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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12519/2025 del 12/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda il riconoscimento di differenze retributive per il tempo necessario alla vestizione e svestizione della divisa da infermiere e per la sovrapposizione tra turni, nel periodo dal 23 febbraio 2018 al 31 dicembre 2020. Il lavoratore aveva ottenuto in primo e secondo grado la condanna della ASL al pagamento di una somma corrispondente a 10 minuti giornalieri, ritenuti dovuti come tempo di lavoro effettivo. La Corte d'appello ha valorizzato la necessità sistematica della vestizione, imposta dall'organizzazione aziendale, e ha ritenuto che il CCNL riconoscesse 10 minuti per vestizione/svestizione e 5 minuti per il cambio consegne, mentre il contratto integrativo aziendale prevedeva una disciplina di miglior favore per il passaggio di consegne. La ASL ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: ha dedotto, in sintesi, la novità in appello della questione tra straordinario di fatto e straordinario formale; la violazione dei CCNL di area sanità 2016 e 2019, sostenendo che le timbrature fossero irrilevanti e che lo straordinario richiedesse autorizzazione; la violazione dei canoni ermeneutici per omessa o parziale lettura del regolamento aziendale sull'orario di lavoro; l'erronea interpretazione del contratto collettivo e del contratto integrativo, assumendo che il tempo massimo riconoscibile fosse già ricompreso nei minuti del cambio consegne e che vi fosse una indebita doppia retribuzione; la violazione dell'art. 5 d.lgs. 66/2003 sul riposo compensativo; e ancora la violazione dei criteri di interpretazione contrattuale con riguardo all'allegato del contratto integrativo aziendale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi, secondi, quarti e quinti motivi non colpissero la ratio decidendi, perché la Corte territoriale non si era limitata a qualificare come nuova la questione regolamentare, ma aveva anche deciso nel merito che il tempo di vestizione/svestizione, quando effettivamente svolto e imposto dall'organizzazione del servizio, deve essere retribuito, e che l'ulteriore riconoscimento di 10 minuti per la sovrapposizione tra turni derivava dal contratto integrativo aziendale di miglior favore espressamente fatto salvo dal CCNL. I terzi e sesti motivi sono stati parimenti dichiarati inammissibili perché, pur formalmente denunciando violazioni dei canoni ermeneutici, miravano in realtà a ottenere una diversa lettura del contratto collettivo e dell'allegato aziendale, domanda non consentita in sede di legittimità se la motivazione di merito è logica e non implausibile. La Corte ha quindi confermato l'impostazione della sentenza impugnata e ha condannato il ricorrente alle spese di legittimità, dando atto altresì dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.

    usato come parametro per denunciare violazioni di legge e di contratti collettivi, ma le censure sono state ritenute inammissibili perché non coglievano la ratio decidendi o tendevano a un nuovo giudizio di merito.

  • art. 437 c.p.c.

    invocato per contestare la pretesa novità della questione in appello; la Corte ha ritenuto che la censura non colpisse adeguatamente la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 30 CCNL Area Sanità 2016

    richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'irrilevanza delle timbrature e dell'esigenza di autorizzazione dello straordinario; la Corte ha rilevato che la censura non si confrontava con la diversa ratio della decisione impugnata.

  • art. 47 CCNL Area Sanità 2019

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che i turnisti non fossero retribuiti sulla base delle timbrature; la Corte ha reputato la doglianza non decisiva rispetto alla motivazione di merito.

  • art. 1362 c.c.

    richiamato per contestare l'interpretazione del regolamento e del contratto integrativo; la Corte ha ribadito che l'interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito e censurabile solo per violazione dei canoni legali o motivazione illogica.

  • artt. 1363 ss. c.c.

    richiamati insieme all'art. 1362 c.c. come canoni ermeneutici, ma la censura è stata reputata una richiesta di diversa interpretazione fattuale.

  • art. 5 d.lgs. n. 66/2003

    invocato dalla ricorrente in relazione al riposo compensativo; la Corte ha ritenuto la doglianza inidonea a superare la motivazione di merito.

  • art. 27 CCNL area sanità

    interpretato nel senso che riconosce 10 minuti per vestizione/svestizione e 5 minuti per il cambio consegne; la Corte territoriale ha ritenuto che il contratto integrativo potesse prevedere una disciplina di miglior favore per la sovrapposizione dei turni.

  • art. 4 del Regolamento per la disciplina dell'orario di lavoro

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che il lavoro straordinario decorresse solo dopo 15 minuti e previa autorizzazione; la Corte ha ritenuto la questione nuova in appello e comunque non decisiva.

  • art. 5 del Regolamento per la disciplina dell'orario di lavoro

    richiamato per affermare l'irrilevanza delle timbrature ai fini del computo delle ore lavorate; la censura è stata giudicata non decisiva rispetto al ragionamento della Corte d'appello.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di esito sfavorevole.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la denuncia di violazione dei canoni ermeneutici non può risolversi nella mera proposta di un'interpretazione alternativa del contratto o del regolamento, ma deve indicare specificamente l'errore giuridico commesso dal giudice di merito.
  • Le censure sono inammissibili quando non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limitano a contestare argomenti secondari o profili non decisivi.
  • L'interpretazione di contratti collettivi, regolamenti aziendali e atti assimilabili è riservata al giudice di merito e può essere sindacata in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione mancante, illogica o incoerente.
  • Quando il giudice accerta che un'attività preparatoria o accessoria, come la vestizione/svestizione di una divisa imposta dall'organizzazione del servizio, è sistematicamente necessaria e prodromica alla prestazione, tale tempo può assumere rilievo retributivo se effettivamente lavorato.
  • La disciplina collettiva di settore e quella integrativa aziendale devono essere lette in modo coordinato; una clausola aziendale di miglior favore può integrare la disciplina nazionale se non la contraddice e se resta espressamente salvaguardata da quest'ultima.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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