Cassazione Civile, Ordinanza n. 12976/2025 del 14/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia nasce dall'applicazione, da parte della Cassa, di un contributo di solidarietà mediante trattenute sulla pensione del resistente. Il giudice di merito aveva ritenuto illegittime tali trattenute e aveva condannato la Cassa alla restituzione delle somme, limitando però la ripetizione ai soli importi non coperti da prescrizione decennale decorrente dalla proposizione del ricorso di primo grado. In cassazione la Cassa ha proposto tre motivi: con i primi due ha sostenuto la legittimità del contributo di solidarietà, invocando la disciplina legislativa e regolamentare dell'ente, i principi di autonomia delle Casse privatizzate, il rispetto dell'equilibrio di bilancio e la compatibilità del prelievo con il sistema pensionistico; con il terzo ha contestato l'applicazione della prescrizione decennale, sostenendo invece la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici e delle relative differenze, anche sulla base dell'art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi, ribadendo il consolidato orientamento secondo cui gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre con atto regolamentare un contributo di solidarietà su pensioni già determinate, perché si tratterebbe di un prelievo patrimoniale riservato alla legge ai sensi dell'art. 23 Cost. Ha inoltre respinto la censura sulla prescrizione, affermando che, quando sia contestato l'ammontare del trattamento pensionistico per effetto di una trattenuta illegittima, il diritto alla riliquidazione delle somme segue la prescrizione ordinaria decennale e non quella quinquennale dei ratei pensionistici; l'art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970 riguarda infatti la riliquidazione della pensione e non l'indebita trattenuta derivante da una misura patrimoniale illegittima. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., con condanna della ricorrente alle spese, alla rifusione di una somma equitativa in favore del resistente, al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente a sostegno del potere regolamentare della Cassa, ma ritenuto non idoneo a legittimare un contributo di solidarietà su pensioni già determinate
art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC
invocato come base del prelievo, ma ritenuto incompatibile con il principio per cui il contributo patrimoniale può essere imposto solo dalla legge
Delibera CNPADC del 27.6.2013
atto applicativo del contributo di solidarietà, ritenuto privo di idonea copertura legislativa
art. 3, comma 12, L. n. 335/1995
richiamato nel dibattito sulla legittimità del prelievo e sul principio del pro rata
art. 1, comma 763, L. n. 296/2006
richiamato dalla ricorrente, ma non idoneo a superare il limite dell'art. 23 Cost.
art. 1, comma 488, L. n. 147/2013
richiamato in relazione a prelievi di solidarietà e alla relativa giurisprudenza costituzionale e di legittimità
art. 24, comma 24, D.L. n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011
richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina dell'equilibrio del sistema previdenziale
art. 3 Cost.
esclusa ogni questione di illegittimità costituzionale prospettata dalla ricorrente sulla diversa disciplina della prescrizione
art. 23 Cost.
il contributo di solidarietà è qualificato come prestazione patrimoniale imposta, che richiede copertura legislativa e non può essere introdotta dalla Cassa
art. 38 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della funzione previdenziale del prelievo, ma non decisivo per superare il limite dell'art. 23 Cost.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
rubrica dei motivi di ricorso per violazione di legge
base della declaratoria di inammissibilità per contrasto con giurisprudenza consolidata
ritenuto applicabile alla domanda di riliquidazione delle somme trattenute illegittimamente, in quanto diritto non riducibile alla sola disciplina dei ratei pensionistici
la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici richiede liquidità ed esigibilità del credito e non si applica alla contestazione dell'ammontare della pensione per effetto di trattenute illegittime
art. 129 R.D.L. n. 1827/1935
richiamato dalla ricorrente per sostenere la prescrizione quinquennale, ma ritenuto non pertinente al caso
art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970
interpretato come norma riferita alla riliquidazione della pensione, non all'indebita trattenuta derivante da una misura patrimoniale illegittima
richiamato per la decisione conforme alla proposta non accettata e per le conseguenze sanzionatorie
applicato per la condanna al pagamento di una somma equitativa in favore della controparte e di una ulteriore somma alla Cassa delle Ammende
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
applicato per il raddoppio del contributo unificato a seguito dell'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre, con atti regolamentari o delibere interne, un contributo di solidarietà su pensioni già determinate secondo i criteri legali, poiché un prelievo patrimoniale di questo tipo costituisce prestazione imposta riservata alla legge ai sensi dell'art. 23 Cost.
- Il rispetto dell'equilibrio finanziario dell'ente e del principio del pro rata non consente di superare il limite della riserva di legge quando il prelievo non incide sui criteri di calcolo della pensione ma opera come trattenuta successiva su un trattamento già liquidato.
- Quando si contesta l'ammontare del trattamento pensionistico perché è stata applicata una trattenuta illegittima, la domanda di riliquidazione delle somme è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale; la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici presuppone invece crediti liquidi ed esigibili già posti a disposizione dell'assicurato.
- L'art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970 si applica alle differenze dovute a seguito di riliquidazione della pensione, non all'indebita decurtazione derivante da un prelievo patrimoniale illegittimo che non attiene al sistema di calcolo del rateo in sé.
- Quando il ricorso per cassazione si pone in contrasto con un orientamento di legittimità consolidato senza addurre argomenti nuovi, può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
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