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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18011/2023 del 23/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La lite nasce da una domanda dell'avvocato per il pagamento dei compensi maturati per l'attività difensiva svolta in una procedura monitoria e nel relativo giudizio di opposizione. Il cliente si è opposto eccependo un grave inadempimento professionale, sostenendo che il difensore non lo aveva informato del deposito, da parte della controparte, di un prospetto di pagamenti asseritamente eseguiti, così privandolo della possibilità di contestarlo e di articolare compiutamente la difesa. In via riconvenzionale chiedeva la risoluzione del contratto d'opera intellettuale per grave inadempimento e, subordinatamente, la riduzione del compenso. Il Tribunale ha accolto la domanda del professionista e rigettato la riconvenzionale, ritenendo che l'inadempimento fosse, al più, inesatto e non abbastanza grave da giustificare la risoluzione. Con il ricorso per cassazione il cliente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 e 1455 c.c., lamentando che il giudice di merito non avrebbe valutato correttamente la gravità dell'inadempimento e il principio di affidamento nel professionista; nella sostanza, la censura investe anche l'omesso esame di fatti decisivi, ma senza indicare in modo puntuale il fatto storico, il dato da cui risulta, quando e dove sia stato discusso e la sua decisività.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto, innanzitutto, che la censura, nella misura in cui prospettava un omesso esame di fatti decisivi, non rispettasse i requisiti richiesti per il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c., perché il ricorrente si limitava a richiamare circostanze e questioni senza specificare il fatto storico omesso, la sua emersione nel processo e la sua decisività. Nel merito, la Corte ha ribadito che, in tema di responsabilità professionale dell'avvocato, il cliente deve provare non solo il danno ma anche il nesso causale tra il pregiudizio e la prestazione negligente, non essendo sufficiente il mancato conseguimento del risultato sperato. Ha quindi condiviso l'apprezzamento del Tribunale secondo cui la mancata contestazione di due pagamenti per complessivi euro 1.000,00 integrava un inesatto adempimento, ma non un inadempimento di gravità tale da determinare la risoluzione del contratto ex artt. 1453 e 1455 c.c. Ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. n. 150/2011

    ricorso introduttivo per la liquidazione dei compensi professionali

    È indicato come base del procedimento monitorio/di liquidazione dei compensi dell'avvocato.

  • art. 1453 c.c.

    Invocato dal ricorrente per sostenere la risoluzione del contratto d'opera intellettuale per grave inadempimento; la Corte ritiene infondata la doglianza perché l'inadempimento accertato non raggiunge la soglia della gravità richiesta.

  • art. 1455 c.c.

    La Corte ribadisce che la risoluzione presuppone un inadempimento non di scarsa importanza, da valutarsi rispetto all'interesse dell'altra parte; nel caso concreto l'omissione contestata è stata qualificata come inesatto adempimento non grave.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il motivo è ritenuto in parte inammissibile perché non rispetta il canone del vizio di omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Richiamato in relazione all'onere di specifica indicazione degli atti e dei fatti posti a fondamento del vizio di omesso esame.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 366, n. 6, c.p.c. per la necessità di indicare puntualmente gli atti rilevanti.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il deposito di memoria in prossimità dell'adunanza camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • D.M. 55/2014

    Usato dal Tribunale per liquidare il compenso professionale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura di omesso esame di un fatto decisivo è ammissibile solo se il ricorrente indica specificamente il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, il momento e il modo in cui è stato discusso e la sua decisività; non basta riproporre questioni, argomentazioni o una diversa lettura del materiale istruttorio.
  • In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, il cliente ha l'onere di provare non solo l'inadempimento e il danno, ma anche il nesso causale tra la condotta negligente e un pregiudizio economicamente valutabile; il semplice mancato raggiungimento del risultato utile non basta a fondare la responsabilità.
  • Ai fini della risoluzione del contratto per inadempimento ex artt. 1453 e 1455 c.c., occorre un inadempimento di non scarsa importanza, da valutare in rapporto all'interesse della controparte e alle concrete conseguenze della violazione; un'inesatta esecuzione dell'incarico può non essere sufficiente se non incide in misura apprezzabile sul sinallagma.
  • La violazione del dovere di diligenza del professionista va accertata sulla base di elementi oggettivi e della concreta incidenza dell'omissione sulla posizione del cliente, non potendo la responsabilità essere desunta automaticamente dal solo esito sfavorevole della lite patrocinata.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiRisoluzione del contrattoOnere della prova

Testo integrale

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