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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12976/2025 del 14/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia nasce dall'applicazione, da parte della Cassa, di un contributo di solidarietà mediante trattenute sulla pensione del resistente. Il giudice di merito aveva ritenuto illegittime tali trattenute e aveva condannato la Cassa alla restituzione delle somme, limitando però la ripetizione ai soli importi non coperti da prescrizione decennale decorrente dalla proposizione del ricorso di primo grado. In cassazione la Cassa ha proposto tre motivi: con i primi due ha sostenuto la legittimità del contributo di solidarietà, invocando la disciplina legislativa e regolamentare dell'ente, i principi di autonomia delle Casse privatizzate, il rispetto dell'equilibrio di bilancio e la compatibilità del prelievo con il sistema pensionistico; con il terzo ha contestato l'applicazione della prescrizione decennale, sostenendo invece la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici e delle relative differenze, anche sulla base dell'art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970.

La decisione

La Corte ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi, ribadendo il consolidato orientamento secondo cui gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre con atto regolamentare un contributo di solidarietà su pensioni già determinate, perché si tratterebbe di un prelievo patrimoniale riservato alla legge ai sensi dell'art. 23 Cost. Ha inoltre respinto la censura sulla prescrizione, affermando che, quando sia contestato l'ammontare del trattamento pensionistico per effetto di una trattenuta illegittima, il diritto alla riliquidazione delle somme segue la prescrizione ordinaria decennale e non quella quinquennale dei ratei pensionistici; l'art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970 riguarda infatti la riliquidazione della pensione e non l'indebita trattenuta derivante da una misura patrimoniale illegittima. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., con condanna della ricorrente alle spese, alla rifusione di una somma equitativa in favore del resistente, al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 509/1994

    richiamato dalla ricorrente a sostegno del potere regolamentare della Cassa, ma ritenuto non idoneo a legittimare un contributo di solidarietà su pensioni già determinate

  • art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC

    invocato come base del prelievo, ma ritenuto incompatibile con il principio per cui il contributo patrimoniale può essere imposto solo dalla legge

  • Delibera CNPADC del 27.6.2013

    atto applicativo del contributo di solidarietà, ritenuto privo di idonea copertura legislativa

  • art. 3, comma 12, L. n. 335/1995

    richiamato nel dibattito sulla legittimità del prelievo e sul principio del pro rata

  • art. 1, comma 763, L. n. 296/2006

    richiamato dalla ricorrente, ma non idoneo a superare il limite dell'art. 23 Cost.

  • art. 1, comma 488, L. n. 147/2013

    richiamato in relazione a prelievi di solidarietà e alla relativa giurisprudenza costituzionale e di legittimità

  • art. 24, comma 24, D.L. n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011

    richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina dell'equilibrio del sistema previdenziale

  • art. 3 Cost.

    esclusa ogni questione di illegittimità costituzionale prospettata dalla ricorrente sulla diversa disciplina della prescrizione

  • art. 23 Cost.

    il contributo di solidarietà è qualificato come prestazione patrimoniale imposta, che richiede copertura legislativa e non può essere introdotta dalla Cassa

  • art. 38 Cost.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della funzione previdenziale del prelievo, ma non decisivo per superare il limite dell'art. 23 Cost.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    rubrica dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    base della declaratoria di inammissibilità per contrasto con giurisprudenza consolidata

  • art. 2946 c.c.

    ritenuto applicabile alla domanda di riliquidazione delle somme trattenute illegittimamente, in quanto diritto non riducibile alla sola disciplina dei ratei pensionistici

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici richiede liquidità ed esigibilità del credito e non si applica alla contestazione dell'ammontare della pensione per effetto di trattenute illegittime

  • art. 129 R.D.L. n. 1827/1935

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la prescrizione quinquennale, ma ritenuto non pertinente al caso

  • art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970

    interpretato come norma riferita alla riliquidazione della pensione, non all'indebita trattenuta derivante da una misura patrimoniale illegittima

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la decisione conforme alla proposta non accettata e per le conseguenze sanzionatorie

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    applicato per la condanna al pagamento di una somma equitativa in favore della controparte e di una ulteriore somma alla Cassa delle Ammende

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    applicato per il raddoppio del contributo unificato a seguito dell'inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre, con atti regolamentari o delibere interne, un contributo di solidarietà su pensioni già determinate secondo i criteri legali, poiché un prelievo patrimoniale di questo tipo costituisce prestazione imposta riservata alla legge ai sensi dell'art. 23 Cost.
  • Il rispetto dell'equilibrio finanziario dell'ente e del principio del pro rata non consente di superare il limite della riserva di legge quando il prelievo non incide sui criteri di calcolo della pensione ma opera come trattenuta successiva su un trattamento già liquidato.
  • Quando si contesta l'ammontare del trattamento pensionistico perché è stata applicata una trattenuta illegittima, la domanda di riliquidazione delle somme è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale; la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici presuppone invece crediti liquidi ed esigibili già posti a disposizione dell'assicurato.
  • L'art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970 si applica alle differenze dovute a seguito di riliquidazione della pensione, non all'indebita decurtazione derivante da un prelievo patrimoniale illegittimo che non attiene al sistema di calcolo del rateo in sé.
  • Quando il ricorso per cassazione si pone in contrasto con un orientamento di legittimità consolidato senza addurre argomenti nuovi, può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullità

Testo integrale

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