibile agli accertamenti relativi ad annualità successive.
Massime di principio
- La sospensione emergenziale dei termini di accertamento prevista dall'art. 67 d.l. 18/2020 determina, per gli uffici impositori, uno slittamento in avanti del termine di decadenza per un periodo corrispondente a quello di sospensione, senza limitazione ai soli atti o annualità ricompresi entro il periodo 8 marzo-31 maggio 2020, purché il termine fosse ancora pendente in quel momento.
- Il rinvio dell'art. 67 d.l. 18/2020 all'art. 12 d.lgs. 159/2015 comporta che la sospensione operi anche sui termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività di accertamento, con effetto automatico e 'a cascata' sulle scadenze successive.
- L'art. 157 d.l. 34/2020 ha natura speciale e disciplina in modo autonomo la notifica degli atti impositivi con termini di decadenza in scadenza tra l'8 marzo e il 31 dicembre 2020; per tali atti, la proroga ivi prevista assorbe quella di 85 giorni dell'art. 67 e non è ulteriormente sommabile.
- Quando una sentenza di merito esclude l'applicazione della sospensione emergenziale sostenendo che essa non si estenda ad annualità successive, la decisione è censurabile per falsa applicazione della disciplina speciale, se il termine di decadenza era ancora pendente nel periodo sospeso.
- In materia tributaria, ai fini della tempestività dell'avviso di accertamento, occorre distinguere tra la sospensione dei termini di decadenza degli uffici e la distinta disciplina speciale di emissione/notifica prevista per gli atti con scadenze nel 2020.
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