Cassazione Civile, Ordinanza n. 12960/2025 del 14/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La lite nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una dipendente universitaria in servizio presso l'azienda ospedaliero-universitaria per il pagamento di una somma a titolo di equiparazione stipendiale prevista dall'art. 31 d.P.R. n. 761/1979 per un determinato periodo. L'Università aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo e, nel giudizio, aveva chiamato in causa l'azienda ospedaliera. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione e la Corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo che la dipendente potesse agire nei confronti sia dell'Università sia dell'azienda, ma che nel caso concreto l'Università non avesse formulato una vera domanda di manleva nei confronti del Policlinico. In cassazione l'Università ha dedotto due motivi: 1) violazione dell'art. 106 c.p.c., sostenendo che la chiamata in causa dell'azienda era finalizzata alla garanzia impropria e alla manleva per ogni conseguenza pregiudizievole dell'eventuale condanna; 2) violazione dell'art. 31, comma 2, d.P.R. n. 761/1979, assumendo che l'obbligazione di pagamento non potesse gravare sulla sola Università e che, in base anche a un lodo arbitrale del 20 aprile 2012, le somme dovessero essere poste a carico dell'azienda o comunque dei soggetti pubblici coinvolti nei rapporti interni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo non colpisse tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata, perché la Corte d'appello non si era limitata a qualificare la chiamata in causa come non contenente una domanda di garanzia, ma aveva anche osservato che, anche a volerla qualificare in tal senso, sarebbe stato necessario impugnare specificamente l'omessa pronuncia del Tribunale sulla domanda di manleva. Inoltre il motivo difettava del requisito di specifica indicazione degli atti ex art. 366 n. 6 c.p.c. Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile per mancata trascrizione e localizzazione del lodo arbitrale e perché, comunque, il lodo attiene ai rapporti interni tra debitori solidali e non è opponibile al creditore che agisca verso uno solo dei debitori. È stata quindi confermata la condanna dell'Università alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 106 c.p.c.
La chiamata del terzo può essere invocata ai fini della garanzia impropria, ma la qualificazione della domanda deve risultare dagli atti e, se il giudice di merito la interpreta diversamente, la censura deve colpire specificamente la ratio decidendi.
art. 366 n. 6 c.p.c.
Il ricorrente deve indicare in modo specifico gli atti e i documenti su cui il motivo si fonda, trascrivendone le parti rilevanti o indicandone con precisione la sede processuale; in difetto, la censura è inammissibile.
art. 31 d.P.R. n. 761/1979
La norma è richiamata quale base dell'indennità di perequazione/equiparazione stipendiale invocata dalla dipendente; non viene tuttavia accolta la tesi che essa imponga, nel rapporto processuale instaurato dalla creditrice, l'imputazione del debito alla sola Università o il vincolo del lodo sui rapporti esterni.
art. 1294 c.c.
L'obbligazione verso il lavoratore è ricostruita come solidale tra i soggetti pubblici coinvolti, salvo diversa previsione di legge o titolo che attribuisca natura parziaria.
art. 1292 c.c.
Il creditore può agire contro uno solo dei debitori solidali; i patti o gli assetti interni tra condebitori non limitano l'azione del creditore esterno.
art. 1298 c.c.
Il lodo arbitrale e le regolazioni successive rilevano solo nei rapporti interni tra debitori solidali, non nei confronti del creditore esterno.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti per l'obbligo della parte soccombente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando la sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è sufficiente a sorreggerne il dispositivo, il ricorso per cassazione è inammissibile se non censura specificamente tutte le rationes.
- Nel ricorso per cassazione è indispensabile il rispetto dell'onere di specifica indicazione degli atti e documenti rilevanti: la mancata trascrizione o localizzazione nel fascicolo rende inammissibile il motivo.
- Nei rapporti tra soggetti pubblici coinvolti nella gestione di prestazioni dovute al personale universitario strutturato nel sistema sanitario, la tutela del lavoratore può essere azionata nei confronti di entrambi i soggetti legittimati, con configurazione di obbligazione solidale salvo diversa previsione normativa.
- Gli accordi o i lodi che regolano i rapporti interni tra coobbligati solidali non sono opponibili al creditore che abbia scelto di agire contro uno solo dei debitori.
- La qualificazione di una chiamata in causa come domanda di manleva richiede che ciò risulti dal contenuto effettivo dell'atto; se il giudice di merito rileva anche un'omessa impugnazione della mancata pronuncia, la censura deve investire entrambe le ragioni della decisione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 14 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 12974/2025 del 14/05/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 14 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 12975/2025 del 14/05/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 14 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 12976/2025 del 14/05/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 13 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 12642/2025 del 13/05/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 12 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 12518/2025 del 12/05/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 12 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 12519/2025 del 12/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →