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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18012/2023 del 23/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La persona sanzionata ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato il rigetto della sua opposizione a una sanzione amministrativa irrogata per violazione dell'art. 110, commi 6 e 7, T.U.L.P.S. In prossimità della camera di consiglio ha anche chiesto la sospensione del giudizio per poter accedere alla definizione agevolata prevista dalla L. n. 197 del 2022. Le amministrazioni resistenti hanno depositato controricorsi; l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha eccepito la tardività del ricorso per cassazione, deducendo che la sentenza d'appello era stata notificata via PEC l'8 ottobre 2021. La Corte ha esaminato preliminarmente la domanda di sospensione e l'ha respinta perché la definizione agevolata invocata riguarda solo controversie tributarie, mentre qui si tratta di opposizione a sanzione amministrativa devoluta al giudice civile. Ha poi accolto l'eccezione di tardività, rilevando che il ricorso, notificato il 4 aprile 2022, era stato proposto oltre il termine breve di 60 giorni decorrente dalla notificazione della sentenza impugnata, con conseguente inammissibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività, poiché la sentenza d'appello risultava notificata all'odierno ricorrente l'8 ottobre 2021 e il ricorso per cassazione era stato notificato solo il 4 aprile 2022, quindi oltre il termine breve di 60 giorni di cui all'art. 325 c.p.c. La richiesta di sospensione del giudizio per definizione agevolata è stata rigettata perché la controversia non è tributaria. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite in favore di entrambe le resistenti ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 110, commi 6 e 7, T.U.L.P.S.

    La norma costituisce il fondamento della sanzione amministrativa oggetto dell'opposizione; la sentenza non ne offre un'interpretazione di merito, ma ne conferma la rilevanza quale titolo della violazione contestata.

  • L. n. 197 del 2022, art. 1, comma 186

    La definizione agevolata prevista dalla disposizione è utilizzabile solo per le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria; non è applicabile alle opposizioni a sanzione amministrativa devolute al giudice civile.

  • art. 325 c.p.c.

    termine breve di impugnazione di 60 giorni previsto, a pena di inammissibilità

    Quando la sentenza impugnata sia stata notificata alla parte, il ricorso per cassazione deve essere proposto nel termine breve di 60 giorni; la sua inosservanza comporta inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La sospensione del giudizio per consentire l'accesso alla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo non è concedibile se la controversia non rientra nella giurisdizione tributaria, anche quando vi sia una riscossione affidata all'agente della riscossione.
  • La notificazione della sentenza d'appello fa decorrere il termine breve di impugnazione; il ricorso per cassazione proposto oltre 60 giorni dalla notificazione è inammissibile.
  • Nel giudizio di legittimità, la tardività del ricorso, ove provata la notificazione della sentenza impugnata, preclude l'esame dei motivi di merito.
  • Le spese seguono la soccombenza anche nel caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso.
  • Se ne ricorrono i presupposti, la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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