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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17562/2024 del 26/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta dal proprietario di un immobile confinante contro i proprietari dell'unità vicina per ottenere l'accertamento della non conformità alla normativa acustica della parete divisoria tra gli edifici, con conseguente ordine di eseguire i lavori di adeguamento e risarcimento dei danni. In primo grado il tribunale aveva dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la consulenza tecnica aveva accertato il rispetto dei requisiti acustici dopo l'intervento eseguito. In appello una parte convenuta e, poi, in cassazione il suo erede hanno censurato: 1) l'applicabilità della disciplina sui requisiti acustici passivi, sostenendo l'abrogazione della normativa richiamata; 2) il difetto di interesse all'appello dopo la cessazione della materia del contendere; 3) e 4) l'omessa valutazione di fatti decisivi e l'erronea ripartizione dell'onere della prova, in particolare sulla data di installazione del pannello fonoisolante e sulla dedotta impossibilità materiale di un successivo inserimento; 5) la regolazione delle spese, dipendente dall'accoglimento dei motivi precedenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando la correttezza della sentenza d'appello nell'applicare la disciplina sui requisiti acustici passivi alla luce della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma interpretativa che ne escludeva l'applicazione nei rapporti tra privati. Ha respinto anche il secondo motivo, osservando che, essendo stata dichiarata in primo grado la cessazione della materia del contendere per l'avvenuto adeguamento dell'immobile, non vi era interesse attuale a una decisione di merito, né rilevava la sola riserva di separata azione risarcitoria. I motivi terzo e quarto sono stati dichiarati inammissibili perché miravano a una rivalutazione del materiale probatorio; la Corte ha condiviso l'impostazione della corte territoriale secondo cui, una volta allegato un fatto estintivo diverso dalla mera contestazione, gravava sulla parte che lo invocava l'onere di provarlo. Il quinto motivo, relativo alle spese, è stato disatteso in conseguenza del rigetto dei precedenti. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 113 c.p.c.

    il giudice deve pronunciare secondo diritto, ma la censura è stata ritenuta infondata o inammissibile perché la decisione di merito era corretta e la doglianza tendeva alla rivalutazione dei fatti.

  • art. 100 c.p.c.

    l'interesse ad agire o a impugnare deve essere attuale; dopo la cessazione della materia del contendere e in assenza di una domanda risarcitoria attuale, non sussiste interesse a ottenere una pronuncia di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    la censura di ultrapetizione/omessa pronuncia è stata esclusa, poiché la corte territoriale ha deciso nei limiti delle domande e delle eccezioni rilevanti.

  • art. 115 c.p.c.

    non è consentito in cassazione chiedere una nuova valutazione del compendio probatorio sotto la veste dell'omesso esame di fatti già scrutinati dal giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    la doglianza sulla valutazione delle prove è stata ritenuta inammissibile perché diretta a ottenere un diverso apprezzamento del materiale istruttorio.

  • art. 2697 c.c.

    chi allega un fatto estintivo o modificativo della pretesa deve provarlo; l'attore non può essere onerato della dimostrazione di circostanze specifiche dell'altrui difesa.

  • art. 2704 c.c.

    richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto decisivo dalla Corte ai fini della soluzione della controversia.

  • art. 2727 c.c.

    la censura sulle presunzioni è stata respinta perché il giudizio di merito aveva già compiuto una valutazione istruttoria complessiva e non meramente congetturale.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    il vizio di violazione di legge non può essere utilizzato per ottenere una nuova lettura delle risultanze probatorie.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    il vizio motivazionale è stato escluso perché le questioni dedotte miravano sostanzialmente a una diversa ricostruzione dei fatti.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto dalla norma.

  • art. 91 c.p.c.

    la censura sulle spese è stata respinta perché subordinata all'accoglimento dei motivi precedenti, che invece sono stati tutti rigettati o dichiarati inammissibili.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.

  • art. 11 preleggi

    il divieto di retroattività è un principio generale, ma non ha la stessa tutela costituzionale rafforzata delle norme richiamate dalla Corte.

  • art. 3 Cost.

    è stato richiamato in relazione alla declaratoria di illegittimità costituzionale della norma interpretativa retroattiva.

Massime di principio

  • In tema di requisiti acustici passivi degli edifici, la disciplina tecnica può continuare a rilevare nei rapporti tra privati se la norma che ne escludeva l'applicazione retroattiva è stata dichiarata incostituzionale; il giudice deve quindi applicare la regola risultante dalla pronuncia della Corte costituzionale.
  • La dichiarazione di cessazione della materia del contendere esclude, di regola, l'interesse a una decisione di merito, salvo una concreta domanda risarcitoria ancora attuale e non meramente eventuale.
  • Chi allega un fatto estintivo o modificativo della pretesa avversaria ha l'onere di provarlo; non può essere trasferito sulla controparte l'onere di dimostrare circostanze interne alla difesa avversaria.
  • In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione delle prove mascherando la doglianza come violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. o come omesso esame di fatti decisivi, quando il giudice di merito ha già esaminato compiutamente il materiale istruttorio.
  • La riserva di agire in separato giudizio non equivale a una domanda risarcitoria attuale e non basta, da sola, a fondare l'interesse all'impugnazione.
  • La statuizione sulle spese segue la soccombenza complessiva e resta ferma quando tutti i motivi di ricorso sono respinti o dichiarati inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveContratto preliminareVizi dell'immobile
RamiProcesso civileImmobiliareResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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