Cassazione Civile, Ordinanza n. 12975/2025 del 14/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto dall'INPS per contributi omessi e somme aggiuntive riferiti alla ditta dell'opponente. Il destinatario del decreto propone opposizione deducendo: che il provvedimento monitorio sarebbe stato emesso sulla base della sola attestazione del responsabile dell'ufficio; che prima del ricorso monitorio l'INPS non avrebbe richiesto i contributi con altri strumenti; che il verbale ispettivo non gli sarebbe mai stato notificato; e che, in ogni caso, il credito sarebbe prescritto. Nei gradi di merito la domanda oppositiva viene respinta: il Tribunale conferma il decreto ingiuntivo e la Corte d'appello rigetta il gravame. In Cassazione il ricorrente propone due motivi: (1) violazione degli artt. 2697 e 2700 c.c. e di norme processuali, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe indebitamente ritenuto assolto l'onere probatorio dell'INPS con la sola produzione del verbale ispettivo, prodotto solo nel giudizio di opposizione, e che non vi fosse prova sufficiente del quantum debeatur, specie quanto alle sanzioni civili, in assenza di conteggi e criteri di calcolo; (2) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. su uno specifico motivo di appello diretto a contenere la condanna nella minor somma che il ricorrente riteneva dovuta, anche alla luce della CTU contabile.
La decisione
La Corte di cassazione respinge il ricorso. Esclude innanzitutto ogni questione su prescrizione o rituale conoscenza del verbale ispettivo, perché tali profili non risultano realmente devoluti in questa sede, essendo le censure concentrate solo sul quantum. Ritiene inammissibile il primo motivo perché la Corte d'appello non ha attribuito al verbale ispettivo un'efficacia probatoria indebita sul quantum, ma ha valorizzato il principio di non contestazione, osservando che l'opponente non aveva mosso contestazioni specifiche ai fatti costitutivi del credito, e ha inoltre correttamente ritenuto inammissibile/irrilevante la CTU contabile, disposta con quesito esplorativo e non utilizzabile per colmare lacune difensive della parte. La Suprema Corte aggiunge che il verbale conteneva già l'indicazione delle sanzioni civili dovute e che il ricorso non spiegava in concreto perché l'importo richiesto fosse errato. Rigetta anche il secondo motivo: non vi è omessa pronuncia perché la Corte d'appello ha espressamente esaminato e respinto il motivo di appello sul quantum, affermando che le censure dell'appellante erano infondate e motivando sul punto. Nessuna condanna alle spese per difetto di attività difensiva dell'INPS; viene altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
La violazione dell'articolo si configura solo se il giudice assegna l'onere probatorio alla parte sbagliata, non quando valuti erroneamente che la parte onerata abbia assolto la prova.
art. 2700 c.c.
Richiamato in relazione al valore probatorio del verbale ispettivo; la Corte nega che sia stato attribuito al verbale un valore eccedente quello consentito.
art. 416 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo in relazione alle contestazioni dell'opponente e al thema decidendum del giudizio previdenziale.
art. 424 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo come norma processuale evocata dal ricorrente.
art. 445 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo come norma processuale evocata dal ricorrente.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Veicola la censura di violazione di legge proposta contro la sentenza d'appello.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Veicola la censura di omessa pronuncia proposta dal ricorrente.
art. 112 c.p.c.
Serve a fondare il vizio di omessa pronuncia; la Corte esclude che il vizio sia presente, perché il motivo di appello era stato deciso.
art. 132, n. 4 c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. per sostenere il vizio di motivazione/omissione decisoria.
art. 327 c.p.c.
Richiamato per affermare la tempestività del ricorso in relazione alla disciplina del termine lungo per impugnare.
art. 380 bis 1 c.p.c.
Indica la trattazione in camera di consiglio e il termine per il deposito dell'ordinanza.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
art. 4 L. n. 48/1988
Citata nel verbale per individuare la base normativa delle sanzioni civili sulle contribuzioni omesse.
art. 8 d.l. 15.09.1990 n. 259
Citato nel verbale per le sanzioni civili relative a sgravi e fiscalizzazioni indebitamente operate.
art. 6, comma 9, lett. b) e c), L. n. 389/1989
Citato nel verbale quale base normativa delle sanzioni civili sulle somme dovute.
art. 6, comma 10, L. n. 389/1989
Richiamato nel verbale per la riserva di addebito delle sanzioni su sgravi e fiscalizzazioni per periodi ulteriori.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il principio di non contestazione opera anche rispetto ai fatti costitutivi del credito previdenziale: contestazioni generiche non sono sufficienti a superare le allegazioni dell'ente opposto.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. non sussiste quando il giudice abbia semplicemente ritenuto provata la pretesa creditoria; il vizio si configura solo se l'onere della prova viene erroneamente attribuito alla parte sbagliata.
- I verbali ispettivi degli enti previdenziali fanno piena prova solo dei fatti attestati come avvenuti in presenza o compiuti dai verbalizzanti; per gli altri elementi di fatto restano liberamente valutabili dal giudice insieme alle altre prove.
- Una consulenza tecnica d'ufficio non può essere usata per supplire a carenze difensive della parte né può essere disposta con quesiti esplorativi e indeterminati.
- Se il verbale ispettivo e il ricorso monitorio già contengono l'indicazione del criterio e dell'importo delle somme aggiuntive, il ricorrente che contesti il quantum deve specificare in modo puntuale l'errore di calcolo o la ragione dell'asserita eccedenza.
- Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice d'appello esamini il motivo di gravame e lo rigetti espressamente o implicitamente con una motivazione che ne assorba il contenuto.
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