Cassazione Civile, Ordinanza n. 18016/2023 del 23/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (trasgressore)
La controversia
La controversia origina da nove ordinanze-ingiunzione emesse dalla Prefettura per violazioni della normativa sugli assegni, per avere la parte ricorrente emesso assegni senza provvista e senza autorizzazione del trattario in un arco temporale compreso tra il 31 agosto 2012 e il 15 marzo 2013. Il Giudice di pace aveva accolto l’opposizione e annullato le sanzioni ritenendo tardiva l’adozione delle ordinanze, mentre il Tribunale, in appello, ha accolto il gravame dell’amministrazione ritenendo applicabile il solo termine prescrizionale quinquennale e ha giudicato infondata anche la deduzione sulla mancanza dell’elemento psicologico. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa disamina da parte del Tribunale dei motivi di opposizione riproposti in appello ex art. 346 c.p.c., dopo che i motivi di primo grado rimasti assorbiti non erano stati esaminati; 2) violazione dell’art. 8-bis della l. 386/1990, sostenendo che il giudice d’appello avrebbe dovuto applicare il termine perentorio di 90 giorni previsto dalla norma speciale, e non il termine di prescrizione quinquennale; 3) violazione dell’art. 3 l. 689/1981, deducendo l’assenza di colpevolezza e la rilevanza di caso fortuito/forza maggiore in ragione di un evento catastrofico e della situazione di crisi aziendale documentata. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, infondato il secondo e assorbito il terzo.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso per omessa pronuncia sui motivi di opposizione riproposti in appello, ha rigettato il secondo motivo perché l’art. 8-bis l. 386/1990 disciplina la notifica degli estremi della violazione e il successivo contraddittorio, ma non sostituisce il termine di prescrizione quinquennale per l’adozione dell’ordinanza-ingiunzione, e ha dichiarato assorbito il terzo motivo. La sentenza del Tribunale di Brindisi è stata cassata con rinvio al medesimo Tribunale in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
il giudice deve pronunciarsi su tutti i motivi ritualmente devoluti; l’omessa disamina dei motivi riproposti integra vizio di omessa pronuncia
art. 346 c.p.c.
i motivi assorbiti in primo grado possono essere riproposti in appello senza necessità di appello incidentale
art. 8-bis l. 386/1990
Entro novanta giorni dalla ricezione del rapporto o dell'informativa il prefetto notifica all'interessato gli estremi della violazione a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. ... Il prefetto, dopo aver valutato le deduzioni presentate, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento ... ovvero emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.
il termine di 90 giorni riguarda la notifica degli estremi della violazione; per l’ordinanza-ingiunzione resta operante il termine di prescrizione quinquennale
art. 14 l. 689/1981
richiamato quale termine per la contestazione/notifica degli estremi della violazione, non per la successiva ordinanza-ingiunzione
art. 28 l. 689/1981
individua il termine di prescrizione quinquennale per l’applicazione della sanzione amministrativa
art. 3 l. 689/1981
richiamato dai ricorrenti per sostenere l’irrilevanza della sanzione in assenza di colpevolezza; la Corte non ne affronta il merito perché il motivo è assorbito
art. 45 c.p.
richiamato in relazione alla nozione di caso fortuito e forza maggiore, evocata come causa di esclusione della responsabilità amministrativa
Massime di principio
- Nel giudizio di appello il giudice deve esaminare i motivi di opposizione riproposti dalla parte vittoriosa in primo grado e rimasti assorbiti, senza poterli tacitamente elidere; la loro mancata considerazione integra omessa pronuncia.
- La riproposizione in appello dei motivi assorbiti ex art. 346 c.p.c. non richiede appello incidentale.
- Nella disciplina delle sanzioni amministrative per emissione di assegni senza provvista, il termine di 90 giorni previsto dalla normativa speciale opera per la notifica degli estremi della violazione, mentre l’adozione dell’ordinanza-ingiunzione resta soggetta al diverso termine di prescrizione quinquennale previsto dalla legge generale sulle sanzioni amministrative.
- L’accertamento della colpevolezza o della buona fede nel sistema sanzionatorio amministrativo deve essere trattato secondo le regole proprie della fattispecie dedotta; se il motivo resta assorbito, la Corte non può pronunciarsi nel merito su di esso.
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