Cassazione Civile, Ordinanza n. 12642/2025 del 13/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un medico specialista ambulatoriale interno nei confronti della ASL per ottenere il rimborso delle spese di viaggio previsto dall'art. 46 dell'ACN 2009, poi trasfuso nell'art. 48 dell'ACN 2015. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo che il medico dovesse provare non solo gli accessi effettuati presso l'ambulatorio e l'uso del mezzo proprio, ma anche gli esborsi effettivamente sostenuti. Con il ricorso per cassazione il medico deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1364 c.c., in relazione alla disciplina collettiva richiamata, nonché degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nell'interpretare la clausola negoziale e nell'aver preteso la prova analitica delle spese effettive, mentre il rimborso sarebbe dovuto in misura forfettaria sulla base dei chilometri percorsi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo perché il rimborso chilometrico previsto dall'ACN spetta soltanto per incarichi svolti in Comune diverso da quello di residenza, purché i Comuni siano nello stesso ambito zonale. Nel caso concreto, la domanda era stata proposta in modo generalizzato per il tragitto casa-ambulatorio tra Comuni diversi, e non nei rigorosi termini richiesti dalla clausola collettiva, sicché l'emolumento è stato dichiarato non spettante. La Corte ha però corretto la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 384, quarto comma, c.p.c., precisando che, una volta integrato il presupposto territoriale, il rimborso forfettario di euro 0,275 per chilometro non richiede la prova delle spese effettivamente sostenute, essendo liquidato in base a un costo fisso e predeterminato rapportato ai chilometri percorsi. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 46 ACN 2009
"Per incarichi svolti in Comune diverso da quello di residenza, purché entrambi siano compresi nello stesso ambito zonale, allo specialista ambulatoriale e al professionista viene corrisposto per ogni accesso un rimborso spese"
Il rimborso spese di viaggio è dovuto solo se l'incarico è svolto in un Comune diverso da quello di residenza, entro lo stesso ambito zonale; il riferimento è a un rimborso chilometrico per accesso.
art. 48 ACN 2015
trasfusione dell'art. 46 ACN 2009
La disciplina del rimborso spese di viaggio è stata mantenuta nella successiva contrattazione collettiva con contenuto sostanzialmente analogo.
art. 41, lett. f), ACN 2015
È richiamato come conferma espressa che il rimborso riguarda le spese di viaggio relative a incarichi svolti in Comune diverso da quello di residenza.
art. 1362 c.c.
Norma invocata dal ricorrente per sostenere una diversa interpretazione della clausola collettiva.
art. 1363 c.c.
Norma invocata dal ricorrente per l'interpretazione sistematica della clausola collettiva.
art. 1364 c.c.
Norma invocata dal ricorrente per l'interpretazione estensiva della clausola collettiva.
art. 2697 c.c.
Invocato in relazione al riparto dell'onere della prova circa i presupposti del rimborso.
art. 2727 c.c.
Invocato dal ricorrente con riguardo alle presunzioni semplici.
art. 2729 c.c.
Invocato dal ricorrente con riguardo alle presunzioni semplici e alla prova dei fatti costitutivi.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura è stata incardinata come violazione di legge per errata interpretazione della disciplina negoziale e delle norme sull'onere probatorio.
art. 384, quarto comma, c.p.c.
La Corte lo applica per correggere la motivazione giuridica della sentenza impugnata, pur confermandone il dispositivo di rigetto.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Viene dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
È richiamato quale parametro per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Il rimborso chilometrico previsto da una disciplina collettiva va riconosciuto solo al ricorrere dei presupposti testuali espressamente previsti dalla clausola, senza estensioni oltre il dato letterale quando la previsione individui in modo chiaro il perimetro applicativo.
- Quando il rimborso è predeterminato in misura forfettaria per chilometro percorso, il creditore non deve provare gli esborsi effettivamente sostenuti, ma solo i fatti costitutivi del diritto che la norma collega al rimborso, come l'effettivo accesso e la distanza rilevante.
- Se la domanda è formulata in modo non coerente con la fattispecie contrattuale prevista, il diritto al rimborso può essere negato anche a prescindere dalla questione probatoria sulle spese effettive.
- La Corte di cassazione può correggere la motivazione in diritto della sentenza impugnata mantenendone fermo il dispositivo quando il risultato decisorio sia comunque corretto per una diversa ragione giuridica.
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