Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 12974/2025 del 14/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Una cooperativa sociale ha impugnato un verbale di accertamento dell'ente previdenziale con cui veniva contestato un debito contributivo. La contestazione riguardava periodi in cui l'attività dei lavoratori era stata svolta con orario ridotto rispetto a quello ordinario: la cooperativa aveva versato i contributi sulla retribuzione effettivamente corrisposta e non sulla retribuzione piena ritenuta dovuta dall'ente. Dopo il rigetto in primo grado e la conferma in appello, la società ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) nullità della sentenza e del procedimento per inammissibilità di motivi di appello e violazione delle norme processuali e dell'obbligo di motivazione; 2) violazione della disciplina sul regime convenzionale e sulla base imponibile contributiva, assumendo che nel periodo marzo-dicembre 2009 dovessero applicarsi salari forfettari e che eccedenze retributive come mensilità aggiuntive non rilevassero ai fini previdenziali; 3) violazione della disciplina sull'orario multiperiodale e del CCNL cooperative sociali, sostenendo la legittimità di un sistema di flessibilità oraria; 4) violazione delle norme sulla cooperativa e sull'orario di lavoro, deducendo che il regolamento interno approvato dai soci consentisse di modulare l'orario in base alla concreta disponibilità di lavoro; 5) violazione delle norme sull'onere della prova e sulla valutazione delle prove, sostenendo che l'ente non avesse adeguatamente allegato e provato gli elementi del verbale e che vi fosse stata inversione dell'onere probatorio; 6) violazione delle norme sul contenuto della pronuncia e sul contraddittorio, per avere la Corte d'appello omesso di pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale/incidentale dell'INPS di condanna al pagamento delle somme dovute.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza, perché la ricorrente non aveva trascritto né l'atto di appello né il ricorso di primo grado né la decisione del tribunale, impedendo alla Corte il controllo sulla decisività delle doglianze. Ha ritenuto infondati, ma anche in parte inammissibili, i motivi dal secondo al quarto, richiamando l'orientamento consolidato secondo cui l'obbligo contributivo si calcola sul minimale contributivo, parametrato alla retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva e all'orario normale, indipendentemente da quanto effettivamente corrisposto o da riduzioni di orario concordate tra le parti, salvo ipotesi previste dalla legge o dal contratto collettivo. Ha inoltre evidenziato che la Corte territoriale aveva accertato in fatto l'assenza di un vero accordo sulle riduzioni di orario e che tale ratio non era stata specificamente censurata. Ha dichiarato inammissibile il quinto motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi sull'inderogabilità del minimale contributivo e perché non ricorrevano i presupposti per denunciare violazioni degli artt. 115, 116 e 2697 c.c. Infine, ha dichiarato inammissibile il sesto motivo per difetto di interesse, trattandosi della doglianza della cooperativa sull'omessa pronuncia circa l'appello incidentale dell'INPS. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    il requisito di specificità/autosufficienza del ricorso per cassazione richiede la trascrizione o comunque l'indicazione puntuale degli atti e documenti rilevanti, anche in caso di errores in procedendo.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato solo per la trattazione camerale e il deposito dell'ordinanza.

  • art. 414 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso come parametro processuale violato.

  • art. 416 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso come parametro processuale violato.

  • art. 420 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso come parametro processuale violato.

  • art. 435 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso come parametro processuale violato.

  • art. 437 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso come parametro processuale violato.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato a sostegno del vizio di motivazione denunciato dalla ricorrente.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    richiamato a sostegno del vizio di motivazione denunciato dalla ricorrente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per aderire all'orientamento consolidato della Corte senza integrale ripetizione delle ragioni già affermate in precedenza.

  • art. 1, comma 787, l. n. 296/2006

    invocato dalla ricorrente a sostegno dell'applicabilità di un regime convenzionale e dell'irrilevanza di talune voci retributive ai fini contributivi.

  • art. 35 d.P.R. n. 797/1955

    invocato dalla ricorrente come base del preteso regime convenzionale di determinazione della contribuzione.

  • art. 2115 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare la base imponibile contributiva.

  • art. 3, comma 2, d.lgs. n. 66/2003

    invocato dalla ricorrente per sostenere la legittimità dell'orario multiperiodale.

  • art. 52 C.C.N.L. cooperative sociali

    richiamato dalla ricorrente quale fonte del sistema di flessibilità oraria applicato.

  • art. 1, comma 2, lett. d), l. n. 142/2001

    invocato dalla ricorrente in relazione al regolamento della cooperativa e all'orario di lavoro dei soci lavoratori.

  • art. 29 d.l. n. 244/1995 conv. in l. n. 341/1995

    invocato dalla ricorrente sulla disciplina della cooperativa e dell'orario di lavoro.

  • art. 1 l. n. 389/1989

    richiamato dalla Corte come norma cardine del minimale contributivo, che impone di assumere come base di calcolo la retribuzione non inferiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva.

  • art. 4 Cost.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della propria impostazione sull'orario di lavoro e sulla retribuzione.

  • art. 2697 c.c.

    la violazione è denunciabile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; nel caso concreto ciò non è avvenuto.

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso in tema di allegazione e domanda.

  • art. 115 c.p.c.

    la sua violazione non ricorre quando il giudice valuti prove introdotte dalle parti; la Corte escludeva nel caso l'uso di prove d'ufficio fuori dai casi consentiti.

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione è configurabile solo se il giudice valuta liberamente una prova legale o si ritiene vincolato da una prova liberamente apprezzabile.

  • art. 421 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso sulla gestione istruttoria del processo del lavoro.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel motivo sul preteso omesso esame della domanda dell'INPS.

  • art. 436 c.p.c.

    richiamato nel motivo sul preteso omesso esame della domanda dell'INPS.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    comporta, in caso di rigetto, il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato quale parametro per la determinazione dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di contribuzione previdenziale, la base imponibile non coincide necessariamente con la retribuzione effettivamente corrisposta: opera il principio del minimale contributivo, sicché il contributo va parametrato almeno alla retribuzione prevista dal contratto collettivo applicabile, nei limiti stabiliti dalla legge.
  • L'obbligazione contributiva è autonoma rispetto all'obbligazione retributiva: non ogni riduzione consensuale dell'orario o della prestazione lavorativa incide sulla misura dei contributi dovuti, salvo che la riduzione sia riconducibile a ipotesi espressamente previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva.
  • Nel ricorso per cassazione, anche quando si denunciano errores in procedendo, il requisito di specificità e autosufficienza impone di indicare e, nei limiti necessari, trascrivere gli atti processuali rilevanti; in mancanza, la censura è inammissibile perché la Corte non può verificare la decisività delle doglianze.
  • La deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo in casi rigorosi: rispettivamente quando il giudice utilizzi prove non introdotte dalle parti o attribuisca valore diverso da quello legale alle prove, oppure consideri come liberamente valutabile una prova legale o viceversa.
  • La deduzione di violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile in cassazione solo se il giudice abbia effettivamente invertito l'onere della prova rispetto alla regola legale, non quando la censura investa in realtà la valutazione del materiale probatorio o la ricostruzione del fatto.
  • Una censura per omessa pronuncia è inammissibile se la parte non ha interesse concreto e attuale a dolersene, oppure se la doglianza non incide sulla ratio decidendi effettivamente posta a fondamento della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.