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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18083/2023 del 23/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento Ici per l’anno 2013 emesso nei confronti di un soggetto che aveva rivendicato l’esenzione per i terreni agricoli in quanto pensionato ed ex coltivatore diretto. Il giudice di primo grado aveva respinto il ricorso del contribuente, mentre la CTR aveva accolto l’appello ritenendo applicabile la norma di interpretazione autentica introdotta nel 2020 in materia di IMU, che include tra i coltivatori diretti anche i pensionati che continuino a svolgere attività agricola e mantengano l’iscrizione alla gestione previdenziale agricola. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, deducendo violazione delle norme sull’esenzione IMU perché la CTR avrebbe omesso di considerare che, per fruire dell’agevolazione, non basta essere pensionato e ancora attivo in agricoltura, ma occorre anche che il reddito agricolo prevalga sulle altre fonti di reddito; secondo, in via subordinata, denunciando l’illegittimità costituzionale delle disposizioni interpretate nel senso di attribuire retroattivamente l’agevolazione ai pensionati coltivatori diretti a prescindere dal requisito della prevalenza del reddito agrario.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Comune. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo, perché un ricorso per cassazione non può essere diretto soltanto a prospettare una questione di legittimità costituzionale della norma; tale questione può essere sollevata nel processo, ma non costituisce di per sé un vizio della sentenza impugnabile in cassazione. Quanto al primo motivo, la Corte lo ha ritenuto infondato: sulla base dell’art. 78-bis del d.l. n. 104/2020, interpretato autenticamente, i pensionati che continuano a svolgere attività agricola e restano iscritti alla previdenza agricola devono essere considerati coltivatori diretti ai fini IMU. L’iscrizione previdenziale già presuppone la valutazione dell’attività agricola secondo i criteri previdenziali e, quindi, non è richiesto un ulteriore requisito di prevalenza del reddito agricolo rispetto ad altre fonti di reddito. La Corte ha richiamato anche il sistema normativo previgente e successivo, coerente nel richiedere l’iscrizione alla previdenza agricola e la conduzione del fondo, senza aggiungere il requisito reddituale invocato dal Comune. Le spese sono state compensate integralmente per la novità della questione, ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 78-bis, comma 3, d.l. n. 104/2020 conv. in l. n. 126/2020

    "si considerano coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali anche i pensionati che, continuando a svolgere attività in agricoltura, mantengono l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola"

    Norma di interpretazione autentica applicabile retroattivamente: i pensionati attivi in agricoltura con iscrizione alla gestione previdenziale agricola sono equiparati ai coltivatori diretti ai fini delle agevolazioni IMU.

  • art. 13 d.l. n. 201/2011 conv. in l. n. 214/2011

    Ai fini IMU i soggetti rilevanti sono i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola; i terreni posseduti e condotti da tali soggetti beneficiano del trattamento agevolato previsto dalla legge.

  • art. 2 l. n. 9/1963

    Richiamata dal ricorrente in combinazione con la disciplina sulla previdenza agricola e sulla qualificazione del coltivatore diretto.

  • art. 16-ter d.l. n. 34/2019

    Richiamato dal ricorrente tra le disposizioni concernenti il quadro normativo agricolo-previdenziale rilevante ai fini dell’agevolazione.

  • art. 12 disp. att. c.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno dell’interpretazione sistematica delle norme invocate.

  • art. 1, comma 758, l. n. 160/2019

    "Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli ... posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali ... iscritti alla previdenza agricola"

    La disciplina vigente conferma che l’esenzione dipende dal possesso e dalla conduzione dei terreni da parte di soggetti iscritti alla previdenza agricola, senza prevedere un ulteriore requisito di prevalenza del reddito.

  • d.m. 28 novembre 2014, art. 2, comma 2

    Richiamato come disposizione attuativa che si inserisce nel medesimo sistema normativo fondato sull’iscrizione alla previdenza agricola.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Previsto il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il primo motivo è stato formulato come denuncia di violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 2 Cost.

    Richiamato nel secondo motivo di legittimità costituzionale.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato nel secondo motivo di legittimità costituzionale.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato nel secondo motivo di legittimità costituzionale.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato nel secondo motivo di legittimità costituzionale.

Massime di principio

  • In materia di IMU sui terreni agricoli, la qualità di pensionato non esclude di per sé l’accesso all’agevolazione se il soggetto continua a svolgere attività agricola e mantiene l’iscrizione alla gestione previdenziale agricola.
  • La norma di interpretazione autentica opera retroattivamente e consente di considerare coltivatori diretti anche i pensionati agricoli iscritti alla previdenza di settore, senza richiedere un ulteriore requisito di prevalenza del reddito agrario rispetto ad altre fonti di reddito.
  • L’iscrizione alla previdenza agricola costituisce il presupposto centrale del trattamento agevolato e già implica, secondo il sistema normativo richiamato, la verifica della effettiva attività agricola; non è quindi necessario aggiungere condizioni non previste espressamente dal legislatore.
  • Un motivo di ricorso per cassazione che si limiti a sollecitare la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma applicata è inammissibile, perché la questione di costituzionalità non integra di per sé un vizio della sentenza impugnabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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