Cassazione Civile, Ordinanza n. 12518/2025 del 12/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro alle dipendenze di un comune, nel quale il dipendente deduceva di avere subito un illegittimo declassamento/inquadramento inferiore, collegato a una serie di deliberazioni dell'ente: in particolare una delibera del 1996 che avrebbe inciso sul suo inquadramento economico e una successiva delibera del 1998 che avrebbe ulteriormente modificato il suo profilo professionale. Il lavoratore chiedeva il riconoscimento dell'illegittimità del passaggio dalla VIII alla VII qualifica, il pagamento delle differenze retributive, la ricostruzione della posizione contributiva e il risarcimento dei danni da demansionamento, prospettando anche una condotta datoriale qualificabile come straining. Il Tribunale aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sul capo relativo all'inquadramento e aveva rigettato la domanda risarcitoria; la Corte d'appello aveva confermato. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto, con i primi due motivi, eccesso di potere giurisdizionale e denegata giustizia, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe male individuato l'oggetto della domanda e avrebbe erroneamente concentrato l'attenzione sulla sola delibera del 1996, trascurando quella del 1998 e l'unitarietà del rapporto di lavoro. Con il terzo motivo ha denunciato violazione delle regole sul riparto dell'onere probatorio e degli artt. 2087 e 2103 c.c., sostenendo che la condotta datoriale integrasse straining anche in assenza di un preciso intento persecutorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo. Ha ritenuto errata la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, richiamando il criterio del petitum sostanziale e il principio per cui, nel pubblico impiego contrattualizzato, se il lavoratore deduce un inadempimento unitario dell'amministrazione che si protrae oltre il 30 giugno 1998, la giurisdizione spetta al giudice ordinario anche per la parte del rapporto anteriore a tale data, per evitare la frammentazione della tutela. Ha quindi dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda relativa all'illegittimità del passaggio di qualifica e sulle correlate domande di differenze retributive, ricostruzione contributiva e risarcimento del danno da demansionamento. Poiché l'abrogazione dell'art. 353 c.p.c. impedisce oggi la regressione della causa al primo grado nei casi di riforma della decisione sulla giurisdizione, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese. Ha invece rigettato il terzo motivo, ritenendo corretta la valutazione di merito della Corte territoriale: la dedotta condotta non era sufficientemente circostanziata e non integrava gli elementi dello straining, né risultava un comportamento stressogeno scientemente attuato idoneo a fondare la responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c.
Norme richiamate
richiamato nel primo motivo come norma asseritamente violata dalla corte di merito nella valutazione della domanda e delle allegazioni del lavoratore
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato a fondamento della censura di nullità per violazione di legge processuale
art. 111 Cost.
richiamato nel secondo motivo come parametro del divieto di denegata giustizia
indicazione del vizio di ricorso dedotto per eccesso di potere giurisdizionale
art. 33 del d.lgs. n. 29/1993
richiamato per descrivere il passaggio del lavoratore ad altra amministrazione a seguito di mobilità
art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001
richiamato quale norma eccezionale sulla sopravvivenza della giurisdizione amministrativa nel pubblico impiego contrattualizzato
richiamato come fondamento della responsabilità datoriale per condotte stressogene e per la tutela dell'integrità psicofisica del lavoratore
richiamato nel terzo motivo in relazione al divieto di demansionamento e alla modificazione delle mansioni
indicato per la dedotta violazione di legge sostanziale e delle regole sull'onere probatorio
menzionato per l'intervenuta abrogazione, con effetti sulle impugnazioni proposte dopo il 28 febbraio 2023
art. 35, commi 1 e 4, d.lgs. n. 149/2022
richiamato per la disciplina intertemporale dell'abrogazione dell'art. 353 c.p.c.
art. 3, comma 26, d.lgs. n. 149/2022
norma che ha abrogato l'art. 353 c.p.c.
art. 1, comma 380, lett. a), L. n. 197/2022
richiamato per la modifica della disciplina transitoria del rito civile
interpretato nel senso che, in caso di riforma della sentenza che neghi la giurisdizione del giudice ordinario, il giudice di appello trattiene la causa e ammette le parti alle attività precluse, disponendo ove possibile la rinnovazione degli atti
richiamato quale norma cui rinvia il meccanismo di rinnovazione degli atti in appello
evocato indirettamente nel motivo relativo al riparto dell'onere probatorio
non espressamente trattato nel merito; non ricavabile dal testo come norma decisiva
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, la giurisdizione va individuata avendo riguardo al petitum sostanziale e non al solo dato formale delle singole delibere o degli atti amministrativi contestati; se la domanda investe un inadempimento unitario dell'amministrazione, la persistenza della condotta oltre il 30 giugno 1998 radica la giurisdizione del giudice ordinario anche per la porzione di rapporto anteriore a tale data.
- Non è ammissibile frazionare la tutela giurisdizionale sul medesimo rapporto di lavoro affidando questioni inscindibili a giudici diversi, poiché ciò potrebbe condurre a decisioni contrastanti su una stessa situazione sostanziale.
- Dopo l'abrogazione dell'art. 353 c.p.c., quando la corte d'appello riforma la sentenza di primo grado riconoscendo la giurisdizione del giudice ordinario, non deve più rimettere la causa al primo giudice ma deve trattenerla e consentire alle parti le attività processuali eventualmente precluse.
- La configurabilità del mobbing richiede una pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli e un intento persecutorio; la configurabilità dello straining può invece prescindere dalla pluralità delle condotte, ma richiede comunque la prova di comportamenti stressogeni scientemente attuati o del mantenimento colposo di un ambiente stressogeno.
- La mera allegazione di un episodio o di una scelta organizzativa dell'ente, se non adeguatamente circostanziata e non idonea a mostrare gli elementi costitutivi della fattispecie, non basta a fondare responsabilità datoriale per straining.
- Le censure di legittimità non possono risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito e delle risultanze di causa quando la corte territoriale abbia già effettuato un accertamento fattuale coerente con i principi di diritto applicabili.
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