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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18013/2023 del 23/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

Nel giudizio di merito il ricorrente aveva chiesto al Tribunale di Lecce di dichiarare la nullità di due testamenti olografi attribuiti alla madre, poi aveva impugnato la decisione sfavorevole e, in appello, aveva proposto querela di falso dei testamenti in data 22.2.2022. La Corte d'appello, preso atto della querela, aveva rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e per la decisione delle altre questioni. Con l'unico motivo del ricorso per regolamento di competenza il ricorrente sosteneva che tale rinvio celasse una statuizione implicita di competenza a decidere sulla falsità dei testamenti, competenza che egli riteneva spettare invece al Tribunale; deduceva inoltre la violazione dell'art. 355 c.p.c. per la mancata attivazione degli adempimenti conseguenti alla querela di falso, compresa la sospensione del processo principale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il provvedimento della Corte d'appello, limitato al rinvio della causa per conclusioni e per la decisione delle ulteriori questioni, fosse un atto meramente ordinatorio, privo di contenuto decisorio definitivo e inidoneo a integrare una statuizione, anche implicita, sulla competenza. Ha inoltre osservato che, in caso di querela di falso proposta incidentalmente, anche in appello, la sospensione del processo principale non è automatica, poiché il giudice del merito deve prima verificare ammissibilità e rilevanza della querela; solo se tale valutazione è positiva si procede alla sospensione e alla riassunzione dinanzi al Tribunale. È stato quindi confermato il rigetto della pretesa del ricorrente e disposta la declaratoria di inammissibilità, con spese all'esito e applicazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 47 c.p.c.

    memoria ex art. 47 c.p.c.

    richiamato solo come base processuale per il deposito della memoria della resistente nel giudizio di regolamento.

  • art. 221 c.p.c.

    querela in via incidentale di cui all'art. 221 cod. proc. civ.

    la querela di falso incidentale è il veicolo processuale per contestare la falsità del documento impugnato.

  • art. 222 c.p.c.

    come si evince dal disposto dell'art. 222 dello stesso codice di rito

    il giudice istruttore può autorizzare la proposizione della querela solo se il documento è ritenuto rilevante ai fini della decisione di merito; l'accertamento della falsità spetta poi al giudice del falso.

  • art. 355 c.p.c.

    violato l'art. 355 c.p.c.

    norma invocata dal ricorrente per sostenere che, a seguito della querela, dovessero essere attivati gli adempimenti obbligatori, inclusa la sospensione del processo principale.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    in caso di inammissibilità del ricorso la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis

    richiamato come parametro dell'importo dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Il regolamento di competenza non è proponibile avverso un provvedimento che abbia natura meramente ordinatoria e sia privo di una statuizione definitiva, anche implicita, sulla competenza.
  • Quando sia proposta querela di falso in via incidentale, anche nel giudizio di appello, la sospensione del processo principale non è automatica: il giudice del merito deve prima verificare ammissibilità e rilevanza della querela.
  • La valutazione sulla rilevanza del documento e sull'utilità dell'introduzione del giudizio di falso appartiene al giudice del merito; il giudice della querela è chiamato solo ad affermare o negare la falsità dell'atto.
  • Un provvedimento con cui il giudice rinvia la causa per conclusioni, riservandosi ogni ulteriore valutazione, non produce un effetto decisorio impugnabile con regolamento di competenza.
  • In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaImpugnazioniTestamento
RamiProcesso civileSuccessioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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