Cassazione Civile, Ordinanza n. 18015/2023 del 23/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (automobilista)
La controversia
Un automobilista, proprietario del veicolo, ha proposto opposizione ex art. 22 L. n. 689/1981 contro otto verbali per violazione dell'art. 142, comma 7, C.d.S., contestando la legittimità degli accertamenti effettuati con autovelox su una strada provinciale. In primo grado il giudice di pace aveva annullato i verbali valorizzando tre profili: non corretta segnalazione preventiva dell'impianto, mancata indicazione nei verbali della natura mobile o fissa dell'apparecchio e assenza di prova dell'omologazione/taratura. La Provincia ha appellato e il tribunale ha riformato la decisione, ritenendo che i cartelli di presegnalazione fossero attestati nei verbali con fede privilegiata e che l'onere di dimostrare l'eventuale assenza della segnaletica gravasse sull'opponente; ha inoltre reputato provati omologazione e taratura del dispositivo. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 342 e 346 c.p.c. per omessa considerazione di motivi di opposizione riproposti in appello e non esaminati dal tribunale; 2) omessa motivazione e violazione dell'art. 4 d.l. n. 121/2002 sulla idoneità del tratto stradale; 3) nullità/inesistenza della notifica dei verbali per modalità di consegna non conformi; 4) violazione dell'art. 104 reg. esec. C.d.S. per insufficiente segnalazione dell'autovelox in presenza di intersezione; 5) violazione dell'art. 142, comma 6, C.d.S. e dell'art. 192 reg. att. C.d.S. per mancanza di prova dell'omologazione, ritenendo non equiparabile l'autorizzazione ministeriale all'omologazione.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che il tribunale avesse omesso di esaminare due motivi di opposizione che erano stati ritualmente riproposti ex art. 346 c.p.c. e non richiedevano appello incidentale, perché il giudice di pace li aveva solo richiamati in motivazione senza statuire su di essi. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Savona, in diversa composizione, affinché esamini i motivi relativi alla mancanza dei requisiti per la collocazione dell'autovelox su quel tratto di strada e alla nullità/inesistenza della notifica. Sono stati dichiarati assorbiti i motivi secondo e terzo; il quarto e il quinto sono stati ritenuti in parte inammissibili e in parte infondati: la questione dell'intersezione non era stata devoluta in appello e, comunque, mancava prova contraria dell'opponente sulla segnaletica; quanto all'omologazione, il tribunale aveva accertato la presenza di omologazione e taratura del dispositivo, con dati riportati nei verbali e documentazione prodotta dalla Provincia. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice del rinvio.
Norme richiamate
art. 22 L. n. 689/1981
indicato come base dell'opposizione avverso i verbali amministrativi.
art. 142, comma 7, C.d.S.
norma sostanziale violata nei verbali per eccesso di velocità.
art. 12, comma 1, d.lgs. n. 285/1992
invocato per contestare la competenza del soggetto accertatore.
art. 104 Regolamento esecutivo C.d.S.
richiamato in tema di visibilità e collocazione della segnaletica preventiva dell'autovelox, con rilievo della riproposizione del motivo non esaminato.
art. 200 C.d.S.
invocato per la mancata indicazione nei verbali della natura mobile o fissa dell'apparecchio.
art. 142, comma 3, C.d.S.
richiamato per contestare il limite di velocità di 50 km/h fuori dal centro abitato.
art. 4 d.l. n. 121/2002
richiamato per contestare i presupposti di collocazione dell'autovelox sul tratto stradale.
art. 45, comma 6, C.d.S.
richiamato insieme alle norme regolamentari in tema di omologazione degli strumenti di rilevazione.
art. 142, comma 6, C.d.S.
richiamato per sostenere la necessità di omologazione della strumentazione di rilevazione della velocità.
art. 192 d.P.R. n. 495/1992
invocato in tema di omologazione e controllo degli strumenti di rilevazione.
art. 2700 c.c.
richiamato dal tribunale per attribuire fede privilegiata all'attestazione contenuta nei verbali sulla segnaletica.
art. 346 c.p.c.
richiamato per la riproposizione in appello dei motivi rimasti assorbiti o non esaminati in primo grado.
art. 342 c.p.c.
invocato dal ricorrente per censurare la mancata considerazione di alcuni motivi in appello.
art. 112 c.p.c.
richiamato nel quarto motivo in relazione al dovere di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 2697 c.c.
richiamato in tema di riparto dell'onere della prova sulla presenza della segnaletica.
art. 108 d.l. n. 18/2020
invocato nel terzo motivo sulla validità della notifica.
art. 46 d.l. n. 34/2020
invocato nel terzo motivo sulla validità della notifica.
Massime di principio
- Quando una sentenza di primo grado ha ritenuto assorbiti o ha solo richiamato senza decidere alcuni motivi di opposizione, la loro riproposizione in appello ex art. 346 c.p.c. è sufficiente e non richiede appello incidentale.
- Il giudice di appello che riforma una decisione deve esaminare tutti i motivi ritualmente devoluti e non può omettere quelli riproposti e non già definiti dal primo giudice.
- In materia di sanzioni per eccesso di velocità rilevate con autovelox, l'attestazione contenuta nel verbale sulla presenza della segnaletica preventiva è assistita da fede privilegiata fino a querela di falso nei limiti dell'atto pubblico, e l'opponente che contesti l'inesistenza o l'erronea collocazione della segnaletica deve offrire prova contraria.
- La mancata indicazione nel verbale di alcuni dettagli sulla segnaletica o sulla tipologia dell'apparecchio non determina automaticamente la nullità del verbale se l'esistenza della segnaletica e la regolarità dell'accertamento risultano comunque accertate in causa.
- La censura relativa all'omologazione della strumentazione è infondata quando il giudice di merito accerti, sulla base degli atti, che il dispositivo era omologato e tarato e che tali elementi risultano documentalmente provati.
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