Cassazione Civile, Ordinanza n. 18017/2023 del 23/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un’ordinanza-ingiunzione prefettizia che irrogava una sanzione amministrativa di euro 99,30 per sosta in divieto di fermata ex art. 7 cod. strada. Il destinatario dell’ordinanza aveva proposto opposizione, poi respinta dal giudice di pace e quindi in appello dal Tribunale di Roma. Già in una precedente fase la sentenza d’appello era stata cassata con rinvio per carenza di motivazione, essendosi il tribunale limitato a un richiamo per relationem alla decisione di primo grado. Nel giudizio di rinvio il tribunale ha nuovamente rigettato l’appello ritenendo che: a) la richiesta di audizione personale era stata tempestivamente notificata entro il termine di 210 giorni dalla ricezione del ricorso; b) la dedotta querela di falso era rimasta solo enunciata e non proposta con gli atti necessari; c) il tempo trascorso tra la convocazione e l’effettiva audizione era giuridicamente irrilevante; d) la questione della cartellonistica stradale era nuova. Con il ricorso per cassazione il soccombente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 203 e 204 cod. strada, degli artt. 1 e 2 l. n. 241/1990 e dell’art. 204, comma 1-ter, cod. strada, sostenendo che, pur essendo tempestiva la notifica dell’invito all’audizione, il differimento dell’ascolto per un periodo molto lungo avrebbe inciso sulla legittimità dell’ordinanza e sulla durata del procedimento sanzionatorio.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso. Ha affermato che, nel procedimento sanzionatorio per violazioni al codice della strada con ricorso al prefetto, il termine per l’adozione dell’ordinanza ingiunzione si interrompe con la notifica dell’invito all’audizione personale e resta sospeso fino alla data dell’audizione stessa, o fino alla data fissata in caso di mancata presentazione. Ne deriva che il lasso di tempo tra la richiesta di audizione e il suo effettivo svolgimento è irrilevante ai fini della legittimità dell’ordinanza, purché l’invito sia tempestivo. La Corte ha inoltre ribadito che l’art. 2 l. n. 241/1990 non si applica ai procedimenti regolati in modo compiuto e speciale dal codice della strada, che disciplina autonomamente tempi e fasi del procedimento. Il ricorso è stato quindi rigettato; nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione dell’amministrazione intimata; è stato altresì dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
sosta in divieto di fermata
Richiamato solo come norma sostanziale violata alla base dell’ordinanza sanzionatoria.
Individua il procedimento di ricorso al prefetto in materia di sanzioni stradali e i relativi termini.
Regola i tempi del procedimento prefettizio; il termine per l’ordinanza si interrompe e resta sospeso in caso di richiesta di audizione personale.
art. 204, comma 1-ter, cod. strada
Quando il ricorrente ha fatto richiesta di audizione personale, il termine di cui al comma 1 si interrompe con la notifica dell'invito al ricorrente per la presentazione all'audizione. Detto termine resta sospeso fino alla data di espletamento dell'audizione o, in caso di mancata presentazione del ricorrente, comunque fino alla data fissata per l'audizione stessa.
La notifica dell’invito all’audizione è l’evento che interrompe il termine; il successivo tempo di attesa per l’espletamento dell’audizione non incide sulla validità dell’ordinanza.
Richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto decisivo; non è stata accolta una lettura espansiva tale da prevalere sulla disciplina speciale del codice della strada.
La disposizione generale sui tempi del procedimento amministrativo è considerata incompatibile con il procedimento speciale e compiuto previsto dal codice della strada.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Parametro per la quantificazione dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel procedimento prefettizio per le sanzioni del codice della strada, la tempestiva notifica dell’invito all’audizione personale interrompe il termine per l’adozione dell’ordinanza e ne sospende il decorso fino alla data dell’audizione o alla data fissata per essa.
- Il tempo intercorrente tra la convocazione all’audizione e il suo effettivo svolgimento è, di per sé, irrilevante ai fini della legittimità dell’ordinanza-ingiunzione, se la convocazione è stata notificata nei termini previsti.
- La disciplina speciale del codice della strada, per quanto riguarda termini e scansione del procedimento sanzionatorio, prevale sulla regola generale di cui all’art. 2 l. n. 241/1990, che non si applica a un procedimento amministrativo speciale e compiutamente regolato.
- In sede di ricorso per cassazione, la censura che deduce violazione dei termini procedimentali è infondata se non viene dimostrato che il termine per l’adozione dell’ordinanza sia rimasto effettivamente decorrente nonostante l’audizione richiesta dal ricorrente.
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